Posted in

40+40 ore docenti: la guida completa agli obblighi, le esclusioni e i limiti del Dirigente Scolastico

🔵  Vai al gruppo Telegram dedicato – Clicca Qui 👈 

Guida completa alle 80 ore di attività funzionali all’insegnamento: Collegio dei docenti, Consigli di classe, GLO, scrutini, esami e rapporti con le famiglie. Cosa prevede l’art. 44 del CCNL


Con l’avvio di ogni anno scolastico e la presentazione del Piano annuale delle attività, si riaccende puntualmente il confronto tra docenti e Dirigenza sulla gestione delle cosiddette “40+40 ore“.

Quante sono davvero?

Come si suddividono?

Cosa resta fuori dal conteggio? E fino a che punto il Dirigente Scolastico può spingersi nella convocazione delle riunioni?

Proviamo a fare chiarezza in modo completo, partendo dalla fonte normativa primaria: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La cornice normativa: l’art. 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021

Il riferimento cardine è l’art. 44 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sezione Scuola, per il triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024. Questo articolo, che ha sostituito e aggiornato il vecchio art. 29 del CCNL 2006-2009, disciplina in modo organico le attività funzionali all’insegnamento.

Il comma 1 stabilisce un principio fondamentale: la prestazione professionale del personale docente è costituita da attività di insegnamento (le ore di lezione frontali, per intenderci) e da attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Non si tratta quindi di un’unica categoria indistinta, ma di due macro-aree ben separate.

Il comma 2 introduce un’ulteriore distinzione all’interno delle attività funzionali, suddividendole in:

  • attività collegiali, che si svolgono in sede e prevedono la partecipazione congiunta dei docenti;
  • attività individuali, che il docente svolge in autonomia (preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, colloqui individuali con le famiglie, aggiornamento professionale, ecc.).

È sulle attività collegiali che si concentra il meccanismo delle 40+40 ore.

Primo blocco: fino a 40 ore per il Collegio dei docenti e le attività connesse

Il comma 3, lettera a) dell’art. 44 destina il primo blocco — fino a 40 ore annue — alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno scolastico e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali, nonché sull’andamento delle attività educative nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Un aspetto cruciale, spesso sottovalutato, è che la programmazione di queste riunioni è organizzata dal Collegio dei docenti stesso, il quale deve tenere conto anche della situazione dei docenti che hanno un numero elevato di classi assegnate.

Il Collegio, dunque, non è un mero destinatario passivo delle convocazioni del Dirigente, ma partecipa attivamente alla definizione del proprio calendario e dei propri tempi.

Questo significa che una calendarizzazione che ignori il carico di lavoro dei docenti con molte classi potrebbe essere contestata sotto il profilo della legittimità contrattuale.

Secondo blocco: fino a 40 ore per Consigli di classe, interclasse, intersezione e GLO

Il comma 3, lettera b) dell’art. 44 riserva il secondo blocco — anch’esso fino a 40 ore annue — alla partecipazione alle riunioni dei:

  • Consigli di classe (scuola secondaria di primo e secondo grado);
  • Consigli di interclasse (scuola primaria);
  • Consigli di intersezione (scuola dell’infanzia);
  • GLO — Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione, istituiti ai sensi del D.Lgs. 66/2017 (come modificato dal D.Lgs. 96/2019) per ciascun alunno con disabilità, con il compito di predisporre e verificare il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Anche in questo caso, la formula “fino a” indica un tetto massimo invalicabile, non un obiettivo da raggiungere obbligatoriamente.

Se le riunioni necessarie sono meno di 40, il docente non è tenuto a coprire le ore residue.

Cosa resta fuori dal conteggio: scrutini, esami e colloqui con le famiglie

Questo è probabilmente il nodo che genera più confusione e più contenzioso nelle scuole. Facciamo il punto con precisione.

Scrutini ed esami:

Le operazioni di scrutinio finale e gli esami (di Stato, di idoneità, di riparazione, ecc.) costituiscono obblighi professionali distinti e autonomi rispetto alle 40+40 ore. Non rientrano nel conteggio e non possono essere “scalati” dal monte ore collegiale. Il CCNL li tratta come adempimenti a sé stanti, legati alla funzione valutativa del docente e alla conclusione dell’anno scolastico o del ciclo di studi.

Rapporti con le famiglie. 

Anche qui serve una distinzione netta, perché il CCNL non tratta tutti gli incontri con i genitori allo stesso modo:

  • colloqui individuali con le famiglie rientrano tra le attività individuali del docente (art. 44, comma 4) e seguono modalità e tempi definiti dal Collegio dei docenti e dal regolamento d’istituto. Non confluiscono nelle 40+40 ore.
  • Le riunioni collettive con i genitori (ad esempio le assemblee di classe o le riunioni per l’illustrazione della programmazione annuale) possono invece essere ricondotte alle attività collegiali, ma vanno comunque distinte e programmate con chiarezza, senza essere “assorbite” genericamente nel monte ore come se fossero equivalenti a un Consiglio di classe.

In sintesi: non è legittimo inserire indiscriminatamente tutti gli incontri con le famiglie nel computo delle 80 ore, trattandoli come se fossero tutti uguali. La natura dell’adempimento — individuale o collegiale — determina la collocazione normativa.

