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Nessuna sovrapposizione tra turno ordinario e progetti: le regole sui compensi europei, i vincoli di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e le soluzioni corrette per le scuole.
Un collaboratore scolastico (CS) già impegnato nel proprio servizio ordinario può essere contemporaneamente impiegato in un’attività PON che richiede ulteriori mansioni e una presenza specifica? E può essere retribuito con fondi progettuali per ore nelle quali sta già svolgendo il proprio lavoro ordinario? Questo è quello che molti lettori ci chiedono e noi proviamo a spiegare con normativa alla mano la questione che interessa direttamente il personale ATA e le istituzioni scolastiche che organizzano laboratori e attività finanziate con risorse europee.
Il punto non è impedire ai collaboratori scolastici di partecipare ai progetti, ma chiarire quando una prestazione è ordinaria, quando è realmente aggiuntiva e se le attività assegnate siano concretamente compatibili.
La questione deve essere esaminata sotto tre profili distinti: le regole di finanziamento del progetto, il divieto di conteggiare due volte la stessa prestazione e gli obblighi organizzativi connessi alla vigilanza e alla sicurezza.
1. I fondi PON finanziano attività aggiuntive
Il primo riferimento è costituito dalle disposizioni ministeriali per la gestione dei programmi PON.
Nel Manuale di gestione del Programma PON «Per la Scuola», il Ministero dell’Istruzione ha precisato che le risorse del Programma finanziano attività aggiuntive rispetto a quelle previste nell’orario scolastico e che non possono essere utilizzate per remunerare con tali fondi il personale impiegato durante il proprio ordinario orario di servizio.
Questo principio impone una distinzione precisa tra il normale servizio del collaboratore scolastico e l’eventuale prestazione aggiuntiva richiesta per realizzare il progetto.
Se il collaboratore sta svolgendo le proprie mansioni ordinarie, il fatto che contemporaneamente si tenga un laboratorio PON non trasforma automaticamente quelle ore in attività progettuali retribuibili con i fondi europei e viceversa.
2. La stessa prestazione non può essere conteggiata due volte
Il secondo aspetto riguarda la corretta imputazione delle ore lavorate.
Se un collaboratore scolastico svolge il proprio servizio ordinario durante una determinata fascia oraria, non è possibile considerare automaticamente le medesime ore anche come prestazione aggiuntiva PON, quando si tratta della stessa attività e le regole del finanziamento ne escludono la remunerazione.
Facciamo un esempio. Un collaboratore è regolarmente in servizio e si occupa della sorveglianza dei locali, della vigilanza necessaria al funzionamento della scuola e delle altre mansioni previste dal proprio profilo. Durante quel turno si svolge anche un laboratorio PON.
Se il collaboratore continua a svolgere le proprie mansioni ordinarie, quelle ore restano servizio ordinario. Non possono essere nuovamente imputate al progetto soltanto perché il laboratorio si svolge nello stesso edificio e nello stesso momento.
Non è quindi la semplice presenza a scuola a determinare il diritto al compenso PON o l’obbligo alla prestazione, ma è la natura della prestazione effettivamente svolta e la sua ammissibilità secondo le regole applicabili.
3. Il problema della sicurezza: un collaboratore non può essere contemporaneamente in due luoghi incompatibili
Il terzo aspetto riguarda l’organizzazione concreta del lavoro e la sicurezza.
Un collaboratore scolastico non è una figura che può essere spostata virtualmente da un’attività all’altra senza considerare le mansioni assegnate, gli spazi da sorvegliare e le esigenze di servizio. La sua presenza fisica è necessaria per garantire la vigilanza degli alunni, la sorveglianza dei locali e il funzionamento della scuola.
«Immaginiamo che il piano di servizio assegni a un collaboratore scolastico la vigilanza e le attività ordinarie su uno specifico piano dell’edificio. Se, nella stessa fascia oraria, si svolge un progetto PON per il quale è prevista la presenza di tutor, esperto e di un collaboratore dedicato, al personale già in servizio ordinario non può essere richiesto di occuparsi — spesso gratuitamente — anche della sorveglianza di quel laboratorio. Una richiesta simile comporterebbe un doppio utilizzo della stessa persona per due prestazioni materialmente incompatibili.»
Il collaboratore scolastico non può garantire contemporaneamente due prestazioni diverse. Peraltro, qualora il laboratorio si trovi lontano dalla sua postazione ordinaria, l’allontanamento per seguire l’attività progettuale comporterebbe il rischio di abbandono del posto di servizio, compromettendo la vigilanza e la sicurezza degli studenti e dello stabile. Di contro, se il lavoratore rimane nella postazione assegnata, resta scoperto il presidio necessario per il corretto svolgimento del PON.
Di conseguenza ogni attività PON deve necessariamente essere affidata a personale diverso da quello in servizio in quel momento.
In questo quadro rileva il D.Lgs. 81/2008. L’articolo 18 disciplina gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza, mentre l’articolo 28 riguarda la valutazione dei rischi. Queste disposizioni non stabiliscono un divieto specifico di contemporanea presenza di servizio ordinario e PON, ma impongono di considerare le condizioni effettive di lavoro e i rischi connessi all’organizzazione delle attività.
