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Il Tribunale di Siracusa annulla la sospensione per obbligo vaccinale disposta mentre la docente era in malattia: restituiti oltre 1.000 euro.
Il caso: sospesa mentre era in malattia
Una docente di un istituto comprensivo è riuscita a far annullare dal Tribunale di Siracusa la sospensione disposta nei suoi confronti per presunto inadempimento dell’obbligo vaccinale anti Covid-19. La sentenza n. 1323/2025, depositata il 27 novembre, ha ritenuto illegittimo il decreto firmato dal dirigente scolastico il 9 marzo 2022.
L’insegnante si trovava già in congedo per malattia dal 26 febbraio e aveva comunicato la propria positività all’8 marzo. Nonostante ciò, le era stata applicata la sospensione con relative trattenute stipendiali per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022: in totale 1.083,69 euro.
Il quadro normativo: DL 172/2021 e parere dell’Avvocatura dello Stato
L’obbligo vaccinale per il personale scolastico era stato introdotto dal decreto-legge n. 172/2021 come misura di contenimento della diffusione del virus. La norma prevedeva che, accertata la mancata vaccinazione, il dirigente scolastico dovesse disporre la sospensione immediata dal servizio e dalla retribuzione.
Tuttavia, un importante chiarimento era già arrivato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con parere del 24 gennaio 2022:
Un dipendente assente per malattia non può essere considerato inadempiente, né assente ingiustificato, ai fini dell’obbligo vaccinale.
La sospensione, infatti, nasce per evitare la presenza sul luogo di lavoro di un soggetto considerato potenziale rischio sanitario. Un rischio che non esiste durante un’assenza giustificata.
La decisione del giudice: sospensione illegittima e rimborso degli stipendi
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso della docente, dichiarando illegittimo il provvedimento perché adottato durante un periodo in cui la lavoratrice non era presente né poteva recarsi a scuola.
Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di riconoscere la piena continuità del rapporto di lavoro tra il 9 e il 20 marzo 2022 e al MEF di restituire le retribuzioni trattenute, comprensive di interessi e rivalutazione.
La sentenza evidenzia che la sospensione prevista dal DL 172/2021 non ha natura disciplinare, ma esclusivamente preventiva. Per questo motivo non può essere disposta nei confronti di un lavoratore già assente per motivi legittimi.
Le spese di giudizio sono state compensate, vista la particolarità della vicenda e il contesto emergenziale in cui si collocava la norma.
Cosa significa per docenti e ATA
La decisione del Tribunale di Siracusa rappresenta un punto fermo per tutto il personale scolastico:
la sospensione per obbligo vaccinale non può essere applicata durante un periodo di malattia, eventuali trattenute effettuate in queste condizioni possono essere oggetto di contestazione, la ratio della norma resta legata alla presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.
Un precedente che chiarisce un nodo interpretativo che, nei mesi dell’emergenza sanitaria, aveva generato numerosi dubbi nelle scuole.
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