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Le regole per la sorveglianza quando l’insegnante non arriva in aula: i compiti di docenti, collaboratori scolastici e dirigente, e i limiti da non superare
Il principio cardine: gli alunni non si lasciano mai soli
La regola di fondo è semplice e non ammette eccezioni: gli alunni non devono mai essere lasciati senza sorveglianza. Il suono della campanella non segna soltanto l’inizio delle lezioni, ma l’assunzione di una responsabilità precisa da parte della scuola nei confronti dei minori affidati.
Quando il docente non arriva, la questione diventa concreta e richiede una risposta immediata da parte di tutto il personale.
L’obbligo di vigilanza trova il suo fondamento nel Codice civile. L’articolo 2048 stabilisce che i precettori e coloro che insegnano rispondono dei danni causati dal fatto illecito degli allievi nel tempo in cui questi sono sotto la loro vigilanza. Proprio per questo, ogni minuto di classe scoperta è un rischio che va governato con attenzione.
Il docente presente: continuità della vigilanza
Il primo punto fermo riguarda l’insegnante già in servizio. Chi è già presente deve garantire la continuità della vigilanza fino al momento in cui gli alunni vengono affidati ad altro personale. In altre parole, il docente non può allontanarsi dalla classe lasciandola priva di sorveglianza, nemmeno per pochi minuti, se non è stata avviata una soluzione alternativa.
Il collaboratore scolastico: vigilanza temporanea, non supplenza
Il personale ATA ha un ruolo importante ma delimitato. Il collaboratore scolastico può sorvegliare temporaneamente gli alunni, ma non può sostituire stabilmente l’insegnante. Il profilo professionale previsto dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca include infatti una sorveglianza generica degli alunni, in particolare nei momenti di ingresso, uscita e ricreazione, e non un’attività didattica.
Questa vigilanza ha carattere strettamente temporaneo: serve a coprire il tempo necessario a trovare una soluzione, non a risolvere in modo permanente la mancanza del docente.
Il dirigente scolastico: organizzazione e sostituzioni
Spetta al dirigente scolastico assicurare un’organizzazione adeguata del servizio e predisporre le necessarie sostituzioni. Il quadro di riferimento per il conferimento delle supplenze brevi e saltuarie è disciplinato dal Regolamento di cui al D.M. 131/2007, che il dirigente deve applicare nel rispetto delle graduatorie e delle priorità previste. Prima di ricorrere alle supplenze, la scuola può valutare l’utilizzo delle ore a disposizione dei docenti presenti nell’istituto.
Quando mancano docenti disponibili
Può accadere che nessun insegnante sia disponibile a coprire l’ora scoperta. In questo caso la scuola deve individuare una soluzione sicura, senza lasciare gli alunni incustoditi.
Il limite invalicabile: vigilanza temporanea non è supplenza
Il punto più delicato riguarda il confine tra la vigilanza temporanea e la supplenza ordinaria. Il collaboratore scolastico non può essere utilizzato come sostituto stabile del docente assente. Coprire con continuità l’orario di un insegnante significa svolgere una funzione che non rientra nel profilo ATA e che richiede le procedure previste per il conferimento delle supplenze. Trasformare la sorveglianza di emergenza in una supplenza di fatto rappresenta una distorsione del sistema, con implicazioni sul piano contrattuale e organizzativo.
Le responsabilità in caso di incidente
Il tema della responsabilità è centrale. In caso di danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, il docente e l’amministrazione scolastica possono rispondere sul piano civile. Il secondo comma dell’articolo 2048 del Codice civile precisa però che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. Ciò significa che la scuola deve poter dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative possibili.
Nei casi più gravi, l’omessa vigilanza può avere anche rilevanza penale, con possibili profili riconducibili all’abbandono di minori.
Cosa fare concretamente
Per tutelare alunni e personale, è opportuno che la scuola si doti di procedure chiare e note a tutti. In particolare:
- Segnalare immediatamente al dirigente o all’ufficio di segreteria l’assenza del docente, in modo che si possa attivare la sostituzione;
- Documentare nel registro di classe o in un apposito verbale le misure adottate e gli orari di intervento;
- Verificare che la soluzione scelta garantisca la presenza di un adulto responsabile per tutta la durata dell’emergenza;
- Informare il personale sui rispettivi compiti, evitando improvvisazioni e sovrapposizioni.
La chiarezza delle regole e la tempestività delle decisioni sono gli strumenti migliori per evitare che un’assenza imprevista si trasformi in un rischio per gli studenti e in un problema per la scuola.
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