L’articolo 5 della Legge 53/2000 è ancora vigente e applicabile al personale scolastico. Il congedo è senza stipendio, può essere frazionato e richiede almeno cinque anni di anzianità. ARAN ne ha confermato l’utilizzo anche nella scuola
Il congedo per la formazione è un istituto ancora poco conosciuto nel mondo della scuola e spesso confuso con le 150 ore per il diritto allo studio o con il cosiddetto anno sabbatico dei docenti. Si tratta invece di un diritto autonomo previsto dall’articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, ancora vigente, che consente al lavoratore di sospendere temporaneamente il rapporto per dedicarsi a specifici percorsi formativi.
La disposizione riguarda i lavoratori pubblici e privati e trova quindi applicazione anche nei confronti di docenti e personale ATA, in presenza dei requisiti richiesti.
Chi può richiederlo: servono cinque anni di anzianità
La legge richiede almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione.
Per il personale della scuola statale non significa essere rimasti cinque anni nella stessa istituzione scolastica: un trasferimento da una scuola all’altra non comporta, di per sé, il cambiamento dell’amministrazione di appartenenza.
Più delicata è la questione del servizio a tempo determinato e del preruolo. La norma non stabilisce espressamente che il quinquennio debba essere maturato soltanto a tempo indeterminato, ma nel comparto scuola manca una specifica disposizione che chiarisca definitivamente come computare successioni di supplenze o servizi discontinui. È quindi un punto da verificare attentamente nei singoli casi.
Durata: massimo 11 mesi e possibilità di frazionamento
Il congedo può durare complessivamente non più di 11 mesi nell’intera vita lavorativa.
A differenza dell’anno sabbatico previsto dall’art. 26, comma 14, della Legge 448/1998, gli undici mesi possono essere fruiti in maniera continuativa oppure frazionata.
Un dipendente potrebbe quindi utilizzare quattro mesi per una fase del proprio percorso formativo e chiedere successivamente ulteriori periodi, fino al raggiungimento del limite massimo complessivo.
Per quali attività può essere utilizzato
Il congedo non può essere richiesto per una generica esigenza personale: deve avere una finalità formativa.
L’art. 5 della Legge 53/2000 lo prevede per il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore, di un diploma universitario o di laurea e per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle organizzate o finanziate dal datore di lavoro.
La formulazione consente dunque di ricomprendere anche percorsi formativi strutturati diversi dai tradizionali corsi universitari, purché riconducibili alle finalità indicate dalla legge e adeguatamente documentabili.
ARAN: il congedo è applicabile anche nella scuola
Un riferimento particolarmente importante per il comparto scolastico è il parere ARAN del 4 novembre 2013.
L’Agenzia ha affrontato proprio il problema dell’assenza, nel CCNL scuola, di una disciplina specifica e completa del congedo dell’art. 5. La conclusione è chiara: anche in mancanza di una specifica regolamentazione contrattuale, il congedo può essere invocato dal dipendente della scuola.
ARAN precisa inoltre che il datore di lavoro può non accogliere la richiesta o differirne la fruizione qualora sussistano comprovate ragioni organizzative.
Il chiarimento è rilevante perché impedisce di sostenere che la mancata disciplina dettagliata nel CCNL renda inapplicabile l’istituto a docenti e ATA.
Non va confuso con le 150 ore
Il congedo per formazione e i permessi retribuiti per il diritto allo studio, le cosiddette 150 ore, sono istituti diversi.
Le 150 ore sono permessi retribuiti, sottoposti a contingenti e procedure definite dalla contrattazione. Il congedo ex art. 5, invece, determina una sospensione del rapporto senza retribuzione e può arrivare complessivamente a undici mesi.
Non è quindi corretto applicare automaticamente al congedo formativo il contingente previsto per le 150 ore.
Sul punto è intervenuto anche il Tribunale di Trieste, sentenza n. 54 del 18 marzo 2025, riconoscendo la tutela del lavoratore in presenza dei requisiti previsti dall’art. 5 e richiamando la necessità di effettive ragioni organizzative per giustificare il diniego.
