L’OM 27/2026 supera il criterio del candidato “già trattato”: nei turni successivi saranno riesaminati i docenti rimasti senza incarico, ma soltanto per le preferenze espresse
Una delle novità più rilevanti introdotte per le supplenze dell’anno scolastico 2026/27 riguarda il funzionamento dell’algoritmo utilizzato per assegnare gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche dalle GAE e dalle GPS.
L’articolo 12, comma 10, dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 modifica il criterio applicato negli anni precedenti, consentendo di riesaminare nei turni successivi anche gli aspiranti già elaborati dal sistema, purché siano rimasti completamente privi di nomina.
Cosa accadeva con la precedente Ordinanza
L’articolo 12, comma 10, dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024 prevedeva che le disponibilità sopraggiunte fossero attribuite agli aspiranti collocati «in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura».
In sostanza, una volta raggiunta una determinata posizione, l’algoritmo non tornava più indietro. Se nel primo turno la procedura aveva esaminato i candidati fino alla posizione 100, il turno successivo ripartiva dalla posizione 101.
Poteva quindi accadere che un docente collocato, ad esempio, alla posizione 50 rimanesse senza incarico perché in quel momento nessuna delle sedi richieste era disponibile. Se una di quelle sedi si liberava successivamente, il candidato non veniva riesaminato, nonostante avesse un punteggio superiore rispetto agli aspiranti ancora da trattare.
La nuova regola dell’OM 27/2026
La formulazione dell’articolo 12, comma 10, dell’OM 27/2026 supera il riferimento all’ultimo candidato esaminato. Le disponibilità sopraggiunte devono essere attribuite agli aspiranti «utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse».
Il Ministero ha chiarito il significato operativo della disposizione nella pagina dedicata alle supplenze 2026/27: a ogni nuovo turno, «l’algoritmo torni a considerare gli aspiranti già trattati e non soddisfatti nei turni precedenti».
Il cosiddetto “ripescaggio”, dunque, non è soltanto una possibile interpretazione dell’Ordinanza, ma il criterio espressamente indicato dal Ministero per la gestione delle disponibilità successive.
Come funzionerà il ripescaggio
Il procedimento può essere riassunto in alcuni passaggi:
- l’algoritmo esamina gli aspiranti secondo l’ordine delle graduatorie;
- per ogni candidato verifica le classi di concorso, le tipologie di posto e le preferenze indicate nella domanda;
- se nessuna preferenza è disponibile, il candidato resta senza nomina;
- se in seguito emerge una nuova disponibilità, l’Ufficio scolastico può effettuare un ulteriore turno;
- nel nuovo turno vengono riesaminati anche gli aspiranti precedentemente trattati ma rimasti senza incarico;
- il posto viene assegnato al primo candidato utile, nel rispetto del punteggio, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze espresse.
Non si crea quindi una nuova graduatoria e non vengono modificati i punteggi. Semplicemente, il sistema torna a verificare la posizione degli aspiranti non soddisfatti.
Esempio: il posto si libera dopo una rinuncia
Il docente Gennaro Esposito è collocato alla posizione 50 con 100 punti e ha indicato la scuola Dante Alighieri.
Quando l’algoritmo arriva alla sua posizione, il posto nella scuola Dante Alighieri è già occupato. Gennaro Esposito non ha inserito altre preferenze disponibili e rimane senza nomina. Il primo turno prosegue fino alla posizione 100.
Successivamente, il docente nominato sulla scuola Dante Alighieri rinuncia e il posto torna disponibile.
Con il precedente sistema, il turno successivo sarebbe ripartito dalla posizione 101. Gennaro Esposito non sarebbe stato più considerato.
Con l’OM 27/2026, invece, l’algoritmo dovrà riesaminare anche Gennaro Esposito. Se è ancora privo di incarico e la scuola Dante Alighieri corrisponde alla preferenza indicata, potrà essere nominato prima dei candidati collocati in posizione inferiore.
Chi può beneficiare della nuova procedura
Il ripescaggio può riguardare l’aspirante che:
- sia utilmente collocato nelle GAE o nelle GPS;
- sia stato già esaminato in un turno precedente;
- non abbia ricevuto alcun incarico;
- abbia indicato nella domanda la sede o la preferenza divenuta disponibile;
- non sia incorso in una rinuncia, in una mancata presa di servizio o in altre cause ostative disciplinate dall’articolo 15 dell’Ordinanza.
Il requisito fondamentale è l’assenza totale di assegnazione. Non basta aver ricevuto una sede poco gradita o una supplenza considerata meno conveniente.
Nessun miglioramento per chi ha già ottenuto un incarico
Il ripescaggio non consente di migliorare una nomina già ricevuta. L’articolo 12, comma 10, stabilisce infatti che «l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento della supplenza non soggette a rifacimento».
