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In questa guida spieghiamo cosa possono e devono fare i Dirigenti, i docenti e il personale ATA, quali sono gli obblighi di presenza, come gestire l’accesso ai locali e cosa accade se l’istituto viene occupato.


Il diritto alla partecipazione: cosa dice la Costituzione

La scuola è, per definizione, una comunità di dialogo e formazione democratica. L’articolo 21 della Costituzione sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, mentre l’articolo 12 del D.Lgs. 297/1994 riconosce agli studenti delle scuole secondarie superiori il diritto di riunirsi in assemblea.

Anche lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998) ribadisce che la scuola è “luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e lo sviluppo della coscienza critica”.

Su questa base la giurisprudenza, come la Cassazione n. 2723/1997, riconosce la legittimità dell’autogestione come forma di crescita civile e culturale, purché resti entro i limiti della convivenza e della legalità.

Autogestione o occupazione? Le differenze che contano

La distinzione è sostanziale:

  • L’autogestione è una forma di partecipazione attiva, concordata con il dirigente scolastico, che non interrompe il servizio pubblico ma ne modifica temporaneamente le modalità.
  • L’occupazione, invece, è un atto di forza che impedisce l’accesso ai locali e lo svolgimento delle lezioni, potendo configurare veri e propri reati.

La Cassazione (sent. n. 1044/2000 e n. 49169/2003) ha chiarito che l’occupazione studentesca non è punibile ai sensi dell’art. 633 c.p. (“invasione di edifici”) se non è arbitraria e se gli studenti restano soggetti legittimamente presenti all’interno dell’edificio. Tuttavia, la linea di confine è sottile.

Quando la protesta diventa reato

L’occupazione può integrare diversi illeciti penali:

  • Interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) se le lezioni vengono bloccate o l’accesso è impedito;
  • Violenza privata (art. 610 c.p.) se si costringono altri ad aderire o a non entrare a scuola;
  • Danneggiamento di beni pubblici, in caso di deterioramento di arredi o strutture.

Una sentenza del Tribunale di Siena (29 ottobre 2001) ha escluso il reato quando l’occupazione non ha ostacolato le lezioni e l’ingresso degli studenti non aderenti. Diversamente, il Tribunale dei Minori di Palermo (2012) ha condannato uno studente per aver impedito l’accesso all’istituto, configurando un’interruzione del diritto allo studio.

Il ruolo del dirigente e del personale scolastico

Il Consiglio di Stato (sent. n. 6185/2006) ha chiarito che l’occupazione non sospende i doveri di vigilanza del personale docente e ATA: anzi, la loro presenza serve a evitare degenerazioni.

Il dirigente, dal canto suo, deve garantire la sicurezza, mantenere il dialogo e, se necessario, denunciare gli episodi di violenza o danneggiamento.

Il recente richiamo del Ministero dell’Istruzione e del Merito (nota 2025) ribadisce che:

  • vanno denunciate eventuali condotte penalmente rilevanti;
  • le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate e individuali;
  • i danni materiali devono essere risarciti dagli studenti responsabili.

Occupazione e lavoro del personale: va recuperato il tempo perso?

Domanda frequente, soprattutto tra ATA e docenti: se la scuola è occupata e il personale non può accedere, le ore vanno recuperate?

La risposta è no.

Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile, quando la prestazione lavorativa è impossibile per cause non imputabili al dipendente (come un’occupazione), l’obbligazione si sospende.

La situazione è assimilabile a un evento di forza maggiore, come una nevicata o un’alluvione. Il Miur stesso, nella circolare n. 1000 del 22 febbraio 2012, ha confermato che in tali casi è “salva la validità dell’anno scolastico” anche se si scende sotto i 200 giorni di lezione.

Accesso ai locali: quando si può entrare e quando no

Durante un’occupazione:

Se l’accesso è consentito, il personale entra e resta a disposizione per garantire sorveglianza, sicurezza e tutela dei beni scolastici.

Se l’accesso è impedito dagli studenti o da persone esterne, il personale deve informare tempestivamente la dirigenza, che a sua volta deve comunicare l’evento alle forze dell’ordine. Il personale non deve mai forzare l’ingresso o esporsi a rischi personali. La presenza fisica non è richiesta se l’accesso è oggettivamente impossibile o pericoloso.

In caso di impedimento, si applica l’art. 1256 del Codice Civile: l’obbligazione lavorativa si sospende per causa non imputabile al dipendente. Pertanto, non si devono recuperare le giornate non lavorate.

Gestione degli spazi e messa in sicurezza dei locali

Il personale ATA, sotto la direzione del DSGA e del dirigente scolastico, ha un ruolo chiave nel monitoraggio e nella gestione degli ambienti.

Durante o dopo l’occupazione occorre:

  • Verificare i locali accessibili, chiudendo laboratori, magazzini o archivi contenenti materiali sensibili o costosi.
  • Scollegare o mettere in sicurezza apparecchiature elettroniche, strumenti e sussidi didattici per prevenire danni. Redigere un verbale interno con data, orario e condizioni dell’edificio, da trasmettere alla segreteria e, se necessario, all’Ufficio Scolastico Regionale.
  • Dopo la fine dell’occupazione, il personale collabora alle operazioni di pulizia ordinaria e ripristino (con disposizione scritta da parte del Ds), solo dopo verifica se opportuno delle FF.OO. E intervento di disinfezione da parte degli enti locali.

