Risorse per valorizzare i docenti stabili nella stessa scuola: obiettivi, criteri di assegnazione e ruolo della contrattazione d’istituto

Il Fondo per la Continuità Didattica rappresenta una delle più importanti novità del CCNI MOF 2025/26 e ha l’obiettivo di valorizzare la permanenza dei docenti nella stessa istituzione scolastica, contrastare il turn over e garantire stabilità educativa agli studenti. La misura, prevista dall’articolo 7 del CCNI MOF 2025/26 e richiamata dall’art. 78 del CCNL 2019/2021, riconosce un compenso economico aggiuntivo ai docenti che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio nella stessa scuola.

Entità del Fondo e ripartizione delle risorse

Il fondo complessivo autorizzato per l’anno scolastico 2025/26 è pari a 29 milioni di euro lordo Stato, così articolato:

Quota Importo Destinazione
Agenda Sud 6.000.000 € Scuole delle regioni del Mezzogiorno
Piccole Isole 3.000.000 € Istituzioni scolastiche situate nelle isole minori
Fondo nazionale per la continuità 20.000.000 € Tutte le altre scuole italiane

Queste risorse non sono distribuite direttamente ai singoli docenti, ma vengono assegnate alle scuole che a loro volta le ripartiscono attraverso contrattazione integrativa di istituto.

Il fondo persegue una finalità precisa: favorire la continuità didattica. Il turn over dei docenti, soprattutto nelle aree più complesse, è uno dei principali fattori di discontinuità educativa. Con questa misura si intende:

  • Promuovere la stabilità del corpo docente;

  • Garantire la qualità dell’offerta formativa;

  • Valorizzare l’esperienza maturata nella scuola;

  • Tutelare gli alunni, in particolare quelli con maggiore fragilità formativa.

L’assegnazione avviene a livello nazionale e poi viene ripartita alle scuole sulla base di due parametri principali:

  • Numero di docenti (a tempo indeterminato e determinato annuale) che hanno prestato servizio continuativo nell’ultimo triennio nella stessa scuola;
  • Indice di complessità della scuola, con priorità per quelle con più alto turn over e disagio socio-educativo (dispersione scolastica, indicatori ESCS, alta percentuale di alunni stranieri, mobilità interna del personale).

Sebbene i criteri operativi siano definiti nella contrattazione di istituto, in generale rientrano tra i destinatari:

  • Docenti a tempo indeterminato con almeno 3 anni di permanenza continuativa nella scuola;
  • Docenti trasferiti d’ufficio come perdenti posto ma successivamente rientrati nell’istituto;
  • Docenti a tempo determinato con contratto 31/08 o 30/06, confermati più anni nella stessa istituzione scolastica.

Chi è escluso?

Normalmente non hanno diritto al compenso:

  • Docenti in assegnazione provvisoria annuale;

  • Personale utilizzato in altri ruoli;

  • Supplenti brevi o temporanei;

  • Docenti con servizio discontinuo non giustificato.

N.B.

È però importante ricordare che assenze per maternità, Legge 104 o malattia grave certificata non interrompono la continuità didattica secondo i principi di tutela del lavoratore (art. 3 Costituzione e normativa sulla parità di trattamento).

La distribuzione del fondo è materia di contrattazione integrativa di istituto, che deve definire:

Elemento da definire Chi decide Dove
Criteri di assegnazione RSU + DS Contratto integrativo di istituto
Importi individuali RSU + DS Contratto integrativo
Elenco docenti beneficiari Dirigente scolastico Sulla base del servizio
Tempistiche e procedure RSU + DS + DSGA Verbale di contrattazione
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