Il Piano annuale delle attività: chi lo predispone e chi lo delibera

L’art. 44 prevede che il Piano annuale delle attività dei docenti sia predisposto dal Dirigente Scolastico, nel rigoroso rispetto delle norme contrattuali vigenti, e successivamente deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta di inizio anno scolastico.

Questo passaggio è fondamentale per due ragioni:

Il Dirigente non ha potere discrezionale assoluto. 

La predisposizione del Piano deve rispettare i tetti contrattuali (le 40+40 ore), la distinzione tra attività collegiali e individuali e le esclusioni previste dal CCNL. Un Piano che superi i limiti contrattuali è illegittimo.

Il Collegio ha potere deliberante. 

Non si tratta di una mera presa d’atto: il Collegio può discutere, emendare e approvare il Piano, esercitando un controllo sostanziale sulla distribuzione degli impegni collegiali.

Il ruolo e i limiti del Dirigente Scolastico

Alla luce di quanto esposto, è utile riepilogare cosa il Dirigente Scolastico può e non può fare nella gestione delle attività collegiali.

Il Dirigente può:

  • convocare le riunioni degli organi collegiali nei limiti delle 40+40 ore, predisponendo il Piano annuale in conformità al CCNL;
  • organizzare il calendario tenendo conto delle esigenze didattiche e organizzative dell’istituto.

Il Dirigente non può:

  • imporre ai docenti un numero di ore collegiali superiore al tetto delle 80 ore annue complessive (40+40);
  • inserire scrutini, esami o colloqui individuali con le famiglie nel conteggio delle 40+40 ore;
  • ignorare la delibera del Collegio dei docenti sul Piano annuale.

Il Dirigente deve:

  • garantire che ogni attività sia pianificata, motivata e comunicata con adeguato anticipo;
  • rispettare il diritto del docente a una corretta informazione e programmazione.

Le ore eccedenti: quando scatta la retribuzione aggiuntiva

Un punto che merita di essere sottolineato con forza, perché è tra i più rilevanti sul piano pratico, riguarda le ore eccedenti.

Qualora le esigenze organizzative della scuola richiedano un impegno collegiale superiore alle 80 ore annue, le ore aggiuntive:

  • devono essere esplicitamente previstenel Piano annuale o in successive integrazioni;
  • devono essere facoltative per il docente (nessun obbligo di adesione);
  • devono essere retribuite con le risorse del FIS (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa), secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa d’istituto.

In assenza di retribuzione, il docente non è tenuto a prestare la propria partecipazione oltre il limite contrattuale.

Formazione dei docenti: come si colloca nelle 40+40 ore?

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 chiarisce anche come debbano essere considerate le ore di formazione dei docenti rispetto alle cosiddette 40+40. L’art. 44, comma 4, stabilisce che le ore previste per le attività collegiali di cui al comma 3, lettere a) e b), sono prioritariamente destinate alle rispettive attività: da una parte Collegio dei docenti e altri adempimenti collegiali, dall’altra Consigli di classe, interclasse e intersezione. Le ore eventualmente non utilizzate nell’ambito dei rispettivi contingenti possono essere destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei docenti con il PTOF. La formazione, quindi, non costituisce automaticamente un ulteriore monte ore gratuito da aggiungere alle 40+40. Se, ad esempio, il piano delle attività impegna solo una parte delle ore disponibili, quelle residue possono essere utilizzate per la formazione. Diversa è la situazione quando i contingenti previsti dall’art. 44 risultano già esauriti. In questo caso entra in gioco l’art. 36, comma 7, del CCNL: le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle riconducibili all’art. 44, comma 4, devono essere remunerate, anche attraverso compensi forfettari stabiliti in sede di contrattazione integrativa e a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Pertanto, il Collegio può programmare anche 20 o 30 ore di formazione, ma la delibera non può trasformarle automaticamente in ore aggiuntive gratuite. Il principio da tenere presente è semplice: la formazione può essere obbligatoria, ma ciò non significa che possa essere richiesta gratuitamente e senza limiti oltre gli obblighi contrattualmente previsti.

In conclusione

Le 40+40 ore non sono un’indicazione generica né un obiettivo da saturare: sono un limite massimo annuale fissato dal contratto nazionale a tutela della professionalità docente.

Conoscere la suddivisione, le esclusioni e i propri diritti è il primo passo per vivere la collegialità in modo consapevole, sereno e nel pieno rispetto della normativa.

Il consiglio che ci sentiamo di dare a tutti i docenti è di leggere con attenzione il Piano annuale delle attività presentato dal Dirigente a inizio anno, di verificare la conformità ai tetti contrattuali e di partecipare attivamente alla discussione in sede di Collegio dei docenti.

La conoscenza del contratto è la migliore forma di tutela


Le immagini presenti su sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI

Segui il nostro canale

👉WHATSAPP

Segui la nostra pagina 

👉FACEBOOK

Segui il nostro Canale 

 

👉INSTAGRAM

Segui il nostro Canale 

👉TIKTOK

Segui il nostro Canale 

👉YOUTUBE

Segui il nostro Canale

👉 TELEGRAM

Per inviare notizie, comunicati, lettere aperte, video, segnalazioni varie e proposte di collaborazione scrivi a:

redazione@infoscuola24.it

Clicca qui per il regolamento

Lascia un commento