Dalla L. 106/2025 alle applicazioni nel mondo scolastico: chi può usufruirne, come, con quale indennità e in che rapporto con i permessi 104
Con la Legge 106 del 18 luglio 2025, il legislatore italiano ha introdotto una tutela nuova e significativa a favore dei lavoratori con patologie gravi: dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per visite, esami e cure mediche, nelle condizioni che vedremo nel dettaglio. Queste ore si affiancano (non sostituiscono) ad altre tutele già esistenti, come i permessi ex L. 104/1992, i congedi e le agevolazioni per malattie gravi. Nel mondo della scuola — docenti, personale ATA, dirigenti — occorre capire concretamente come si applicano queste nuove disposizioni.
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Quadro normativo di riferimento
- La norma che introduce il beneficio è l’art. 2 della Legge 106/2025.
- Tale legge è già entrata in vigore (9 agosto 2025), ma le ore di permesso (ricordiamo che sono 10 in un anno) saranno operative solo dal 1° gennaio 2026.
- La legge precisa che le ore sono aggiuntive alle tutele già previste da normativa e contratti collettivi, e che il trattamento economico segue la disciplina delle gravi patologie con terapie salvavita.
- Inoltre, il beneficio si estende anche ai genitori di figli minorenni con le medesime condizioni di patologia.
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Chi sono i destinatari delle 10 ore annue
Le 10 ore di permesso retribuito spettano a:
- Lavoratori dipendenti pubblici o privati che siano affetti da:
- malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, oppure
- malattia invalidante o cronica (anche rara), con grado di invalidità certificato ≥ 74%.
- Genitori di figli minorenni affetti dalle stesse tipologie di patologie (oncologiche, invalidanti, croniche) con grado di invalidità ≥ 74%.
Quindi, nel mondo della scuola:
- Un docente con diagnosi di tumore e invalidità ≥ 74% potrà usare le 10 ore per le proprie visite e cure.
- Un collaboratore scolastico che non abbia patologie gravi ma abbia un figlio minorenne con tali condizioni potrà, in quanto genitore, fruire del permesso (nella misura prevista).
- Un dirigente scolastico con patologia grave potrà esercitare lo stesso diritto.
Fondamentale: non è un diritto generico per malattie comuni, ma è circoscritto ai casi con le caratteristiche stabilite (invalidità ≥ 74%, patologie oncologiche in fase attiva/follow-up precoce).
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Caratteristiche e modalità d’uso (art. 2 L. 106/2025)
3.1 Decorrenza e “aggiuntività”
- Le 10 ore annue entrano in vigore il 1° gennaio 2026, per cui per l’anno 2025 non sono applicabili.
- Sono aggiuntive: si sommano a qualsiasi altro permesso/assenza retribuita spettante (es. permessi 104, malattia per gravi patologie, congedi particolari).
- Possono essere frazionate: non è necessario utilizzarle tutte in un’unica soluzione. L’obiettivo è lasciare una flessibilità per organizzare le cure nel corso dell’anno. Le modalità precise saranno disciplinate da decreti attuativi o note INPS/MEF, ma l’impianto della legge ammette una fruizione modulare.
- La richiesta deve essere accompagnata da prescrizione del medico di base o specialista, che attesti la necessità delle visite/cure richieste.
3.2 Finalità
Le ore possono essere utilizzate per:
- visite specialistiche;
- esami strumentali (radiografie, TAC, risonanze, ecografie etc.);
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti (terapie, somministrazioni programmate, trattamenti costanti).
Quindi non per assenze generiche o motivi personali, ma strettamente per quei tempi necessari al regime terapeutico della patologia riconosciuta.
3.3 Trattamento economico e contributivo
- Le ore sono retribuite: il lavoratore non subisce decurtazioni della retribuzione.
- Le ore godute hanno copertura contributiva figurativa (cioè vengono considerate come se il lavoratore avesse prestato servizio ai fini dei contributi).
- L’indennità (cioè il corrispettivo economico) si calcola secondo la disciplina vigente per le gravi patologie con terapie salvavita: cioè le regole già previste per casi analoghi nelle malattie gravi, compatibilmente con CCNL e leggi.
- Nel settore pubblico, in particolare nella scuola, è prevista la sostituzione del personale assente (docenti, ATA e altro) a carico delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), incrementato a tal fine.
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Differenze e compatibilità con i “3 giorni 104”
- I 3 giorni mensili per assistenza previste dall’art. 33 L. 104/1992 rimangono in vigore e continuano a essere utilizzabili.
- Le 10 ore annue sono un diritto aggiuntivo e distinto: non sostituiscono né modificano i 3 giorni 104.
- È possibile cumulare: un docente con invalidità ≥ 74% che fruisce dei 3 giorni 104 come lavoratore disabile può anche usare le 10 ore per le proprie cure.
- Le finalità sono diverse:
- 104/1992: permessi per assistenza a sé o a familiari disabili gravi, con fruizione mensile;
- 106/2025 – 10 ore: permessi per visite e cure legate alla patologia grave propria o del figlio.
