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Personale ATA, da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo: quando la temporizzazione può essere superata

Il Tribunale di Torre Annunziata riconosce la valorizzazione dell’anzianità maturata prima del passaggio al profilo superiore. Centrale l’art. 4, comma 13, del DPR 399/1988

Il passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo non deve tradursi in una perdita dell’anzianità maturata. È il principio ribadito dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 261 del 2 febbraio 2026, relativa a una lavoratrice ATA alla quale la Ragioneria territoriale aveva negato il visto sul decreto di ricostruzione della carriera applicando il criterio della temporizzazione.

La questione ruota attorno a due meccanismi. La temporizzazione, prevista storicamente dall’art. 6 del DPR 345/1983 e poi disciplinata dall’art. 4, commi 8 e 9, del DPR 399/1988, opera al momento del passaggio alla qualifica superiore. Lo stipendio viene determinato tenendo conto del trattamento posseduto nel profilo di provenienza e trasformando la differenza retributiva in anzianità convenzionale.

La ricostruzione di carriera interviene invece dopo il superamento del periodo di prova e determina l’anzianità utile ai fini giuridici ed economici. Per il personale ATA è centrale l’art. 4, comma 13, del DPR 399/1988, che consente di valutare anche il servizio preruolo e quello prestato in una carriera inferiore.

Temporizzazione e ricostruzione: criteri diversi

Un passaggio decisivo arriva dalla Corte dei conti. Con la deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC del 15 luglio 2019, la Sezione centrale del controllo di legittimità ha chiarito che i due istituti sono “alternativi e non complementari” e operano in momenti distinti. La temporizzazione serve al primo inquadramento; successivamente deve essere verificato il trattamento derivante dalla ricostruzione della carriera.

Secondo questo orientamento, nei passaggi di ruolo ATA conseguenti a concorso pubblico riservato, la temporizzazione diventa recessiva quando la ricostruzione prevista dall’art. 4, comma 13, conduce a un trattamento più favorevole.

La decisione di Torre Annunziata

Su questa linea si colloca la sentenza n. 261/2026. Il giudice ha riconosciuto alla ricorrente il diritto, ai fini giuridici ed economici, alla ricostruzione della carriera valorizzando il servizio svolto prima dell’immissione nel nuovo ruolo e alle conseguenti differenze retributive nei limiti di legge.

Il principio può avere effetti importanti per chi è transitato da un profilo ATA inferiore a uno superiore, come da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo.

Va però precisato che la giurisprudenza non è del tutto uniforme sulle modalità di computo dell’anzianità pregressa. La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 9/2024, ha ritenuto applicabile l’art. 4, comma 13, senza riconoscere automaticamente per intero tutta l’anzianità maturata nella qualifica inferiore. Ogni caso va quindi verificato in base al tipo di servizio, al passaggio effettuato e al decreto di inquadramento.

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