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Whistleblowing nelle scuole: come funziona, chi può segnalare e quali tutele garantisce la legge

Guida chiara al D.Lgs. 24/2023: canali di segnalazione, ruolo dell’ANAC, divieto di ritorsioni e limiti dello strumento. Due casi reali mostrano come la normativa viene applicata

Il whistleblowing è uno degli strumenti più importanti introdotti nel mondo della scuola per garantire trasparenza, correttezza amministrativa e tutela dell’interesse pubblico. Con il D.Lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937, le Istituzioni scolastiche sono chiamate a gestire le segnalazioni di illeciti in modo strutturato e soprattutto protetto.

Il whistleblower è la persona fisica che, nell’ambito del proprio lavoro o collaborazione con la scuola, segnala violazioni di norme nazionali o europee che possono danneggiare la Pubblica Amministrazione. Possono segnalare: personale docente e ATA, DSGA, collaboratori esterni, tirocinanti, consulenti, dipendenti delle ditte appaltatrici, candidati in fase di selezione e persino ex dipendenti per fatti appresi durante il servizio.

Le segnalazioni possono riguardare irregolarità negli appalti, violazioni della privacy, reati, condotte corruttive, abusi di potere, violazioni del D.Lgs. 231/2001 e più in generale ogni comportamento che comprometta l’integrità dell’amministrazione. Sono invece escluse le contestazioni personali, le richieste di avanzamento, le liti interne con un superiore: per queste situazioni la normativa non offre alcuna tutela.

Il decreto prevede tre canali di segnalazione:

  1. Interno, rivolto al RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) del Ministero o dell’Ente;

  2. Esterno, tramite ANAC, quando vi è rischio di ritorsioni o mancata gestione interna;

  3. Divulgazione pubblica, solo nei casi più gravi e urgenti.

La riservatezza dell’identità del segnalante è assoluta: non può essere rivelata senza consenso. Inoltre, la legge vieta qualsiasi atto ritorsivo, come esclusioni da incarichi, peggioramenti delle condizioni di lavoro, valutazioni punitive o isolamento professionale. L’ANAC, che ha adottato le Linee guida operative con la delibera n. 311/2023, è l’Autorità competente a vigilare e sanzionare eventuali violazioni.

Uno dei casi più significativi riguarda una dirigente scolastica, sanzionata dall’ANAC con 5.000 euro per aver escluso un DSGA da un incarico subito dopo una segnalazione: un comportamento classificato come ritorsivo perché privo di motivazioni oggettive e basato su una graduatoria usata in modo distorto.
Un altro recente intervento arriva dalla Cassazione (sent. 1880/2025), che ha chiarito un punto fondamentale: il whistleblowing non può essere usato per rivendicazioni personali né per attaccare i superiori con esposti infondati. La tutela vale solo quando la segnalazione riguarda reali violazioni dell’interesse pubblico e non conflitti privati.

Questi due orientamenti mostrano il cuore della normativa: proteggere chi denuncia illeciti veri e contrastare chi usa la segnalazione in modo strumentale.

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