Fino a 30 giorni l’anno per sottoporsi a cure terapeutiche: il diritto riconosciuto anche al personale della scuola con invalidità superiore al 50%
Nel quadro dei diritti a tutela della salute dei lavoratori pubblici e privati, un’importante misura è rappresentata dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, che riconosce un congedo specifico per cure a favore dei lavoratori mutilati e invalidi civili. Si tratta di uno strumento spesso poco conosciuto, ma di rilevante impatto per chi affronta terapie mediche collegate a condizioni invalidanti.
Il contenuto della norma
Secondo l’art. 7 del D.lgs. 119/2011, hanno diritto a fruire di questo congedo i lavoratori cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. La disposizione riguarda tutti i lavoratori, inclusi docenti e personale ATA della scuola, purché in possesso del riconoscimento di invalidità civile superiore alla soglia indicata.
Il congedo può essere fruito:
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fino a un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno (si fa riferimento all’anno solare in quanto la norma è di carattere generale e non è subordinata alla specifica organizzazione del calendario scolastico);
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anche in modo frazionato (ad esempio singole giornate o periodi più lunghi);
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esclusivamente per sottoporsi a cure connesse all’infermità invalidante riconosciuta.
Requisiti e documentazione
Per ottenere il congedo, il lavoratore deve presentare:
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Domanda motivata al datore di lavoro (nel caso della scuola, al dirigente scolastico);
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Certificazione medica rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura sanitaria pubblica, attestante la necessità della cura e il collegamento con l’invalidità riconosciuta.
Nei casi di trattamenti terapeutici continuativi, è ammessa anche un’attestazione cumulativa.
Trattamento giuridico ed economico
Durante il periodo di congedo:
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il dipendente ha diritto allo stesso trattamento economico previsto per le assenze per malattia;
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il periodo di congedo non è computabile nel limite dei 180 giorni annui di comporto, cioè non concorre al superamento del limite massimo di assenze per malattia che può condurre alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Chiarimenti applicativi: anche sabato e domenica nel conteggio
Una questione frequente riguarda il calcolo delle giornate, in particolare quando il congedo si estende per periodi consecutivi comprendenti giorni festivi. A questo proposito, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 12173-P del 7 febbraio 2022, ha chiarito che:
“I giorni festivi che ricadono all’interno del periodo di congedo devono essere conteggiati con le stesse regole che disciplinano le assenze per malattia ordinaria.”
Ciò significa che, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, sabati e domeniche vengono inclusi nel conteggio se il congedo è continuativo.
Esempio pratico:
Un’insegnante con invalidità riconosciuta superiore al 50% presenta richiesta di 20 giorni consecutivi di congedo per cure, dal 3 al 22 giugno. In quel periodo cadono tre sabati e tre domeniche. Questi vanno conteggiati: quindi, verranno detratti 20 giorni dal totale annuo disponibile (che è di 30).
Ricapitolando
Per essere valido, il congedo ex art. 7:
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Deve essere legato a cure prescritte per la patologia invalidante;
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Deve essere documentato da medico del SSN o struttura pubblica;
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Non può essere usato per attività motorie generiche o ricreative.
ESEMPI DI UTILIZZO AMMESSO
Situazione | Motivazione | Valido per il congedo? | Note |
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🔹 Una docente con invalidità al 60% per scoliosi viene prescritta a svolgere ginnastica posturale in palestra riabilitativa convenzionata ASL | Cure fisiche connesse all’invalidità, prescritte dal SSN | ✅ Sì | Necessaria prescrizione medica dettagliata |
🔹 Un collaboratore scolastico invalido al 70% deve seguire un ciclo di idrokinesiterapia presso centro convenzionato | Cura riabilitativa prescritta da fisiatra del SSN | ✅ Sì | Si presenta domanda con certificazione allegata |
🔹 Un insegnante con invalidità al 55% segue terapia logopedica per disturbo del linguaggio legato all’invalidità | Riabilitazione specialistica collegata a patologia invalidante | ✅ Sì | Il centro deve essere pubblico o convenzionato |
🔹 Una docente invalida al 66% partecipa a un ciclo di cure termali prescritte dal medico ASL per artrosi grave | Cure collegate all’invalidità, autorizzate dal SSN | ✅ Sì | Servono anche attestazioni di effettiva presenza |
ESEMPI DI UTILIZZO NON AMMESSO
Situazione | Motivazione | Valido per il congedo? | Motivo dell’esclusione |
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🔸 Iscrizione autonoma in palestra per attività generica (es. zumba, pilates) | Attività motoria non collegata a patologia | ❌ No | Manca prescrizione, scopo non terapeutico |
🔸 Partecipazione a corso di yoga per “rilassamento psico-fisico” | Scopo generico di benessere | ❌ No | Non è cura terapeutica certificata |
🔸 Terapie effettuate in centro privato senza alcun legame con SSN | Anche se collegate all’invalidità | ❌ No | Serve prescrizione e struttura pubblica/convenzionata |
🔸 Soggiorno benessere con attività in piscina | Finalità ricreativa o generica | ❌ No | Non rientra in cure prescritte e certificate |
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