Risorse per valorizzare i docenti stabili nella stessa scuola: obiettivi, criteri di assegnazione e ruolo della contrattazione d’istituto
Il Fondo per la Continuità Didattica rappresenta una delle più importanti novità del CCNI MOF 2025/26 e ha l’obiettivo di valorizzare la permanenza dei docenti nella stessa istituzione scolastica, contrastare il turn over e garantire stabilità educativa agli studenti. La misura, prevista dall’articolo 7 del CCNI MOF 2025/26 e richiamata dall’art. 78 del CCNL 2019/2021, riconosce un compenso economico aggiuntivo ai docenti che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio nella stessa scuola.
Entità del Fondo e ripartizione delle risorse
Il fondo complessivo autorizzato per l’anno scolastico 2025/26 è pari a 29 milioni di euro lordo Stato, così articolato:
| Quota | Importo | Destinazione |
|---|---|---|
| Agenda Sud | 6.000.000 € | Scuole delle regioni del Mezzogiorno |
| Piccole Isole | 3.000.000 € | Istituzioni scolastiche situate nelle isole minori |
| Fondo nazionale per la continuità | 20.000.000 € | Tutte le altre scuole italiane |
Queste risorse non sono distribuite direttamente ai singoli docenti, ma vengono assegnate alle scuole che a loro volta le ripartiscono attraverso contrattazione integrativa di istituto.
Il fondo persegue una finalità precisa: favorire la continuità didattica. Il turn over dei docenti, soprattutto nelle aree più complesse, è uno dei principali fattori di discontinuità educativa. Con questa misura si intende:
-
Promuovere la stabilità del corpo docente;
-
Garantire la qualità dell’offerta formativa;
-
Valorizzare l’esperienza maturata nella scuola;
-
Tutelare gli alunni, in particolare quelli con maggiore fragilità formativa.
L’assegnazione avviene a livello nazionale e poi viene ripartita alle scuole sulla base di due parametri principali:
- Numero di docenti (a tempo indeterminato e determinato annuale) che hanno prestato servizio continuativo nell’ultimo triennio nella stessa scuola;
- Indice di complessità della scuola, con priorità per quelle con più alto turn over e disagio socio-educativo (dispersione scolastica, indicatori ESCS, alta percentuale di alunni stranieri, mobilità interna del personale).
Sebbene i criteri operativi siano definiti nella contrattazione di istituto, in generale rientrano tra i destinatari:
- Docenti a tempo indeterminato con almeno 3 anni di permanenza continuativa nella scuola;
- Docenti trasferiti d’ufficio come perdenti posto ma successivamente rientrati nell’istituto;
- Docenti a tempo determinato con contratto 31/08 o 30/06, confermati più anni nella stessa istituzione scolastica.
Chi è escluso?
Normalmente non hanno diritto al compenso:
-
Docenti in assegnazione provvisoria annuale;
-
Personale utilizzato in altri ruoli;
-
Supplenti brevi o temporanei;
-
Docenti con servizio discontinuo non giustificato.
N.B.
È però importante ricordare che assenze per maternità, Legge 104 o malattia grave certificata non interrompono la continuità didattica secondo i principi di tutela del lavoratore (art. 3 Costituzione e normativa sulla parità di trattamento).
La distribuzione del fondo è materia di contrattazione integrativa di istituto, che deve definire:
| Elemento da definire | Chi decide | Dove |
|---|---|---|
| Criteri di assegnazione | RSU + DS | Contratto integrativo di istituto |
| Importi individuali | RSU + DS | Contratto integrativo |
| Elenco docenti beneficiari | Dirigente scolastico | Sulla base del servizio |
| Tempistiche e procedure | RSU + DS + DSGA | Verbale di contrattazione |
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