I giudici del Lazio danno ragione al Governo: le famiglie potranno chiedere la conferma del docente per l’anno scolastico 2025/2026. Sindacati sul piede di guerra: “Decisione inspiegabile”.
ROMA – Il Tar del Lazio ha dato ragione al Governo sulla spinosa questione della continuità didattica per i docenti di sostegno a tempo determinato. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali contro il decreto ministeriale 32/2025, che permette alle famiglie di chiedere la conferma del docente di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.
La decisione del tribunale si fonda sulla tesi che i sindacati non sarebbero legittimati ad agire in giudizio quando la questione non riguarda un “interesse omogeneo dell’intera categoria”, ma può dividere i docenti in posizioni contrastanti. “Gli insegnanti che aspirano ad essere confermati nell’attuale incarico – si legge nel provvedimento – hanno interesse alla conservazione delle disposizioni contestate e, pertanto, vi è una parte della categoria rappresentata presso la quale è diffuso un interesse opposto a quello di cui le organizzazioni sindacali assumono di farsi portatrici”.
Valditara festeggia: “Vince la continuità didattica”
Grande soddisfazione è stata espressa dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. In un comunicato, il Ministro ha dichiarato: “Prosegue dunque la nostra azione a tutela degli studenti con disabilità, consentendo alle famiglie di poter chiedere la conferma del docente di sostegno, che ha lavorato per l’anno in corso con il proprio figlio. Siamo convinti che la continuità didattica, soprattutto per i ragazzi più fragili, sia un valore fondamentale, che va promosso anche quando si tratta di docenti con contratto a tempo determinato. Si rafforza, e continuerà sempre, il nostro impegno per garantire a tutti gli studenti effettive condizioni di valorizzazione”.
Sindacati all’attacco: “Decisione inspiegabile e inaccettabile”
Sul fronte opposto, i sindacati (ad eccezione della Cisl) si schierano compatti contro la decisione del Tar. La Flc Cgil e la Gilda, che avevano presentato il ricorso congiunto, hanno definito la sentenza “una decisione inspiegabile e inaccettabile, in quanto il Tar non è entrato nel merito della questione”. I sindacalisti ribadiscono la loro contrarietà a una norma “non rispondente ai bisogni degli alunni con disabilità e che è essa stessa divisiva, perché lede i diritti dei lavoratori precari”.
Vito Carlo Castellana, segretario nazionale della Gilda, ha sottolineato come, pur rispettando le sentenze, ritenga che il senso del ricorso non sia stato pienamente compreso. “Siamo convinti che la continuità didattica debba essere garantita, ma non in questo modo. Se si procederà con questa misura, la questione non sarà risolta, al contrario, avremo problemi di contenziosi e di un carico burocratico maggiore per le scuole e gli uffici scolastici, paralizzando in alcuni casi le nomine, dal momento che la scuola si regge solo sui docenti non di ruolo”.
Anche Giuseppe D’Aprile, segretario nazionale della Uil Scuola, ha espresso il suo dissenso: “Non è questo il modo di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, che, invece, si può realmente concretizzare con l’utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) di prima fascia, come ulteriore canale strutturale di assunzione per coprire i posti rimasti vacanti, una volta terminate le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento e da quelle concorsuali. È necessario disinnescare questo meccanismo di selezione dei docenti che lede gli alunni con disabilità, la professionalità e la dignità di ogni insegnante e dell’intero sistema scolastico”. Stupore anche dal presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che aveva presentato un altro ricorso.
La posizione della FISH: “Continuità educativa non è un optional”
A schierarsi con il Governo è invece la Fish, la Federazione italiana per il superamento dell’handicap. Attraverso il suo presidente, Vincenzo Falabella, la Federazione ha dichiarato: “Questa sentenza afferma con chiarezza che la continuità educativa non è un optional o una semplice comodità organizzativa, bensì una condizione essenziale per garantire il diritto all’istruzione. Troppo spesso abbiamo assistito allo svilimento di percorsi educativi faticosamente costruiti, vanificati dal continuo avvicendarsi di figure di riferimento”.
Con la decisione del Tar, entro il 31 maggio il dirigente scolastico dovrà acquisire l’eventuale richiesta di continuità dalla famiglia dell’alunno con disabilità e valutare se sussistano le condizioni per confermare il docente. Al verificarsi di tutte le condizioni, si procederà alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate per le supplenze, sul posto precedentemente assegnato.
L’ORDINANZA DEL TAR IN BREVE
Il TAR Lazio – Sezione Quarta Bis, con ordinanza pronunciata il 21 maggio 2025, ha respinto l’istanza cautelare proposta da FLC-CGIL, Gilda-Unams e altri ricorrenti avverso il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, relativo alla continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.s. 2025/26. È stata inoltre dichiarata la rinuncia da parte dei ricorrenti ai motivi aggiunti contro la successiva Nota ministeriale n. 105914 del 7 maggio 2025.
Motivazioni principali del rigetto
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile sotto diversi profili:
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Difetto di legittimazione delle organizzazioni sindacali: secondo giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2019), i sindacati possono agire solo in presenza di un interesse omogeneo e unitario dell’intera categoria. Nel caso specifico, le misure contestate creano una frattura all’interno della categoria dei docenti (tra chi aspira alla conferma e chi desidera subentrare), escludendo quindi la sussistenza di un interesse collettivo unitario.
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Assenza di un pregiudizio immediato per i ricorrenti individuali: gli effetti del decreto ministeriale si produrranno solo al termine delle future procedure di conferimento degli incarichi. Pertanto, l’eventuale lesione sarà valutabile solo a seguito di tali assegnazioni.
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Errore materiale nella richiesta cautelare: i ricorrenti hanno precisato in udienza che la richiesta di sospensione urgente ai sensi dell’art. 56 c.p.a. era frutto di un errore.
Conclusione
Alla luce dei profili di inammissibilità riscontrati, il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare, rinviando ogni decisione sulle spese alla definizione del giudizio.
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