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Supplenze ATA 2026/27: guida completa su graduatorie, nomine al 30 giugno e 31 agosto, cambio profilo, spezzoni e supplenze brevi.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, ha pubblicato con largo anticipo rispetto agli anni precedenti le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze del personale scolastico per l’anno scolastico 2026/2027.
Per il personale ATA si tratta di una circolare molto importante perché, oltre a confermare gran parte delle regole già note, introduce anche un chiarimento destinato a incidere concretamente sulle scelte degli aspiranti: sarà possibile cambiare supplenza per altro profilo professionale, ma solo prima dell’inizio delle lezioni.
Una novità che interessa migliaia di lavoratori inseriti nelle graduatorie ATA, soprattutto chi accetta inizialmente un incarico da collaboratore scolastico nella speranza di ricevere successivamente una convocazione da assistente amministrativo o assistente tecnico.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia davvero.
Supplenze ATA 2026/27: quali incarichi saranno assegnati
Per il personale ATA restano confermate le tradizionali tipologie di supplenza.
Supplenze annuali al 31 agosto 2027
Sono assegnate sui posti vacanti e disponibili che non è stato possibile coprire con personale di ruolo.
Supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno 2027
Riguardano posti disponibili di fatto, ma non vacanti in organico di diritto.
Supplenze brevi e temporanee
Servono invece a sostituire personale assente per:
- malattia;
- maternità;
- aspettativa;
- altri istituti di assenza.
Tra le supplenze brevi rientrano anche gli incarichi fino al termine delle lezioni, spesso confusi con le supplenze al 30 giugno.
La differenza è importante, soprattutto quando si parla della possibilità di lasciare un incarico per un altro più favorevole.
Quali graduatorie saranno utilizzate
Uno dei dubbi più frequenti riguarda l’ordine delle convocazioni.
La circolare ministeriale conferma una gerarchia molto precisa.
Per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche saranno utilizzate:
- Graduatorie permanenti provinciali 24 mesi (art. 554 del D.Lgs. 297/94);
- Graduatorie provinciali ed elenchi ad esaurimento (D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004);
- Graduatorie di istituto (terza fascia ATA), solo in caso di esaurimento delle precedenti.
Questo significa che la terza fascia continuerà ad essere utilizzata soprattutto laddove le graduatorie provinciali risultino incapienti.
La vera novità 2026/27: si può cambiare supplenza per altro profilo, ma solo prima delle lezioni
Questo è probabilmente il passaggio più importante della nuova circolare.
Negli ultimi anni, chi aveva già preso servizio su una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche aveva possibilità molto limitate di cambiare incarico.
Dal 2026/27 cambia qualcosa.
Il Ministero chiarisce infatti che chi ha già accettato una supplenza annuale o al 30 giugno può accettarne un’altra per diverso profilo professionale, purché ciò avvenga prima dell’inizio delle lezioni.
Attenzione però: il limite temporale è rigido.
Dopo l’avvio delle lezioni non sarà più possibile cambiare supplenza di pari durata per altro profilo.
Esempio pratico: quando NON si può cambiare
Un collaboratore scolastico accetta una supplenza al 30 giugno il 1° settembre.
Il 15 settembre, con le lezioni già iniziate, riceve una convocazione da assistente amministrativo al 30 giugno.
In questo caso non potrà accettare il nuovo incarico, anche se economicamente o professionalmente migliore.
Quando invece SI può cambiare
Un collaboratore scolastico prende servizio il 1° settembre.
Il 9 settembre, prima dell’inizio delle lezioni previsto dal calendario scolastico regionale, riceve una convocazione come assistente amministrativo.
In questo caso potrà lasciare la supplenza già assunta e accettare il nuovo incarico, anche se ha già preso servizio.
Per capire se il cambio sia consentito sarà quindi fondamentale verificare la data ufficiale di avvio delle lezioni nella propria regione.
Sempre possibile lasciare una supplenza breve per una al 30 giugno o 31 agosto
Una regola resta invariata.
Chi lavora su una supplenza breve può sempre lasciarla per accettare:
- una supplenza al 30 giugno 2027;
- una supplenza al 31 agosto 2027.
E qui occorre fare una precisazione importante.
Per supplenza breve si intende anche l’incarico fino al termine delle lezioni, che quindi può essere lasciato per accettare un incarico annuale (30/6 o 31/8).
In pratica, chi sta sostituendo temporaneamente un collega non perde la possibilità di migliorare il proprio contratto nel corso dell’anno.
C’è poi una regola spesso poco conosciuta ma molto importante: una supplenza breve non può mai essere lasciata per un’altra supplenza breve, anche se più conveniente. Diverso il caso – come abbiamo già spiegato – di una nomina al 30 giugno o al 31 agosto, che normalmente può essere accettata lasciando l’incarico breve in corso. Attenzione però: se quella nomina arriva dopo il 31 dicembre su un posto resosi disponibile successivamente, la normativa non la considera più alla stregua di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma di una supplenza breve. In quel caso, quindi, non sarà possibile lasciare la supplenza breve già accettata.
