Il Tribunale di Avellino riconosce le ragioni di un dipendente ATA: indirizzo corretto, errore delle mappe e presenza in casa dimostrata. Restituiti 209,40 euro e riconosciuti cinque giorni di servizio
Un errore del navigatore satellitare non può essere automaticamente imputato al lavoratore assente per malattia. È il principio che emerge dalla sentenza n. 1037/2026 del Tribunale di Avellino, depositata il 14 settembre, relativa a un collaboratore scolastico sanzionato dopo una visita fiscale non effettuata per un problema di localizzazione dell’abitazione.
Il giudice ha dichiarato illegittima la sanzione, disponendo la restituzione di 209,40 euro e il riconoscimento di cinque giorni ai fini giuridici, previdenziali e delle ferie.
Visita fiscale non effettuata: il caso
La vicenda risale al novembre 2023. Un collaboratore scolastico, assente per sindrome influenzale, aveva comunicato regolarmente la malattia indicando il proprio indirizzo di reperibilità.
Il medico incaricato del controllo non era riuscito a effettuare la visita e aveva riportato nel verbale la dicitura «sconosciuto/irreperibile».
La scuola aveva quindi applicato una sanzione economica, contestando al dipendente di non aver fornito indicazioni sufficienti per individuare l’abitazione.
Il lavoratore ha impugnato il provvedimento dimostrando che le applicazioni GPS collocavano l’indirizzo circa 500 metri lontano dall’effettivo accesso all’immobile. Inoltre, due precedenti visite fiscali erano state effettuate regolarmente allo stesso indirizzo.
La decisione: il verbale non dimostra automaticamente l’assenza
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 2700 del Codice civile, secondo cui il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente attestati nei limiti previsti dalla legge.
La dicitura «sconosciuto/irreperibile», tuttavia, non dimostra necessariamente che il dipendente fosse assente dall’abitazione.
Decisive sono state le testimonianze del medico curante, intervenuto a domicilio nelle ore interessate, e della coniuge, che hanno confermato la presenza del lavoratore.
Il giudice ha pertanto escluso che il mancato controllo fosse riconducibile a una condotta negligente del collaboratore scolastico.
Quali obblighi restano per il personale scolastico?
La sentenza non elimina gli obblighi di reperibilità. Il dipendente pubblico deve comunicare correttamente il domicilio per la visita fiscale, segnalare eventuali variazioni e rendere possibile l’accertamento sanitario.
Il D.M. 206/2017 disciplina le visite fiscali nel pubblico impiego. Le fasce di reperibilità attualmente applicate dall’INPS sono 10-12 e 17-19, anche nei giorni festivi e non lavorativi.
L’eventuale irreperibilità deve comunque essere valutata considerando le circostanze concrete e le giustificazioni del lavoratore.
Restituzione dello stipendio e riconoscimento dei contributi
Il Tribunale ha annullato il provvedimento del 28 dicembre 2023, disponendo la restituzione delle somme trattenute e il riconoscimento dei cinque giorni contestati ai fini dell’anzianità, della previdenza e delle ferie.
Le spese processuali sono state compensate.
La pronuncia ribadisce un principio importante: l’impossibilità di effettuare una visita fiscale non equivale automaticamente alla prova dell’assenza ingiustificata. Quando l’indirizzo è corretto e il lavoratore dimostra la propria presenza, un errore dei sistemi di navigazione non basta, da solo, a giustificare una sanzione.
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