La recente nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito (2025) raccomanda inoltre di addebitare agli studenti responsabili i costi di pulizie straordinarie e riparazioni, per evitare che la collettività debba sostenere danni causati da pochi.

Docenti e ATA: cosa fare (e non fare) durante un’occupazione

✅ Cosa fare:

  • Presentarsi regolarmente a scuola, salvo impedimento documentato.
  • Mantenere un atteggiamento collaborativo, evitando scontri verbali o fisici.
  • Segnalare alla dirigenza eventuali blocchi o comportamenti pericolosi.
  • Assicurarsi che studenti e locali restino in condizioni di sicurezza.
  • Documentare eventuali danni o impedimenti con foto o relazioni brevi.

❌ Cosa non fare:

  • Tentare di forzare l’ingresso o discutere con gli studenti in modo conflittuale.
  • Abbandonare il servizio senza informare la dirigenza.
  • Effettuare pulizie o interventi strutturali senza disposizioni ufficiali.
  • Rientrare nei locali occupati dopo lo sgombero senza autorizzazione.

Scuola occupata, succursale libera

Scenario concreto: plesso A occupato — plesso B (stesso Istituto) non occupato

Qui distinguiamo due sotto-ipotesi importanti:

A. il plesso B è parte dello stesso istituto (stesso codice meccanografico, stesso Dirigente)

In questo caso il Dirigente scolastico (DS) è il datore di lavoro che organizza il servizio per l’intera istituzione: ha quindi la facoltà di disporre, nell’ambito delle esigenze organizzative e della sicurezza, l’impiego del personale della scuola in altra sede dello stesso istituto.

Cosa può succedere e quali sono i diritti/doveri:

Il DS può chiedere a docenti/ATA di recarsi alla sede B per assicurare vigilanza, attività amministrative, supporto organizzativo o attività didattiche riorganizzate (es. accorpamento di classi in altro plesso). Questa è una disposizione organizzativa interna giustificata dalla continuità del servizio ed è esercitata dal dirigente come datore di lavoro.

Se il DSistruzioni scritte (circolare interna, convocazione con firma o email PEC), il personale è tenuto a uniformarsi; il rifiuto ingiustificato a recarsi può integrare comportamenti disciplinari (salvo giustificato motivo). Tuttavia, la pratica deve rispettare principi di ragionevolezza: spostamenti irragionevoli (orari incompatibili, provvedimenti discriminatori) possono essere impugnati. 

Se l’accesso al plesso A è impedito ( porte sbarrate, presidi esterni ): il personale destinato a A ma bloccato non è responsabile; l’art.1256 c.c. tutela il lavoratore dall’obbligo di recupero. Il DS dovrà però documentare la situazione e fornire direttive operative al personale (es. trasferimento temporaneo, attività presso B, reperibilità). 

B. il plesso B è di un’altra istituzione scolastica (diverso codice mecc./altro DS)

Qui la cosa è più delicata: il personale non può essere semplicemente trasferito da un DS a un altro senza prevedere la necessaria disciplina (ciò può configurare trasferimento o utilizzazione temporanea). Nel breve termine, per garantire la funzionalità del servizio, l’USR/AT o il DS possono concertare soluzioni (convocazioni straordinarie, utilizzazioni temporanee), ma queste devono rispettare la normativa contrattuale (CCNL) e i diritti dei lavoratori. In assenza di disposizioni formalmente condivise, il personale ha il diritto di attendere istruzioni ufficiali.  

Aspetti disciplinari e finalità educative

La scuola non è un tribunale, ma una comunità educativa.

Le sanzioni per gli studenti coinvolti devono essere:

  • individuali e proporzionate (niente punizioni collettive);
  • educative, volte a far comprendere la gravità del gesto;
  • graduabili: dalla sospensione breve fino, nei casi estremi, all’esclusione dallo scrutinio.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda che ogni istituto deve applicare le norme del proprio Regolamento disciplinare interno, valutando caso per caso le modalità e la gravità dell’occupazione.

Ripristino della normalità: cosa accade dopo l’occupazione

Terminata l’occupazione, il dirigente scolastico:

  • dispone la ricognizione dei danni con il supporto di docenti e ATA;
  • coordina le operazioni di pulizia ordinaria e riapertura dei locali;
  • redige una relazione per l’Ufficio scolastico regionale e, se necessario, per le autorità di pubblica sicurezza;
  • valuta le misure disciplinari e le eventuali richieste di risarcimento.

Il personale ATA partecipa al riordino solo dopo l’autorizzazione formale del dirigente, solo dopo verifica se opportuno delle FF.OO. E intervento di disinfezione da parte degli enti locali.

Casi particolari

Docenti o ATA con Legge 104 o gravi motivi personali

Il Dirigente deve tener conto della situazione individuale e valutare soluzioni compatibili con le tutele previste.

Personale supplente

Ogni variazione di sede o attività deve essere formalmente disposta. Nessuna modifica può avvenire verbalmente o informalmente.


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