Il rapporto 1:1 deve essere parametrato alle effettive necessità dell’alunno e non all’orario contrattuale del singolo docente. La sentenza n. 13960/2026 ribadisce il carattere fondamentale del diritto all’istruzione degli studenti con disabilità e condanna Ministero e scuola al risarcimento del danno esistenziale.
Un alunno con disabilità che necessita di un sostegno individualizzato per tutto il tempo di permanenza a scuola non può vedersi ridurre le ore semplicemente perché l’orario settimanale di servizio di un docente della secondaria di primo grado è di 18 ore. È uno dei passaggi più rilevanti della sentenza n. 13960/2026 del TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, depositata il 31 luglio 2026, che ha accolto il ricorso presentato dai genitori di uno studente di terza media. La vicenda è stata ricostruita anche da diverse testate specializzate.
Il caso: 18 ore di sostegno su 28 di frequenza
Lo studente frequentava la scuola per 30 ore settimanali, due delle quali trascorse fuori dall’istituto per terapie. Le ore effettive di presenza erano quindi 28. Il PEI gli aveva però riconosciuto soltanto 18 ore settimanali di sostegno, svolte da due docenti specializzati per nove ore ciascuno.
La famiglia ha contestato la decisione sostenendo che le condizioni dell’alunno richiedessero un sostegno intensivo e una copertura corrispondente all’intero orario di frequenza. Il TAR ha accolto questa impostazione, respingendo la tesi secondo cui il cosiddetto rapporto 1:1 nella scuola secondaria di primo grado dovrebbe necessariamente coincidere con le 18 ore settimanali previste dal contratto per l’orario di insegnamento del singolo docente.
Il punto è decisivo: le 18 ore rappresentano l’orario contrattuale di un docente, non un limite massimo alle ore di sostegno attribuibili a un alunno. Se il fabbisogno educativo richiede una presenza maggiore, l’Amministrazione deve organizzare le risorse necessarie, anche attraverso più docenti.
Il rapporto 1:1 non scatta automaticamente per tutti
La pronuncia non deve però essere interpretata come un automatismo. Il riconoscimento di una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo non determina in ogni caso il diritto a un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico.
La quantificazione deve derivare dalle condizioni concrete dell’alunno e dalla valutazione individualizzata effettuata nell’ambito del GLO e del PEI. Il modello nazionale di PEI, disciplinato dal D.I. 182/2020 e successivamente corretto dal D.I. 153/2023, prevede infatti che siano individuati i fabbisogni e le risorse professionali necessarie all’inclusione sulla base della situazione effettiva dello studente.
Nel caso esaminato dal TAR, la documentazione sanitaria descriveva una compromissione particolarmente rilevante delle autonomie e del funzionamento adattivo. Il D.Lgs. 62/2024, nell’ambito della riforma della normativa sulla disabilità, ha inoltre introdotto la nuova terminologia relativa alle necessità di sostegno, compreso il “sostegno intensivo”.
Il diritto all’istruzione non può fermarsi davanti al bilancio
La sentenza si inserisce in un orientamento costituzionale ormai consolidato. Già con la sentenza n. 80/2010, la Corte costituzionale aveva qualificato quello all’istruzione delle persone con disabilità come diritto fondamentale, dichiarando illegittima una disciplina che introducesse limiti tali da impedire l’attivazione delle ore necessarie nei casi più gravi.
Ancora più netto il principio espresso dalla Corte costituzionale n. 275/2016: sono i diritti incomprimibili a dover incidere sulle scelte di bilancio, non il contrario. In altre parole, problemi di organico o disponibilità finanziarie non possono, da soli, giustificare la mancata erogazione di prestazioni indispensabili alla tutela di un diritto costituzionalmente protetto.
Un principio che trova un ulteriore riferimento nella Corte costituzionale n. 121/2025, secondo cui il vincolo della copertura finanziaria opera nei confronti del legislatore e non può impedire al giudice di riconoscere e rendere effettivo un diritto previsto dall’ordinamento.
Riconosciuto anche il danno esistenziale
La decisione assume particolare rilievo anche perché il TAR non si è limitato a intervenire sulle ore di sostegno. Ha riconosciuto alla famiglia un risarcimento di 2.500 euro per danno esistenziale, collegando la carenza di assistenza scolastica al pregiudizio concretamente subito dallo studente.
Secondo la ricostruzione della sentenza, la documentazione prodotta evidenziava anche una regressione nelle autonomie e nelle capacità dell’alunno. Il TAR ha quindi ritenuto sussistente il collegamento tra le ore di sostegno non garantite e la compromissione del suo percorso educativo, relazionale e di crescita. Ministero e istituto scolastico sono stati inoltre condannati alle spese di giudizio.
Il riconoscimento del danno non è comunque automatico ogni volta che mancano ore di sostegno: la giurisprudenza richiede che il pregiudizio sia concretamente allegato e dimostrato, anche attraverso elementi presuntivi, e che sia provato il collegamento con la riduzione delle misure previste per l’inclusione.
La sentenza n. 13960/2026 manda quindi un messaggio preciso alle istituzioni scolastiche: l’orario contrattuale del docente non può diventare il parametro con cui misurare il diritto dell’alunno. Il numero delle ore deve essere determinato partendo dai suoi effettivi bisogni educativi e dal progetto individualizzato.
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