Dalle Sezioni Unite della Cassazione ai Tribunali di Milano e Rieti: quando il taglio delle ore di sostegno o l’espulsione dell’alunno con disabilità diventano discriminazione vietata dalla legge
Il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità non è un favore concesso “in base alle risorse”, ma un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione (artt. 3, 34 e 38), dalla legge 104/1992 e dalla legge 67/2006 contro le discriminazioni. Negli ultimi anni una serie di pronunce – dalla Cassazione a Sezioni Unite ai Tribunali di Milano e Rieti – ha tracciato un confine molto chiaro: ridurre le ore di sostegno rispetto a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), oppure espellere uno studente per comportamenti legati alla sua condizione, può integrare una condotta discriminatoria e comportare la condanna dell’amministrazione scolastica al ripristino dei diritti e al risarcimento del danno.
Il PEI al centro: la Cassazione “blinda” il diritto al sostegno
La svolta arriva con la sentenza Cass. civ., Sez. Unite, 25 novembre 2014, n. 25011. La Corte afferma che assegnare un numero di ore di sostegno inferiore a quello indicato nel PEI costituisce di per sé discriminazione ai sensi della legge 67/2006. Il PEI – previsto dall’art. 12 della L. 104/1992 e dal DPCM 185/2006 – è lo strumento che, sulla base delle “effettive esigenze” dell’alunno (art. 1, comma 605, lett. b, L. 296/2006), individua il fabbisogno di sostegno; una volta approvato, la scuola non può rimodulare in autonomia le ore richiamandosi ai vincoli di organico o di spesa.
Sulla stessa linea, l’ordinanza Cass. SS.UU. 8 ottobre 2019, n. 25101 ribadisce che la predisposizione del PEI “priva l’amministrazione del potere discrezionale” di ridurre l’entità del sostegno programmato, confermando la lettura già tracciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2010, che aveva dichiarato illegittimi i tetti rigidi alle ore di sostegno quando ostacolano la piena integrazione dell’alunno.
Il messaggio è netto: il PEI vincola la scuola, che deve garantire le ore indicate anche ricorrendo a cattedre in deroga al rapporto docenti/alunni.
Tribunale di Rieti: tagliare le ore previste dal PEI è discriminazione indiretta
Questi principi vengono applicati in modo esemplare dal Tribunale di Rieti con l’ordinanza del 24 aprile 2020. Un alunno con disabilità, in prima primaria, aveva un PEI che prevedeva 22 ore di sostegno; l’istituto scolastico gliene assegna solo 7 per l’a.s. 2019-2020, ignorando le indicazioni del gruppo di lavoro per l’integrazione.
Il padre si rivolge al giudice chiedendo di accertare la natura discriminatoria del taglio, ottenere il ripristino delle ore e il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale accoglie integralmente il ricorso: richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 25011/2014 e 25101/2019), afferma che la condotta dell’istituto integra una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 3 L. 67/2006 e dell’art. 28 d.lgs 150/2011, perché pone il minore in una situazione di svantaggio rispetto agli altri alunni nella fruizione del servizio scolastico.
Non solo: il giudice condanna l’amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., ribadendo che la riduzione delle ore di sostegno non può essere giustificata da esigenze organizzative o di bilancio.
Tribunale di Milano: espellere lo studente senza PEI è discriminatorio
La tutela giurisdizionale non riguarda soltanto i “numeri” del sostegno, ma anche la gestione disciplinare degli alunni con disabilità. Una vicenda paradigmatica è quella decisa dal Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2020, RG 7609/2019.
Protagonista è un ragazzo con disabilità psichica, iscritto ad un percorso di istruzione secondaria. Comportamenti provocatori, linguaggio aggressivo e scoppi di collera portano la scuola a decretarne l’espulsione per non idoneità, ritenendo i suoi atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri. I genitori, però, contestano il provvedimento, agendo ex L. 67/2006 e denunciando:
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la riduzione delle ore di frequenza,
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l’omessa convocazione del GLHO,
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la mancata predisposizione del PEI,
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una sequenza di sanzioni disciplinari ritenute persecutorie.
Per il Tribunale, la vera discriminazione non sta solo nell’espulsione finale, ma nell’inerzia della scuola che non ha attivato gli strumenti previsti dalla L. 104/1992 (GLHO, PEI, interventi mirati) per comprendere la personalità del ragazzo e gestire comportamenti chiaramente collegati alla disabilità. La mancata attivazione di tali strumenti ha impedito di adottare misure di sostegno e “accomodamenti ragionevoli”, determinando l’isolamento progressivo dello studente e, alla fine, la sua esclusione dal percorso formativo.
Il giudice riconosce la condotta discriminatoria e condanna l’istituto non solo alla riammissione, ma anche al risarcimento del danno in favore del minore.
Discriminazione diretta e indiretta: cosa significano a scuola
La legge 67/2006 definisce come discriminazione diretta qualsiasi trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ad altri in situazione analoga, a causa della disabilità; la discriminazione indiretta, invece, si verifica quando una prassi apparentemente neutra pone la persona con disabilità in una posizione di svantaggio particolare rispetto agli altri.
Nei casi richiamati:
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è discriminazione diretta ridurre arbitrariamente la frequenza o espellere lo studente senza aver prima attivato tutti gli strumenti di sostegno e inclusione;
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è discriminazione indiretta assegnare meno ore di sostegno di quelle indicate nel PEI o ridurre l’assistenza scolastica, se questa scelta compromette la pari opportunità di fruizione del servizio rispetto ai compagni.
La giurisprudenza chiarisce che tali condotte sono illecite anche in assenza di dolo, cioè anche se la scuola si limita a “subire” i tagli di organico: l’amministrazione è comunque tenuta ad attivarsi – anche con posti in deroga – per garantire il livello di sostegno definito nel PEI.
La posta in gioco: non solo ore di sostegno, ma progetto di vita
Le sentenze citate fanno emergere un filo rosso: l’integrazione scolastica non è un capitolo accessorio dell’offerta formativa, ma una componente essenziale del progetto di vita degli alunni con disabilità, come riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la L. 18/2009.
Quando il PEI viene ignorato, o il sostegno ridotto, o lo studente “allontanato” perché ritenuto problematico, non si lede solo un diritto individuale, ma si mina il principio di eguaglianza sostanziale dell’intero sistema scolastico. Per questo i giudici parlano di diritto fondamentale all’inclusione e non di semplice servizio a domanda.
Cosa devono fare scuole e famiglie
Per le scuole, il messaggio è chiaro:
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il PEI va predisposto e aggiornato ogni anno, con il pieno coinvolgimento di famiglia, docenti e servizi sanitari;
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il numero di ore di sostegno indicate nel PEI deve essere garantito, anche richiedendo posti in deroga;
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prima di adottare provvedimenti disciplinari gravi, è necessario verificare che siano stati attivati tutti gli strumenti inclusivi (GLHO, PEI, strategie educative personalizzate).
Per le famiglie, queste decisioni offrono strumenti concreti: quando il sostegno viene tagliato o lo studente è di fatto escluso, è possibile impugnare gli atti per via antidiscriminatoria davanti al giudice ordinario (art. 28 d.lgs 150/2011), chiedendo non solo il ripristino delle ore, ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale.
In definitiva, i tribunali stanno ricordando alla scuola italiana una verità semplice ma impegnativa: inclusione non significa fare il possibile con quello che c’è, ma rendere possibile ciò che il diritto impone. E il diritto, oggi, stabilisce che nessun alunno con disabilità può essere lasciato indietro.
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