Domanda e preavviso: almeno 30 giorni
La Legge 53/2000 demanda alla contrattazione collettiva la definizione di diverse modalità operative, ma stabilisce direttamente che il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni.
Nella scuola è quindi opportuno presentare la domanda al dirigente scolastico almeno trenta giorni prima dell’inizio del periodo richiesto.
La richiesta dovrebbe indicare:
- il percorso formativo;
- l’istituzione o l’ente presso cui viene svolto;
- le date di inizio e fine;
- la durata complessiva richiesta;
- la documentazione relativa all’iscrizione e, quando prevista, alla frequenza.
A differenza dell’anno sabbatico, dunque, la finalità formativa deve essere dimostrabile.
Il dirigente scolastico può negarlo?
Sì, ma il diniego non può dipendere da una valutazione puramente discrezionale.
L’art. 5 stabilisce che il datore di lavoro può non accogliere la domanda oppure differirla in presenza di “comprovate esigenze organizzative”.
È lo stesso principio richiamato da ARAN nel parere del 4 novembre 2013 per il personale della scuola.
Ne consegue che una motivazione generica come “esigenze di servizio” potrebbe non essere sufficiente. L’Amministrazione dovrebbe individuare le concrete ragioni organizzative che rendono impossibile la fruizione nel periodo richiesto oppure ne impongono il differimento.
Il lavoratore, dal canto suo, deve possedere i requisiti previsti dalla legge e dimostrare l’effettiva finalità formativa del periodo richiesto.
Niente stipendio e niente anzianità
Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non percepisce alcuna retribuzione.
Il periodo non viene inoltre computato nell’anzianità di servizio. L’assenza può quindi avere conseguenze sulla progressione economica e sugli altri istituti collegati al servizio riconosciuto.
La legge precisa inoltre che il congedo non è cumulabile contemporaneamente con ferie, malattia o altri congedi.
Grave malattia durante il congedo
La disciplina contiene anche una particolarità poco conosciuta. Se durante il congedo interviene una grave e documentata infermità, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa, il congedo formativo può essere interrotto.
Non si tratta quindi di sovrapporre semplicemente la malattia al periodo di formazione: la grave infermità, se adeguatamente documentata, può determinare l’interruzione del congedo.
Pensione: il periodo può essere recuperato
Poiché il periodo non produce automaticamente contribuzione previdenziale, l’art. 5 consente al lavoratore di intervenire attraverso il riscatto oppure mediante il versamento dei contributi secondo le regole della prosecuzione volontaria.
Anche l’INPS contempla il congedo per formazione della Legge 53/2000 tra i periodi suscettibili di copertura previdenziale.
Occorre però distinguere il piano pensionistico da quello della carriera: riscattare il periodo ai fini contributivi non significa trasformarlo in servizio effettivamente prestato ai fini dell’anzianità.
Congedo per formazione nella scuola: la guida in sintesi
| Questione | Regola |
|---|---|
| È ancora vigente? | Sì, art. 5 Legge 53/2000 |
| Si applica alla scuola? | Sì, confermato da ARAN |
| Chi può richiederlo? | Docenti e ATA in possesso dei requisiti |
| Anzianità richiesta | Almeno 5 anni presso la stessa amministrazione |
| Durata massima | 11 mesi nell’intera vita lavorativa |
| È frazionabile? | Sì |
| Retribuzione | Nessuna |
| Anzianità di servizio | Non matura durante il congedo |
| Finalità formativa | Deve essere indicata e documentabile |
| Preavviso | Almeno 30 giorni |
| Il DS può negarlo? | Sì, per comprovate esigenze organizzative o assenza dei requisiti |
| Vale il contingente delle 150 ore? | No, sono istituti differenti |
| Contributi pensionistici | Possibile riscatto o contribuzione secondo la normativa previdenziale |
| Conservazione del posto | Sì |
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