Sentenza n. 3518/2025 (depositata il 28/12): 11.450,75 euro per le lesioni di un bambino di 9 anni. Il giudice richiama la responsabilità “contrattuale” ex art. 1218 c.c. e ribadisce: la prova liberatoria passa da un’organizzazione concreta e adeguata della vigilanza
La vicenda nasce il 31 ottobre 2019: un alunno di una classe quarta di scuola primaria (9 anni), in un circolo didattico della provincia di Taranto, scivola andando in bagno durante l’attività scolastica e riporta un trauma facciale, con ferita al labbro e avulsione parziale degli incisivi superiori.
Con la sentenza n. 3518/2025, depositata il 28 dicembre 2025, il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire 11.450,75 euro (oltre rivalutazione e interessi), riconoscendo l’inadempimento dell’obbligo di vigilanza.
Perché paga il Ministero (e non “la scuola”): la legittimazione passiva
Un punto fermo, spesso poco compreso: nelle azioni risarcitorie per fatti avvenuti durante l’orario scolastico, il soggetto chiamato in giudizio (nelle scuole statali) è il Ministero, non il singolo istituto. Il principio è stato affermato dalla Cassazione (richiamata anche nella ricostruzione della vicenda).
Il cuore giuridico: responsabilità “contrattuale” e obbligo di vigilanza
Il giudice colloca la fattispecie nell’ambito dell’art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale): con l’iscrizione si instaura un “vincolo” da cui nasce, per l’amministrazione scolastica, l’obbligo di tutelare sicurezza e incolumità dell’allievo mentre fruisce della prestazione scolastica.
In concreto, questo impianto comporta un riparto dell’onere della prova:
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la famiglia/alunno deve dimostrare che il danno è avvenuto a scuola e durante il rapporto scolastico;
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l’amministrazione deve fornire la prova liberatoria, cioè dimostrare che l’evento è dipeso da causa non imputabile e che la vigilanza/organizzazione era adeguata.
Attenzione però: per i casi di autolesione (quando l’alunno si fa male “da solo”), la Cassazione ha precisato che non basta dire “è successo a scuola”: occorre anche allegare/provare il nesso con un’omissione di controllo o una colpa organizzativa. È un passaggio citato nella cronaca della sentenza.
Cosa ha pesato nella decisione: carenze organizzative e vigilanza “impossibile”
Secondo le ricostruzioni, le testimonianze hanno delineato un quadro di vigilanza oggettivamente fragile: l’alunno sarebbe andato in bagno da solo, e nella scuola (più sezioni) sarebbe stato presente un solo collaboratore scolastico con compiti di sorveglianza su più aree. Il Tribunale ha valorizzato proprio l’assenza di una prova concreta di predisposizione adeguata di personale e misure organizzative idonee.
Tradotto: non è “colpa del bagno” in astratto, ma della catena organizzativa, ovvero, di chi doveva vigilare, come, con quali risorse, con quali procedure.
Quanto vale l’infortunio: come si arriva agli 11.450,75 euro
La quantificazione (sempre secondo la ricostruzione pubblicata) è stata effettuata con CTU e con riferimento alle Tabelle di Milano 2024:
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danno biologico permanente 2% + inabilità temporanea (diversi scaglioni),
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spese mediche sostenute e future, per un totale 11.450,75 euro.
In più, viene richiamata la garanzia assicurativa: la compagnia può essere condannata a tenere indenne il Ministero nei limiti di polizza.
Impatti pratici per scuole, docenti e ATA: cosa “insegnare” alla macchina organizzativa
Questa sentenza non significa che ogni caduta in bagno comporti automaticamente un risarcimento. Significa però che, quando si arriva in giudizio, la scuola/amministrazione deve poter dimostrare come era organizzata la vigilanza.
Il punto di equilibrio: obbligo forte, ma non responsabilità “assoluta”
La giurisprudenza distingue tra:
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carenza di vigilanza/organizzazione,
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evento imprevedibile/inevitabile nonostante cautele adeguate.
Per questo, la lezione non è “accompagnare sempre”, ma organizzare e poter dimostrare che l’organizzazione era ragionevole e adeguata all’età degli alunni e al contesto.
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