IL PERIODO DI PROVA PER IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO

Punti chiave

  • Il periodo di prova per il personale ATA assunto a tempo indeterminato è obbligatorio e ha durata variabile (2, 4 o 6 mesi) in base al profilo.
  • Il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 (art. 62) disciplina oggi l’istituto, superando la precedente formulazione dell’art. 30 del CCNL 2016-2018.
  • Sono possibili sospensioni del conteggio (malattia, permessi, ecc.), proroghe/ rinnovi (una sola volta) e recesso da parte di entrambe le parti dopo la metà.
  • La conferma in servizio è automatica se non interviene atto contrario dell’amministrazione; il dirigente scolastico deve predisporre la relazione finale.
  • Errori nella gestione del periodo di prova possono mettere a rischio diritti e stabilità del lavoratore, rendendo utile il supporto sindacale e la verifica degli atti.

1. Che cos’è il periodo di prova e su quale base normativa si fonda

Il periodo di prova è un istituto previsto anche nel Codice civile (art. 2096 c.c.), che consente a entrambe le parti (datore e lavoratore) di verificare l’idoneità del rapporto di lavoro nelle condizioni previste. In ambito scolastico, la disciplina specifica per il personale ATA è oggi contenuta nel CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, che ha introdotto l’art. 62 – Periodo di prova.

Tale disciplina ha sostituito quella dell’art. 30 del CCNL 2016-2018, che restava finora richiamata negli schemi interpretativi del personale ATA.
Inoltre, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, all’art. 14, attribuisce ai dirigenti scolastici la competenza in materia di conferma in ruolo del personale, inclusi gli atti concernenti il superamento del periodo di prova.

2. Durata del periodo di prova per i vari profili ATA

Secondo l’art. 62 del CCNL 2019-2021:

  • 2 mesi per i profili delle aree Collaboratore e Operatore (area A e simili);
  • 4 mesi per i profili dell’area Assistente (es. Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere);
  • 6 mesi per i profili di Funzionari / Elevate qualificazioni, in particolare per DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), che vedono un allungamento del periodo rispetto al passato.

La durata si calcola sui mesi di servizio effettivamente prestato, al netto delle assenze che determinano sospensione del periodo.

È previsto l’esonero dal periodo di prova, con consenso dell’interessato, nel caso in cui il lavoratore l’abbia già superato in un profilo equivalente presso altra amministrazione (anche di diverso comparto), oppure se proviene da riqualificazione interna e l’amministrazione ne certifichi l’idoneità nel nuovo profilo.

3. Sospensioni, assenze e casi particolari

Durante il periodo di prova, il conteggio può essere sospeso in caso di:

  • malattia o infortunio;
  • permessi retribuiti previsti dal CCNL;
  • aspettative legittime (studio, familiari, mandato elettivo, ecc.);
  • partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento indetti dall’amministrazione;
  • periodi di chiusura della scuola (prefestivi, chiusure sanitarie, seggi elettorali, ecc.).

In particolare, per la malattia è garantita la conservazione del posto fino a 6 mesi. Superata questa soglia, l’amministrazione può valutare la risoluzione del rapporto anche in fase di prova. Se l’assenza si prolunga, al rientro il periodo di prova riprende con il computo residuo.

La norma contrattuale distingue chiaramente tra periodo sospeso (non invalidato) e periodo non superato: nel primo caso il tempo viene ricuperato, nel secondo possono scattare recesso o non conferma del lavoratore.

4. Recesso durante il periodo di prova

Trascorsa la metà del periodo di prova, sia il lavoratore che l’amministrazione possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né indennità, fatto salvo che non ricorrano situazioni di sospensione (art. 62, comma 5).

Se il recesso è deciso dall’amministrazione, deve essere motivato, anche se nei contratti scuola la motivazione esplicita è spesso richiesta in atti interni.

In caso di recesso, il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino all’ultimo giorno di servizio effettivo, comprensiva dei ratei relativi alla tredicesima mensilità e delle ferie maturate e non godute.

5. Proroga o rinnovo del periodo di prova

Alla scadenza naturale, il periodo di prova può essere prorogato o rinnovato una sola volta, su motivazioni oggettive — per esempio, bisogno di maggior valutazione dovuto a gravi assenze, contingenze organizzative, etc.

Non può essere prorogato più di una volta, e la decisione deve essere formalizzata entro i termini del periodo stesso, con atto scritto.

Va evidenziato che una proroga non equivale a un nuovo periodo: si tratta della prosecuzione del periodo iniziale, salvo motivi legittimi.

6. Conclusione del periodo di prova e conferma in ruolo

Se al termine del periodo (o della proroga) non interviene recesso né giudizio sfavorevole, il dipendente si intende confermato in servizio. In tal caso:

  • l’anzianità di servizio è computata dal primo giorno di assunzione;
  • il dirigente scolastico elabora la relazione finale sul periodo di prova e promuove il decreto di conferma in ruolo (compito attribuito all’art. 14 DPR 275/1999).
  • In mancanza di atto esplicito, vige la conferma tacita: il lavoratore resta stabilmente in servizio, e l’atto si può considerare implicitamente adottato.

Dopo la conferma, il lavoratore può avviare la ricostruzione di carriera, facendo valere l’anzianità riconosciuta ai fini economici e contributivi.

7. Criticità e attenzioni per i neoassunti ATA

  • È fondamentale che il lavoratore tenga un controllo puntuale delle assenze e richieda, dove necessario, la sospensione formalizzata del periodo di prova (es. per permessi, malattia).
  • In caso di proroga o non superamento, occorre richiedere la motivazione scritta e verificare eventuali errori procedurali.
  • La mancata predisposizione della relazione o del decreto da parte della scuola non può, in linea di principio, vanificare i diritti acquisiti tramite conferma tacita.
  • In caso di contenzioso o dubbio sull’esito del periodo, è importante attivare i canali sindacali per ottenere supporto e verifiche amministrative.

8. Tempistiche per chi affronterà il periodo nei prossimi mesi

Se il personale ATA riceve la nomina in questi mesi, è probabile che il periodo di prova inizierà con la presa di servizio, a inizio anno scolastico. È importante:

  • conoscere con esattezza la durata applicabile al proprio profilo (2, 4 o 6 mesi);
  • chiedere all’istituto di formalizzare eventuali sospensioni;
  • verificare il corretto svolgimento e la relazione finale prima del termine del periodo;
  • in caso di proroga, vigilare che sia giustificata e formalizzata entro i termini contrattuali.
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