Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2026 interviene sul congedo parentale: il limite d’età del figlio per richiedere il congedo sale da 12 a 14 anni (e, per adozioni/affidi, entro 14 anni dall’ingresso in famiglia).
Attenzione però: l’estensione riguarda soprattutto la “finestra di fruizione”; l’impianto economico resta quello già noto (con le maggiorazioni introdotte dal 2025), con regole e condizioni che nel comparto scuola vanno lette insieme a CCNL e prassi applicative.
La novità 2026
La modifica principale è semplice: puoi chiedere congedo parentale anche quando il figlio ha 13 o 14 anni, cosa prima non possibile.
Per la scuola significa che anche docenti e ATA con figli “più grandi” potranno ricorrere al congedo (sempre nel rispetto dei limiti complessivi di mesi previsti dal T.U.).
Nella scuola: il primo mese è sempre al 100%
Qui va evidenziato bene: nel comparto scuola i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100% (mese “pieno”, complessivo tra i genitori secondo le regole del settore).
Secondo e terzo mese: restano all’80%, ma dipende da quando termina l’astensione obbligatoria
La regola “chiave” (già in vigore dal 2025) resta questa:
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2° mese all’80%: confermato a regime (con le condizioni già previste).
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3° mese all’80%: scatta solo se l’astensione obbligatoria di maternità/paternità è terminata dopo il 31/12/2024; se è terminata nel 2024, il 3° mese resta al 30%.
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In ogni caso, l’80% per 2°/3° mese è legato al fatto che quei mesi siano fruiti entro i primi 6 anni del bambino (oltre, si rientra nelle aliquote ordinarie).
Tabella di sintesi: vecchia regola (fino a 12 anni) vs nuova (fino a 14 anni)
| Voce | Regola fino al 2025 | Novità dal 2026 |
|---|---|---|
| Età massima figlio per richiedere congedo parentale | Fino a 12 anni | Fino a 14 anni |
| 1° mese (scuola) | 100% (primi 30 giorni, trattamento di maggior favore del comparto) | 100% confermato; fruizione “spinta” fino al nuovo limite secondo le letture operative scuola |
| 2° mese | 80% se fruito entro 6 anni (regole Legge Bilancio 2025) | Invariato |
| 3° mese | 80% solo se astensione obbligatoria finita dopo 31/12/2024 (altrimenti 30%) e comunque entro 6 anni | Invariato |
| Altri mesi indennizzati | Regole dell’art. 34 T.U. (quote/condizioni) con riferimento “fino al 12° anno” nel testo vigente | L’estensione a 14 riguarda la fruizione; la parte economica resta “nei casi previsti” (serviranno chiarimenti coordinati sul nuovo limite) |
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