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L’avvocato Carlo Cutrignelli spiega la sentenza che ha condannatoil Ministero al pagamento delle ferie non godute e chiarisce come tutelarsi.
La recente sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro (n. 8163/2025) ha riconosciuto a una docente precaria il diritto al pagamento della somma di 5.478 euro per le ferie maturate e non fruite, nel corso dei diversi incarichi di supplenza svolti fino al termine delle attività didattiche, condannando quindi il Ministero dell’Istruzione a corrispondere il suddetto importo a titolo di indennità sostitutiva in favore della dipendente.
Una decisione che si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più favorevole ai lavoratori assunti a tempo determinato.
Ne abbiamo parlato con l’avvocato Carlo Cutrignelli, legale che ha patrocinato il ricorso, per comprendere le implicazioni pratiche e giuridiche di questa importante pronuncia.
D. Avvocato Cutrignelli, cosa stabilisce concretamente la sentenza del Tribunale di Napoli?
R. La sentenza estende anche in favore del personale docente a tempo determinato il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto, ogniqualvolta il supplente incaricato fino al termine delle attività didattiche non sia effettivamente posto nella condizione di poterne usufruire secondo quanto previsto dal CCNL
Nel caso di specie, alla ricorrente erano stati illegittimamente decurtati, per ogni annualità di servizio, diversi giorni di ferie mai concessi per esigenze organizzative della scuola, e il giudice ha ritenuto che la mancata fruizione non potesse comportare la perdita del corrispondente diritto economico.
D. Quindi il principio vale per tutti i precari, non solo per i docenti?
R. Assolutamente sì. La giurisprudenza si applica a tutto il personale della scuola, quindi anche agli ATA. con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute nasce da un fondamentale principio comunitario sancito dalla Corte di Giustizia Europea, che considera le ferie retribuite un diritto irrinunciabile del lavoratore, indipendentemente dalla durata del contratto o dalla tipologia di impiego.
D. La Cassazione nel 2022 aveva già espresso un orientamento simile, corretto?
R. Esatto. Con la sentenza n. 21780/2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Dirigente scolastico ha l’obbligo di avvisare formalmente il lavoratore precario in due modi:
- Deve invitarlo a godere delle ferie maturate, presentando apposita domanda;
- Deve informarlo che, se non lo farà, perderà non solo il diritto alle ferie alla cessazione del contratto, ma anche quello all’indennità sostitutiva.
Tuttavia, nel caso in cui l’insegnante non riceva alcuna comunicazione formale in merito alle ferie – nella stragrande maggioranza è ciò che accade per ogni anno scolastico – il dirittoa rivendicare il corrispettivo economico per le ferie non godute rimane pienamente esercitabile e si prescrive solo dopo dieci anni.
D. Molti docenti e ATA oggi di ruolo hanno avuto anni di supplenza. Possono ancora agire?
R. Sì, e questo è un punto fondamentale della questione. Anche chi oggi è in ruolo può presentare ricorso per le ferie non godute durante i precedenti anni di servizio in cui era impiegato concontratti a termine, entro il termine di dieci anni dalla stipula di ciascun contratto.
Parliamo di cifre che possono andare da 2.000 a oltre 10.000 euro, a seconda del numero di supplenze espletate e dei giorni di ferie maturati per ogni anno di servizio.
D. Che tipo di documentazione serve presentare per avviare un ricorso
R. Ai fini della proposizione del ricorso è sufficiente fornire un documento di riconoscimento e le copie dei contratti a tempo determinato stipulati fino al 30 giugno, ovvero fino al termine delle attività didattiche.
Tutti gli altri moduli necessari per aderire al ricorso – come la procura alle liti, il modulo relativo alla privacy e la dichiarazione per l’esenzione dal contributo unificato – sono già disponibili presso le sedi territoriali della UIL Scuola, dove i referenti sindacali forniranno assistenza completa nella compilazione e nell’invio della modulistica necessaria ad ottenere il riconoscimento all’indennità sostitutiva delle ferie.
D. Questa pronuncia può avere effetti più ampi sulla contrattazione e sul riconoscimento dei diritti dei precari?
R. Senza dubbio. È un segnale forte, perché tutti i Tribunali del territorio nazionale stanno ribadendo in maniera perentoria che il diritto alle ferie non può essere compresso o sacrificato per ragioni organizzative.
Questo tipo di sentenze rafforza il principio di parità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo, e spinge il sistema a riconoscere finalmente la dignità professionale dei precari.
D. Un messaggio finale per i lavoratori della scuola che vogliono tutelarsi?
R. Il consiglio è semplice: non rinunciate ai vostri diritti. Spesso le scuole non informano correttamente, ma la legge è dalla parte dei lavoratori.
Chi ha lavorato con contratti a termine negli ultimi anni e non ha potuto godere delle ferie maturate può – e deve – far valere il proprio diritto alla monetizzazione.
La UIL Scuola RUA Campania per esempio sta predisponendo i ricorsi gratuitamente per gli iscritti: è un’occasione importante per ottenere giustizia e dare attuazione ai propri diritti.
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