Permessi solo sulle ore di lezione, assenze alle riunioni collegiali fuori dal perimetro dei “brevi”: come giustificarle correttamente e quando scatta (o no) il recupero

Nel mare spesso agitato delle assenze brevi, due fari orientano scuole e personale: l’art. 16 del CCNL Scuola 2006-2009 (29/11/2007) e gli orientamenti applicativi ARAN. Il punto chiave – troppo spesso frainteso – è che i permessi brevi dei docenti si misurano esclusivamente sulle ore di lezione, non sulle attività funzionali all’insegnamento (collegi, programmazioni, incontri con le famiglie, scrutini entro il monte ore). Su questo l’ARAN è netta: con CIRS97 ha ribadito che le ore collegiali, regolate dall’art. 29, c. 3, lett. a), non concorrono né al limite giornaliero né al tetto annuale dei permessi brevi.

Il perimetro del “breve” (art. 16 CCNL)

  • A chi spetta: personale a tempo indeterminato e determinato.

  • Durata: fino a metà dell’orario giornaliero; per i docenti, massimo 2 ore al giorno, solo per ore di lezione.

  • Tetto annuo:

    • Docenti: fino al proprio orario settimanale di insegnamento (18 secondaria, 22 primaria, 25 infanzia).

    • ATA: 36 ore l’anno.

  • Condizione per i docenti: concessione subordinata alla sostituzione con personale in servizio (non si chiamano supplenti ad hoc).

  • Recupero: entro 2 mesi lavorativi; per i docenti, priorità a supplenze e interventi didattici integrativi, preferibilmente nella classe in cui si sarebbe prestato servizio. In mancanza di recupero per fatto imputabile al dipendente, decurtazione proporzionale della retribuzione.

Esempi rapidi

  • Docente con 5 ore di lezione nella giornata → può chiedere 2 ore di permesso breve.

  • Docente con 3 ore di lezione → può chiedere 1 ora.

  • Docente con 1 ora di lezione → non può chiedere il breve.

  • ATA con turno 6 ore → può chiedere 3 ore (metà).

Le ore funzionali non sono “brevi”: perché e cosa fare

Le attività collegiali rientrano nel monte ore dell’art. 29 (fino a 40 ore annue per collegio, programmazione/verifiche, informazione alle famiglie). Non essendo “ore di lezione”, non possono essere coperte da permesso breve e non si recuperano con attività didattiche: sono infungibili rispetto alla lezione. È scorretto – e da evitare in regolamenti interni – imporre recuperi di una riunione con ore in classe: categorie diverse, finalità diverse.

Come si giustifica allora l’assenza ad attività funzionali?

In assenza di una disciplina contrattuale nazionale specifica, la strada corretta è:

  1. Usare istituti diversi dal “breve”:

    • Permessi retribuiti ex art. 15 (motivi personali/familiari) con autocertificazione nelle forme previste;

    • Ferie (nei limiti e condizioni di fruizione durante l’attività didattica);

    • Giustificazioni sanitarie: se c’è malattia regolarmente certificata, si applica il relativo regime (vedi infra, ARAN 819/Cassazione).

  2. Contrattazione integrativa di istituto: può stabilire meccanismi organizzativi coerenti con art. 25 D.Lgs. 165/2001, art. 28 CCNL 2016/18 e L. 107/2015, ad es. consentendo che assenze documentate alle attività funzionali siano considerate giustificate o che si possano svolgere attività organizzative alternative (non didattiche) funzionali al PTOF.

    • Attenzione: la contrattazione non può trasformare un’assenza collegiale in “recupero didattico”, né alterare la natura delle ore.

Il caso “malattia dopo il servizio” e l’orientamento ARAN 819: cosa vale (davvero)

Situazione tipica: docente/ATA lavora regolarmente la mattina, poi si reca dal medico e ottiene certificato per 5 giorni di malattia con decorrenza dal giorno stesso. L’ARAN (orientamento n. 819) richiama la Cassazione, sez. lav., 6 febbraio 1988, n. 1290: salvo contraria ed espressa indicazione, la prognosi copre anche il giorno del rilascio del certificato a prescindere dal fatto che il lavoratore abbia già lavorato.

Cosa significa in concreto, per la PA scolastica?

  • Se il dipendente ha già reso l’intera prestazione giornaliera (es. ha timbrato l’uscita), non c’è assenza da coprire quel giorno: per l’amministrazione l’assenza per malattia decorre dal giorno successivo. Nessun recupero è dovuto per quel giorno (lett. c-d ARAN 819).

  • Se il dipendente ha lavorato solo una parte della giornata e il CCNL non dispone diversamente, la prognosi decorre dal giorno del rilascio: non si “recuperano” le ore già lavorate, né si pretende il recupero di quelle non lavorate coperte da malattia (lett. a-b).

  • Non si applica la decurtazione art. 71 D.L. 112/2008 sul giorno pienamente lavorato (lett. e).

Perché questa pronuncia è cruciale per le ore funzionali

Se una riunione collegiale cade nel pomeriggio e il docente ha già svolto tutte le lezioni al mattino, il certificato di malattia rilasciato dopo l’uscita:

  • non “retrocede” a creare assenza su ore già lavorate;

  • consente alla scuola di considerare la malattia dal giorno in cui si verifica la prima effettiva assenza dal servizio, evitando richieste improprie di “recupero” o trattenute.

Scelte corrette in tre scenari tipici

  1. Devo saltare un collegio alle 16:00, ma al mattino ho lezione che svolgo regolarmente

  • Non posso chiedere permesso breve (vale solo per lezione).

  • Posso:

    • chiedere permesso retribuito art. 15 (se rientro nelle condizioni e nelle prassi d’istituto), oppure

    • produrre certificato medico: se rilasciato dopo l’uscita e ho già completato la giornata, l’assenza per malattia decorre dal primo effettivo giorno di mancato servizio (ARAN 819/Cass. 1290/1988).

  • No a “recuperare” il collegio con lezioni aggiuntive: infungibilità.

  1. Devo uscire 1 ora prima da una quinta ora di lezione

  • Permesso breve di 1 ora (se metà dell’orario giornaliero e entro tetto annuo), solo se la scuola garantisce copertura con personale in servizio.

  • Recupero entro 2 mesi con supplenze/interventi didattici; se non possibile per fatto imputabile al dipendente → trattenuta.

  1. ATA con turno 6 ore, necessità personale improvvisa

  • Permesso breve fino a 3 ore.

  • Recupero entro 2 mesi, in accordo con il DSGA; in difetto per causa imputabile → trattenuta.

Ruolo del dirigente (e del DSGA)

Il permesso breve non è un diritto incondizionato: il dirigente valuta solo la compatibilità organizzativa (non la “meritevolezza” del motivo). Per i docenti, deve essere assicurata la copertura. Per gli ATA, il dirigente può acquisire il parere del DSGA; il diniego va motivato per iscritto.

Cosa mettere in contrattazione di istituto (senza fare confusione)

  • Una procedura chiara per le assenze alle attività funzionali, escludendo la loro surrettizia “conversione” in ore di lezione.

  • La possibilità di considerare giustificate (senza recupero) le assenze documentate da certificazione medica, se l’orario di lezione antimeridiano è stato integralmente svolto (coerente con ARAN 819).

  • Attività organizzative alternative (non didattiche) da poter svolgere in coerenza con PTOF e art. 28 CCNL 2016/18, quando l’assenza funzionale non è coperta da altri istituti.

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