Spezzoni ATA: diritto al completamento orario
La circolare conferma una tutela molto importante per il personale ATA: il diritto al completamento orario.
Chi riceve uno spezzone conserva il diritto a completare l’orario.
Ma attenzione: il completamento può avvenire solo sullo stesso profilo professionale.
Posso lasciare uno spezzone per un posto intero?
Sì, ma non sempre.
La normativa prevede che sia possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero solo se, al momento della prima convocazione, il posto intero non era disponibile.
Si tratta di una regola molto importante che spesso genera dubbi nelle segreterie scolastiche.
Supplenze brevi ATA: quando il dirigente NON può nominare
Restano in vigore i limiti alle sostituzioni brevi introdotti negli ultimi anni.
Assistenti amministrativi
Non si possono conferire supplenze brevi agli assistenti amministrativi, salvo nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto.
Assistenti tecnici
Resta il blocco delle sostituzioni brevi immediate anche per gli assistenti tecnici.
Collaboratori scolastici
Per i collaboratori scolastici continua ad applicarsi il divieto di nomina nei primi sette giorni di assenza del titolare.
Attenzione però: questo non significa automaticamente che la scuola possa restare scoperta.
In presenza di problematiche legate a:
- sicurezza;
- vigilanza;
- funzionamento del servizio scolastico;
Nella pratica, però, molte scuole si trovano spesso in forte difficoltà organizzativa. Accade non di rado che, facendo leva sul vincolo dei primi sette giorni, non si proceda alla nomina del supplente anche in situazioni oggettivamente critiche. Il risultato è un aggravio del carico di lavoro sul personale già in servizio, con inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio, sulla vigilanza e, soprattutto, sulla sicurezza, responsabilità che resta comunque in capo al dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente.
Non sono rari i casi in cui un solo collaboratore scolastico si ritrovi a presidiare interi piani con decine di aule e centinaia di alunni, una situazione che pone evidenti criticità sul piano organizzativo e della prevenzione dei rischi. Per questo motivo, pur nel rispetto dei vincoli normativi, sarebbe auspicabile una lettura meno rigida delle disposizioni sui primi sette giorni di assenza, privilegiando soluzioni organizzative capaci di garantire continuità del servizio, sicurezza e sostenibilità del lavoro nelle scuole.
La deroga del 30° giorno per assistenti amministrativi e tecnici
La normativa conferma una deroga importante.
Le scuole possono nominare supplenti per assistenti amministrativi e tecnici a partire dal trentesimo giorno di assenza continuativa del titolare.
Il conteggio parte dal primo giorno di assenza.
In sostanza, se un assistente amministrativo resta assente per un lungo periodo, dal trentesimo giorno la scuola potrà procedere alla nomina del supplente.
DSGA e Funzionari EQ: come avvengono le sostituzioni
Per il profilo di DSGA, oggi appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, continuano ad applicarsi:
- l’articolo 57 del CCNL 18 gennaio 2024;
- il D.M. n. 132 del 4 luglio 2024.
Le sostituzioni avvengono seguendo criteri specifici stabiliti dal Ministero.
Posso farmi rappresentare da un delegato?
Sì.
La circolare conferma espressamente la possibilità per gli aspiranti ATA di delegare un’altra persona durante le operazioni di nomina.
Una soluzione molto utile soprattutto quando le convocazioni avvengono a distanza o coincidono con altri impegni lavorativi.
Rinuncia alla nomina: ci sono sanzioni?
La risposta non è automatica.
La circolare precisa che non sempre si applicano le sanzioni previste dal D.M. 430/2000 in caso di rinuncia o mancata presa di servizio.
Occorre valutare caso per caso e verificare se ricorrano realmente le condizioni previste dalla normativa.
Part-time e posti residui: come vengono gestiti
Le disponibilità derivanti da rapporti di lavoro part-time possono essere aggregate per costituire posti completi.
Anche tra scuole diverse.
Solo dopo queste operazioni si procederà alle supplenze residue.
Proroga del contratto: quando spetta davvero
C’è un diritto spesso poco conosciuto.
Se all’assenza del titolare ne segue immediatamente un’altra, senza soluzione di continuità, la supplenza deve essere prorogata allo stesso supplente.
Anche quando tra le assenze ricadono:
- domeniche;
- festivi;
- giorni di chiusura della scuola.
In altre parole: se il titolare continua a mancare, il contratto del supplente non può essere interrotto artificiosamente.
Supplenti ATA: maternità, malattia e differimento della presa di servizio
Una volta perfezionato il contratto, anche il personale ATA a tempo determinato può usufruire degli istituti previsti dal contratto.
Tra questi:
- maternità;
- malattia;
- aspettativa nei casi consentiti;
- congedi previsti dal CCNL.
È inoltre possibile differire la presa di servizio in presenza di situazioni tutelate dalla legge, come:
- maternità;
- malattia;
- infortunio.
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