Il punto è quindi concreto: se l’incarico PON interferisce con la vigilanza o con altri compiti ordinari che richiedono la presenza del collaboratore, la scuola deve risolvere preventivamente tale incompatibilità.
Non è sufficiente attribuire due incarichi sulla carta: occorre che siano realmente eseguibili senza compromettere il servizio, la vigilanza e la sicurezza.
Cosa prevede il CCNL 2022-2024 e quale ruolo ha la contrattazione d’istituto
Un riferimento contrattuale fondamentale è l’articolo 11 del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, relativo ai livelli, ai soggetti e alle materie delle relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche ed educative.
In particolare, il comma 4, lettera c), individua tra le materie di contrattazione integrativa d’istituto:
- alla lettera c1, i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- alla lettera c3, i criteri per l’attribuzione e la determinazione dei compensi accessori al personale docente, educativo e ATA, comprese le risorse dei progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale.
Lo stesso articolo, al comma 9, lettera b1, prevede il confronto sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA e sui criteri per individuare il personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). Il comma 10, lettera b2, include inoltre tra le materie oggetto di informazione i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Questi riferimenti sono importanti perché collegano la gestione dei progetti alla corretta individuazione del personale, all’organizzazione del servizio e ai criteri di attribuzione dei compensi.
Naturalmente, la contrattazione d’istituto non può derogare alle regole ministeriali che disciplinano l’ammissibilità delle spese. Può definire i criteri di propria competenza, ma non può rendere legittima una spesa che le istruzioni dello specifico finanziamento escludono.
Cosa chiarisce l’ARAN sulle prestazioni aggiuntive del personale ATA
Diversi Dirigenti Scolastici interpretano in modo improprio un parere dell’ARAN che tratta, in realtà, una materia del tutto differente.
La distinzione tra orario ordinario e prestazioni aggiuntive è infatti richiamata dall’Orientamento applicativo ARAN ID 28482 del 24 febbraio 2021, relativo alle ore eccedenti prestate dal personale ATA per partecipare a corsi di formazione organizzati dal Ministero. In tale sede, l’ARAN richiama l’art. 64, comma 4, del CCNL 29/11/2007, chiarendo che — in presenza dei presupposti contrattuali — le ore eccedenti l’orario di servizio sono considerate orario di lavoro a tutti gli effetti e vanno recuperate mediante riposi compensativi.
Alcuni Dirigenti sfruttano erroneamente questo principio per imporre due prestazioni contemporanee, riconoscendone economicamente una sola. È tuttavia doveroso precisare che questo orientamento si applica esclusivamente alla formazione e non riguarda in alcun modo l’impiego del collaboratore scolastico nei progetti PON durante il turno ordinario. Ribadiamo quindi con fermezza che non è legittimo sovrapporre lo svolgimento delle mansioni ordinarie a quelle di un progetto extra all’interno della medesima fascia oraria.
Come dovrebbe comportarsi la scuola per evitare contestazioni
Per evitare sovrapposizioni, prima dell’avvio delle attività progettuali la scuola dovrebbe verificare quali mansioni siano già assegnate ai collaboratori scolastici durante l’orario ordinario e quali ulteriori esigenze derivino dal PON.
Se il progetto richiede una presenza specifica in un laboratorio o in un’altra area dell’edificio, occorre verificare che il personale impiegato non lo sia anche impiegato in mansioni ordinarie nella stessa fascia oraria.
Se viene richiesta un’attività aggiuntiva, bisogna individuare l’incarico, le modalità di svolgimento e il tipo di finanziamento secondo le regole applicabili.
È opportuno che il piano delle attività ATA, gli incarichi, gli eventuali ordini di servizio e la documentazione delle attività progettuali siano coerenti tra loro.
La scuola può valutare, a seconda delle necessità, una diversa articolazione dei turni, l’individuazione di altro personale oppure una programmazione delle attività che eviti la sovrapposizione di compiti incompatibili.
Questa organizzazione tutela il personale ATA, ma anche la dirigenza scolastica e il DSGA. Una chiara individuazione delle attività consente infatti di ricostruire quali prestazioni siano state richieste, in quale orario siano state svolte e a quale titolo siano state eventualmente remunerate.
Niente personale disponibile? La soluzione delle collaborazioni plurime da altre scuole
Qualora all’interno dell’istituto non vi siano collaboratori scolastici disponibili a svolgere ore aggiuntive oltre il proprio orario di servizio, il Dirigente Scolastico non può imporre doppie mansioni a chi è già in turno, ma deve attivare le corrette procedure di reclutamento.
La normativa consente infatti di reperire personale mediante un avviso pubblico rivolto ai collaboratori scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche, tramite il ricorso alle cosiddette collaborazioni plurime.
Questo istituto è espressamente disciplinato dall’art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 (tuttora vigente e confermato dal CCNL 2019-2021) e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001: il personale ATA può prestare la propria attività lavorativa presso un’altra scuola, rigorosamente al di fuori del proprio orario di servizio e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità. Tale procedura, peraltro richiamata dalle consuete Linee Guida ministeriali per la gestione dei progetti PON e PNRR, rappresenta l’unica soluzione legittima per garantire il necessario supporto ausiliario senza ledere i diritti del personale interno.
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