Nelle motivazioni della sentenza di Lecce e in una recente pronuncia della Cassazione il ruolo dell’insegnante è dichiarato incompatibile con qualunque forma di violenza, anche solo verbale, e viene riconosciuta la “violenza assistita” sugli altri bambini
Dieci anni. Tanto è servito per arrivare alla sentenza di primo grado che, lo scorso 15 marzo, ha condannato a tre anni di reclusione una maestra di scuola dell’infanzia di Tuglie, in provincia di Lecce, accusata di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra il 16 dicembre 2014 e il 14 gennaio 2015 la docente avrebbe abitualmente urlato, minacciato e colpito i bambini, trasformando la classe da luogo educativo in un ambiente percepito come ostile e spaventante.
Nelle scorse settimane sono state depositate le motivazioni della sentenza, firmate dalla giudice monocratica della prima sezione penale di Lecce, Elena Coppola. Il passaggio chiave riguarda la definizione di violenza psicologica su bambini in età prescolare:
le condotte contestate “risultavano totalmente incompatibili con il ruolo educativo e, benché i singoli gesti potrebbero apparire lievi se rivolti ad adulti o bambini più grandi, riferiti a bambini tra i 3 e i 5 anni assumono indubbia natura maltrattante. Per loro, anche urla e minacce possono costituire una forma di violenza psicologica grave”.
Dalle indagini emerge un quadro di umiliazioni, insulti e minacce: i bambini sarebbero stati presi a schiaffi e apostrofati con epiteti come “fessa”, “vandali”, “sti scemi”, “fate proprio pena”, oltre a frasi del tipo “vi appendo al lampadario” o “vi butto dalla finestra”. Un clima che, secondo la giudice, andava oltre il semplice e comunque illegittimo “abuso dei mezzi di correzione”, integrando il più grave delitto di maltrattamenti.
Gli effetti, stando alle denunce dei genitori e alle testimonianze raccolte, sarebbero stati pesanti: cambiamenti nel comportamento e nell’umore, paure improvvise, incubi notturni, minzione involontaria, rifiuto di andare a scuola. “Le condotte – si legge nelle motivazioni – pur singolarmente istantanee, erano reiterate, abituali e idonee a provocare comprovati danni psicologici e turbamenti nei minori”. Il maltrattamento, precisa la giudice, “non si verifica solo quando un bambino è direttamente colpito, ma anche quando vive in un ambiente costantemente ostile”.
Un aspetto centrale della decisione è proprio l’attenzione all’impatto sul gruppo classe: il danno, secondo il Tribunale, non riguarda soltanto i bambini direttamente destinatari delle urla o delle percosse, ma anche quelli costretti ad assistere. “Il semplice fatto di assistere alle violenze e ai comportamenti inappropriati della maestra – scrive la giudice – ha prodotto un danno anche nei loro confronti, trasformando un luogo che dovrebbe essere sicuro ed educativo in un ambiente emotivamente nocivo”.
Su questa linea si colloca anche la recente sentenza della Corte di Cassazione del 2 settembre 2025, n. 30123, che ha confermato la condanna per maltrattamenti aggravati nei confronti di due insegnanti di scuola dell’infanzia, respingendo il tentativo di derubricare i fatti a mero “abuso dei mezzi di correzione”. La Suprema Corte ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi del reato di maltrattamenti: abitualità delle condotte, clima vessatorio generalizzato e stato di sofferenza e umiliazione provocato nei bambini, particolarmente vulnerabili in quanto in età prescolare.
Il profilo più innovativo della pronuncia di legittimità riguarda il riconoscimento della cosiddetta “violenza assistita”. I giudici hanno accolto il ricorso dei genitori di una bambina che non aveva subito direttamente violenze fisiche, ma era stata costretta ad assistere quotidianamente ai comportamenti illeciti delle maestre verso i compagni. Essere spettatori di quelle scene, sottolinea la Cassazione, è di per sé fonte di danno: la violenza assistita genera conseguenze psicologiche rilevanti, alimenta un clima di costante sopraffazione e compromette il sereno sviluppo del minore.
Sia il Tribunale di Lecce sia la Cassazione convergono su un messaggio molto netto: il ruolo dell’insegnante è “incompatibile con qualsiasi forma di violenza” e la reiterazione di condotte aggressive, anche se di breve durata e non necessariamente lesive sul piano fisico, può costituire maltrattamento quando crea un clima di paura e sofferenza nei bambini.
La vicenda giudiziaria della maestra di Tuglie, intanto, non è conclusa. La difesa della docente – che non risulta aver mai subito provvedimenti disciplinari e attualmente insegna in un’altra scuola dell’infanzia – si prepara a proporre appello, chiedendo una riforma della sentenza di primo grado e una diversa qualificazione giuridica dei fatti. Saranno i giudici del secondo grado a dover valutare, alla luce delle prove raccolte e del recente orientamento della Cassazione, se confermare la pronuncia di condanna o ridisegnarne i confini. Nel frattempo, il dibattito pubblico sul confine tra potere educativo, abuso e maltrattamento nella scuola dell’infanzia è destinato a restare aperto.
Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI
Segui il nostro canale
Segui la nostra pagina
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
👉 YOUTUBE
Segui il nostro Canale
👉 TELEGRAM
