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Formazione sicurezza a scuola: obblighi, orario e pagamento delle ore per docenti e ATA

La formazione sulla sicurezza è obbligatoria per il personale scolastico, ma deve essere considerata attività di servizio. Ecco cosa prevedono D.Lgs. 81/2008, nuovo Accordo Stato-Regioni, CCNL e ARAN sulle ore svolte da docenti e ATA

Docenti e ATA sono obbligati a partecipare alla formazione sulla sicurezza, ma le ore svolte non possono trasformarsi in lavoro gratuito. È questo il principio che emerge dal D.Lgs. 81/2008, dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e dal CCNL Istruzione e Ricerca.

L’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a loro carico. L’obbligo riguarda il personale scolastico: docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, funzionari ed EQ, sia a tempo determinato sia indeterminato.

Le novità sulla formazione sicurezza

Nel 2026 il principale riferimento tecnico è il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che ha ridefinito durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi.

Per la scuola, tuttavia, non è corretto attribuire automaticamente lo stesso livello di rischio a tutti. L’Interpello del Ministero del Lavoro n. 1 del 18 settembre 2025, riferito proprio ai docenti, ha chiarito che chi, sulla base del DVR, non svolge attività comportanti neppure occasionalmente rischi medi o alti può seguire il percorso previsto per il rischio basso. Diventa quindi determinante la valutazione dei rischi effettivamente collegati alla mansione.

Docenti: quando le ore devono essere pagate

Sul piano contrattuale, l’art. 36 del CCNL 2019-2021 stabilisce che i corsi organizzati dall’amministrazione si svolgono di norma durante l’orario di servizio e, per i docenti, comunque fuori dall’orario di insegnamento. Chi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Per i docenti occorre poi fare attenzione alle cosiddette 40+40 ore. L’art. 44, comma 4, stabilisce che le ore non utilizzate per le attività collegiali possono essere destinate alla formazione programmata annualmente dal Collegio dei docenti nel PTOF.

Ma il successivo art. 36, comma 7, è altrettanto chiaro: le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle riconducibili all’art. 44 devono essere remunerate, anche attraverso compensi forfettari definiti dalla contrattazione integrativa e a carico del FMOF.

In sostanza, l’obbligatorietà della formazione sulla sicurezza non significa che il docente debba svolgere gratuitamente ore aggiuntive.

ATA: le ore oltre il turno sono lavoro

Per il personale ATA il principio è ancora più evidente. Se un corso obbligatorio viene svolto oltre il normale orario giornaliero, quelle ore costituiscono orario di lavoro.

Sul punto è intervenuta anche ARAN, chiarendo che le ore eccedenti l’orario di servizio utilizzate dal personale ATA per partecipare alla formazione, quando ricorrono le condizioni previste dal contratto, devono essere considerate lavoro e possono essere recuperate attraverso riposi compensativi.

La sicurezza è quindi un obbligo per tutto il personale scolastico, ma anche il tempo necessario per adempiervi deve essere correttamente riconosciuto: obbligo di formazione non significa lavoro gratuito.

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