Esempio pratico: Professoressa Rossi ha riconoscimento di invalidità 80%. Ogni mese può usare i suoi 3 giorni 104 se ha necessità di assistenza (es. spostamenti, cure assistenziali), e inoltre in ciascun anno (dal 2026 in poi) usare fino a 10 ore per visite e terapie attinenti alla sua patologia oncologica.
Oppure: collaboratore scolastico Bianchi ha un figlio minorenne con malattia cronica e invalidità ≥ 74%. Sebbene Bianchi non abbia una propria patologia grave, in quanto genitore di un figlio malato potrà beneficiare delle 10 ore aggiuntive per accompagnare il figlio a visite/analisi/terapie.
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Esempi pratici nel contesto scolastico
Esempio A: Docente con patologia oncologica
- La docente Maria ha un riconoscimento di invalidità 80%.
- Nel 2026 pianifica: • usare 6 ore per sedute di chemioterapia (due volte da 3 ore). • usare 2 ore per esami clinici correlati. • le restanti 2 ore per visite di controllo.
- Durante queste 10 ore totali, percepisce normalmente la retribuzione, e queste ore saranno computate con contributi figurativi.
- Se in qualche mese non consuma tutte le ore, può ripartirle in altri mesi, nei limiti del totale annuo.
Esempio B: Personale ATA genitore di figlio malato
- Il collaboratore scolastico Luigi è padre di un ragazzo minorenne con malattia cronica e invalidità 75%.
- Nel corso dell’anno, Luigi può utilizzare le 10 ore per accompagnare il figlio a visite, esami o terapie.
- Se un mese ha utilizzato 4 ore, gli restano 6 ore da usare nei mesi successivi, sempre entro l’anno.
Esempio C: Interazione con 104
- Francesca, docente con invalidità ≥ 74%, può in un mese usare 3 giorni 104 (o ore corrispondenti) per esigenze di assistenza personale, più le ore richieste per le proprie visite e cure.
- Ad esempio, nel mese di marzo: • 3 giorni 104 (es. 18 ore) per assistenza. • 4 ore per esami medici nell’ambito dei permessi 106/2025.
- Non vi è conflitto fra i due istituti: servono scopi diversi e sono cumulabili.
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Aspetti pratici e consigli operativi per il personale scolastico
- Controllo del verbale di invalidità Verifica che il verbale del riconoscimento indichi ≥ 74 % e sia aggiornato, con la patologia in corso o in follow-up, se applicabile.
- Richiesta formale al dirigente scolastico Presenta domanda scritta, citando l’art. 2 L. 106/2025, allegando la prescrizione medica e copia del verbale. I sindacati consigliano di essere precisi nella richiesta, già nei primi mesi del 2026.
- Registro delle ore fruite Tieni un conteggio delle ore utilizzate per visite/terapie, per non superare il limite annuale.
- Coordinamento con le assenze per malattia grave / terapie salvavita Le ore utilizzate vanno gestite secondo la disciplina prevista per patologie gravi: alcune assenze di terapie salvavita sono escluse dal computo del periodo di malattia ordinaria nei contratti scolastici (art. 17 c. 9 CCNL).
- Previsione di sostituzioni Il dirigente scolastico deve predisporre le sostituzioni del personale che usufruisce dei permessi 106/2025. Le risorse arriveranno dal potenziamento del FMOF a partire dal 2026.
- Attenzione alle modalità di richiesta e codici assenza Nei sistemi gestionali (SIDI, portali amministrativi), verranno probabilmente introdotti codici specifici per queste ore di permesso: è opportuno che il DS, l’ufficio del personale e gli insegnanti ne siano informati in anticipo, non appena le circolari attuative saranno emesse.
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Limiti e aspetti da chiarire
- Le norme attuative, decreti ministeriali e circolari INPS/MEF non sono ancora tutti pubblicati: è indispensabile verificare quando saranno emanati i codici e le modalità applicative.
- Se in un anno non si utilizzano tutte le 10 ore, il residuo non è automaticamente trasportabile agli anni successivi (ogni annualità ha il suo monte).
- Non è chiaro ancora se in caso di passaggio da un istituto scolastico a un altro nel corso dell’anno (mobilità interna o trasferimento), le ore residui siano “portabili” o meno.
- Occorrerà attenzione per evitare che i 10 permessi vengano erroneamente “fagocitati” nei sistemi informatici nei consueti codici di malattia o permesso generico, perdendo la specificità del beneficio.
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Conclusione
Le 10 ore annue di permesso retribuito introdotte dall’art. 2 della L. 106/2025 rappresentano un passo importante per garantire che i lavoratori della scuola affetti da patologie gravi — o quei lavoratori che hanno figli minorenni con tali patologie — possano conciliare il diritto alla cura con la continuità del rapporto di lavoro.
Questo beneficio, se ben conosciuto e ben utilizzato, potrà fare una differenza concreta nella vita quotidiana degli insegnanti, del personale ATA o del dirigente colpiti da malattie rilevanti, consentendo loro di gestire visite, terapie e controlli senza compromettere l’equilibrio fra salute e impegno professionale.
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