Obblighi e limiti nella gestione dello sciopero nella scuola: normativa, orientamenti ARAN e giurisprudenza

Il diritto di sciopero, sancito dall’articolo 40 della Costituzione italiana, è un diritto fondamentale dei lavoratori pubblici e privati. Nel settore scolastico – qualificato come servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/1990 (modificata dalla L. 83/2000) – la sua regolamentazione incontra limiti specifici, legati alla necessità di garantire alcune prestazioni indispensabili (esami, vigilanza nei convitti, pagamento stipendi supplenti, ecc.).

Tuttavia, al di fuori di tali eccezioni, qualsiasi comportamento del dirigente scolastico che ecceda i margini concessi dalla normativa può configurare una condotta antisindacale, impugnabile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

Le condotte antisindacali più ricorrenti a scuola

  • Obbligare a dichiarare l’adesione allo sciopero

Il dirigente può invitare il personale a comunicare se intende scioperare, ma la dichiarazione resta facoltativa.

L’Accordo ARAN–OO.SS. 26/09/2001 e il successivo Accordo nazionale del 2/12/2020 confermano che l’adesione può essere dichiarata solo su base volontaria.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che la pretesa di conoscere anticipatamente le adesioni viola il diritto individuale e collettivo di sciopero (Trib. Milano, ord. 17.5.2002).

  • Allargare il contingente ad attività non previste

I servizi essenziali sono rigidamente individuati dalla L. 146/1990, dall’Accordo nazionale 2001 e dal nuovo Accordo 2020/21.

Non rientrano tra le prestazioni indispensabili l’apertura ordinaria della scuola, la vigilanza generica, le normali attività di segreteria.

La Cassazione (sent. n. 13457/2016) ha chiarito che il datore non può estendere unilateralmente i servizi minimi, pena la configurazione di comportamento antisindacale.

  • Pretendere che i docenti avvisino personalmente le famiglie

La comunicazione alle famiglie sullo sciopero è compito del dirigente scolastico, non dei singoli insegnanti.

L’Accordo del 2020/21 ha rafforzato l’obbligo del DS di comunicare alle famiglie almeno 5 giorni prima le modalità di funzionamento, anche tramite sito e registro elettronico.

Il tentativo di scaricare tale responsabilità sui docenti rappresenta un atto antisindacale perché incide indirettamente sul diritto di sciopero.

  • Trattenere lo stipendio a chi non ha obblighi quel giorno

La decurtazione della retribuzione può avvenire solo per chi aveva un obbligo di servizio nel giorno dello sciopero.

Per chi è in giorno libero, o non aveva orario previsto, ogni trattenuta è illegittima.

La Corte di Cassazione, sent. n. 4580/2015, ha sancito che il lavoratore non può subire penalizzazioni economiche se non aveva alcun obbligo di prestazione nella giornata di sciopero.

L’Accordo del 2020-2021: più trasparenza e garanzie

Il nuovo Accordo collettivo nazionale ARAN–OO.SS. del 2 dicembre 2020 (entrato in vigore il 1° gennaio 2021, G.U. n. 8/2021) ha aggiornato le regole già fissate nel 2001, rafforzando tutele e trasparenza:

  • Dichiarazioni di adesione: restano facoltative, ma il personale può esprimere tre opzioni (“aderisco”, “non aderisco”, “non ho deciso”).

  • Contingenti minimi: sempre limitati al personale ATA/educativo, con esclusione dei docenti.

  • Comunicazione alle famiglie: il DS deve informare almeno 5 giorni prima, anche online, indicando sigle sindacali, motivazioni della vertenza, rappresentatività e precedenti percentuali di adesione.

  • Responsabilità del DS: viene ribadito il richiamo all’art. 28 Statuto dei lavoratori per contrastare eventuali condotte antisindacali.

Il ruolo della RSU e del sindacato

Ogni abuso deve essere segnalato alla RSU o al sindacato territoriale, che può attivare la procedura ex art. 28 Statuto dei lavoratori.
Tale procedura consente di rivolgersi al giudice del lavoro che, con provvedimento d’urgenza, ordina all’amministrazione di cessare la condotta antisindacale e ripristinare la legalità.

 

Tabella di sintesi Accordo ARAN vs Accordo 2020/21

Aspetto Accordo 2001 Accordo 2020/21
Dichiarazione adesione Facoltativa, su invito del DS Facoltativa, tre opzioni: aderisco / non aderisco / indeciso
Contingenti minimi Solo ATA/educatori Solo ATA/educatori, esclusione rafforzata dei docenti
Comunicazione famiglie Obbligo del DS, con avviso 5 giorni prima Obbligo rafforzato: sito web, registro elettronico, indicazione sigle, motivazioni, rappresentatività, precedenti adesioni
Ruolo del DS Può invitare alla dichiarazione, individuare contingenti Stessi compiti ma con maggiori obblighi di trasparenza e limiti più chiari
Sanzioni in caso di abuso Procedura art. 28 Statuto lavoratori Conferma art. 28 + obblighi rafforzati di legalità e trasparenza

 

Di seguito due tabelle riepilogative sui servizi essenziali e su cosa sono tenuti a fare Dirigenti Scolastici e Lavoratori prima dello sciopero e il giorno dello sciopero.

 

Servizio essenziale Contingente minimo ATA/Educatori
Esami e scrutini finali

– 1 Assistente amministrativo (pratiche amm.)

– 1 Assistente tecnico dell’area specifica (se uso laboratori)

– 1 Collaboratore scolastico (apertura/chiusura locali)

Vigilanza mensa scolastica Solo in casi eccezionali: 1-2 collaboratori scolastici
Cura del bestiame (istituti agrari)

– 1 Assistente tecnico azienda agraria

– 1 Collaboratore scolastico tecnico

– 1 Collaboratore scolastico (apertura/chiusura)

Impianto di riscaldamento (se gestito direttamente dalla scuola) Addetto con patentino caldaie
Rifiuti tossici/nocivi (istituti tecnici con reparti di lavorazione)

– 1 Assistente tecnico di reparto

– 1 Collaboratore scolastico (accesso locali)

Pagamento stipendi supplenti temporanei

– Direttore (DSGA)

– 1 Assistente amministrativo

– 1 Collaboratore scolastico

Vigilanza notturna e mensa convittori (convitti/educandati)

– 1 Istitutore

– 1 Cuoco

– 1 Infermiere

– 1 Collaboratore scolastico(mensa sostituibile con piatti freddi/preconfezionati)

 

Fase Dirigente scolastico Lavoratore
Prima dello sciopero

– Invita (non obbliga) a dichiarare adesione.

– Valuta impatto sul servizio (riduzione, sospensione, chiusura).

– Comunica alle famiglie 5 giorni prima modalità di funzionamento.

– Individua contingente minimo ATA/educatori e lo comunica agli interessati.

– Libero di dichiarare o no la propria intenzione.

– Se inserito nel contingente, può chiedere sostituzione entro 1 giorno.

Il giorno dello sciopero

– Organizza lezioni e vigilanza con personale non scioperante.

– Comunica all’USR percentuali di adesione.

– Se sciopera, delega funzioni a sostituto.

Chi sciopera: non deve dichiarare nulla.

Chi non sciopera: svolge le ore previste, può cambiare classe/orario ma non ore totali.

Chi ha giorno libero: nessun obbligo, nessuna trattenuta, non può essere richiamato a scuola.

 
 
 
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