Il Ministero precisa che chi ottiene la conferma della sede acquisisce la titolarità e non può poi partecipare alla mobilità. Chi non conferma entra nella II fase e, nei casi previsti dal CCNI, può anche chiedere il trasferimento interprovinciale
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto con un chiarimento destinato a interessare da vicino il personale dell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni neoassunto, sia da procedura valutativa sia da concorso. La nota, firmata dalla direttrice generale Maria Assunta Palermo il 16 aprile 2026, nasce dalle richieste di chiarimento arrivate agli Uffici scolastici regionali sulle modalità di assegnazione della sede definitiva e sulla partecipazione alla mobilità.
Il riferimento è l’articolo 48 ter, comma 2, del CCNI sulla mobilità del personale scolastico 2025-2028, sottoscritto definitivamente il 10 marzo 2026. La disposizione stabilisce che il funzionario EQ neoimmesso in ruolo può confermare la propria sede di servizio per acquisirne la titolarità oppure, in alternativa, partecipare alla mobilità territoriale in II fase. Proprio su questo passaggio il Ministero ha voluto fugare ogni dubbio interpretativo: le due possibilità sono alternative e non possono essere cumulate.
In termini pratici, ciò significa che il funzionario può scegliere di restare nella sede in cui ha prestato servizio nell’anno appena trascorso, ottenendone la titolarità. In questo caso, l’anno svolto viene considerato utile anche ai fini della maturazione del triennio di permanenza. In alternativa, può rinunciare alla conferma della sede e presentare domanda di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva. Quello che non è consentito, chiarisce il MIM, è chiedere e ottenere la conferma e poi partecipare comunque ai movimenti.
La nota ministeriale affronta anche la questione della mobilità interprovinciale. Il personale che non conferma la sede di servizio e presenta domanda di mobilità per la sede definitiva può partecipare anche ai movimenti interprovinciali, ma solo se ricorrono le condizioni di deroga previste dall’articolo 34, comma 7, del CCNI. In assenza di tali condizioni, la partecipazione resta limitata alla mobilità territoriale provinciale in II fase.
Il chiarimento ministeriale punta dunque a uniformare le prassi applicative degli uffici e a evitare interpretazioni difformi su una figura professionale che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più rilevante nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Il messaggio, in sostanza, è chiaro: o si conferma la sede e si acquisisce la titolarità, oppure si entra nelle operazioni di mobilità. Non esiste una terza via che consenta di utilizzare entrambe le opzioni nello stesso anno scolastico.
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