Pertanto, chi ha ottenuto una delle preferenze inserite nella domanda non può essere riesaminato per conseguire successivamente:
- una scuola collocata più in alto nell’elenco;
- una sede più vicina alla propria abitazione;
- un contratto al 31 agosto al posto di uno al 30 giugno;
- una cattedra intera al posto di un incarico meno favorevole;
- un’altra classe di concorso o tipologia di posto.
Esempio
La docente Maria Rossi indica venti preferenze e ottiene la decima, con contratto fino al 30 giugno. Dopo alcuni giorni si libera un posto al 31 agosto nella sua prima preferenza.
Maria Rossi non può essere trasferita sulla nuova disponibilità, perché ha già ricevuto un incarico sulla base della domanda presentata. Il posto sarà destinato agli aspiranti ancora privi di assegnazione.
Il ripescaggio vale solo per le preferenze inserite
Il nuovo sistema non amplia automaticamente la domanda. La mancata indicazione di una sede, di un comune, di un distretto, di una classe di concorso o di una tipologia di posto continua a essere considerata rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse.
Il candidato potrà quindi essere riesaminato soltanto per:
- le singole scuole indicate;
- i comuni e i distretti inseriti;
- l’eventuale preferenza relativa all’intera provincia;
- le classi di concorso e le tipologie di posto selezionate;
- i contratti e gli orari per i quali ha dichiarato la propria disponibilità.
Esempio
Il docente Polo Marco inserisce soltanto le scuole del Comune di Venezia. Nel turno successivo si libera un posto nel Comune di Chioggia, mai indicato nella domanda.
Anche se Polo Marco è rimasto senza incarico e possiede un punteggio elevato, non potrà ottenere quel posto. Il ripescaggio recupera le preferenze già espresse, ma non ne aggiunge di nuove.
Per questo motivo resta fondamentale compilare con attenzione le 150 preferenze, valutando anche l’inserimento di comuni, distretti e, quando ritenuto opportuno, dell’intera provincia.
Spezzoni e diritto al completamento
Una disciplina particolare riguarda chi ottiene una supplenza a orario non intero. Il docente destinatario di uno spezzone è già assegnatario di un incarico e non può essere ripescato per sostituirlo con una cattedra ritenuta migliore.
Resta però il diritto al completamento dell’orario previsto dall’articolo 12, comma 12, dell’OM 27/2026. L’aspirante conserva titolo a conseguire il completamento «esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento» e fino all’orario obbligatorio previsto per il personale di ruolo.
Il Ministero ha inoltre precisato che, per il 2026/27, il diritto al completamento in caso di assegnazione di un posto non intero non è subordinato alla condizione che, al momento della nomina, non fossero disponibili posti interi.
Per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, il completamento avviene attraverso altri spezzoni disponibili, senza frazionare ulteriormente le disponibilità. Diversa è la disciplina delle supplenze brevi da graduatorie d’istituto, per le quali l’articolo 14, comma 19, consente, a determinate condizioni, anche il frazionamento orario.
Esempio
La docente Bianchi riceve uno spezzone di 9 ore nella scuola secondaria.
Non potrà rinunciare a quelle ore per ottenere, attraverso il ripescaggio, una cattedra intera comparsa successivamente. Potrà però completare l’orario con un altro spezzone compatibile, nella stessa provincia, fino al raggiungimento delle 18 ore settimanali.
Non si tratta di miglioramento della nomina, ma di completamento dell’incarico già assegnato.
Quali posti possono alimentare i turni successivi
Le nuove fasi di attribuzione possono essere attivate quando emergono disponibilità successive, ad esempio in seguito a:
- rinunce dei docenti nominati;
- mancata presa di servizio;
- rettifiche degli elenchi delle disponibilità;
- comunicazione tardiva di posti o spezzoni;
- autorizzazione di ulteriori posti di sostegno in deroga;
- trasformazioni di rapporti di lavoro in part-time;
- aspettative, distacchi o altri eventi sopraggiunti.
Non ogni disponibilità determina automaticamente e immediatamente un nuovo turno: il posto deve essere acquisito e registrato dall’Ufficio scolastico competente e successivamente inserito nelle ulteriori operazioni informatizzate.
Una novità importante, ma senza garanzia di nomina
La nuova disciplina elimina una delle criticità più contestate del precedente algoritmo. Dal 2026/27, il semplice fatto di essere stato già “trattato” non comporta più l’esclusione definitiva dai turni successivi.
Il candidato rimasto senza incarico conserva la possibilità di ottenere una delle preferenze espresse, qualora questa divenga disponibile in un momento successivo.
La novità, tuttavia, non garantisce automaticamente una supplenza. È sempre necessario che:
- si renda disponibile un posto compatibile con la domanda;
- l’aspirante sia ancora privo di incarico;
- non vi siano cause di esclusione o sanzioni;
- il candidato risulti il primo avente diritto secondo l’ordine della graduatoria.
Il principio di fondo cambia comunque in modo significativo: l’algoritmo non dovrà più proseguire soltanto dal candidato successivo all’ultimo trattato, ma dovrà riesaminare, a ogni turno, anche gli aspiranti già elaborati e rimasti senza nomina.
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