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Sanzioni disciplinari a scuola: il potere è del dirigente scolastico, ma con precisi limiti

Nella scuola il titolare del potere disciplinare è il dirigente scolastico, nei limiti fissati dalla legge e dai contratti. Per le infrazioni più gravi la competenza passa all’Ufficio per i procedimenti disciplinari. DSGA e vicepreside non possono invece irrogare autonomamente sanzioni

Chi esercita il potere disciplinare all’interno di una scuola?

Il punto di partenza deve essere chiaro: nella singola istituzione scolastica il titolare del potere disciplinare è il dirigente scolastico. È il DS, infatti, il responsabile della struttura dotato di qualifica dirigenziale e quindi il soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il potere di contestare gli addebiti, avviare il procedimento disciplinare e applicare le sanzioni che rientrano nella propria competenza.

La norma centrale è l’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, che distribuisce la competenza tra il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).

Questo significa che il potere disciplinare non appartiene genericamente allo “staff di dirigenza” né può essere esercitato da chiunque svolga funzioni organizzative nella scuola.

Per il personale ATA, il dirigente scolastico è competente per le infrazioni meno gravi e può applicare, secondo quanto previsto dal CCNL, il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal servizio fino a dieci giorni.

Quando invece l’infrazione è punibile con una sanzione superiore alla sospensione di dieci giorni, la competenza passa all’UPD dell’Amministrazione scolastica.

Per il personale docente, il potere disciplinare del dirigente incontra limiti più stringenti. Il DS può applicare l’avvertimento scritto e la censura, mentre non può irrogare la sospensione dall’insegnamento.

La Cassazione, con ordinanza n. 20455 del 21 luglio 2025, ha ribadito che, per individuare l’autorità competente, bisogna guardare alla sanzione prevista in astratto dalla legge per quella specifica infrazione e non alla sanzione che concretamente si intende applicare. Di conseguenza, anche una sospensione di pochi giorni nei confronti di un docente non può essere disposta dal dirigente scolastico se la fattispecie disciplinare prevista dal Testo Unico contempla una sospensione fino a un mese.

Quindi il principio è questo: il dirigente scolastico è il titolare del potere disciplinare nella scuola, ma può esercitarlo solo entro i limiti della propria competenza. Quando tali limiti vengono superati, il procedimento passa all’UPD.

E il DSGA o il collaboratore del dirigente scolastico, comunemente definito vicepreside?

Né il DSGA né il collaboratore del DS sono titolari autonomi del potere disciplinare.

Il DSGA può dirigere e coordinare il personale ATA, impartire disposizioni organizzative, verificare il rispetto degli obblighi di servizio e segnalare al dirigente eventuali comportamenti irregolari. Allo stesso modo il collaboratore del dirigente può esercitare funzioni organizzative e di vigilanza e riferire al DS fatti che potrebbero avere rilevanza disciplinare.

Ma c’è una differenza fondamentale tra richiamare un dipendente al rispetto di una disposizione di servizio e irrogare una sanzione disciplinare.

DSGA e collaboratori possono dare indicazioni organizzative e segnalare le violazioni, ma non possono autonomamente aprire un procedimento disciplinare, formulare la contestazione formale degli addebiti o irrogare una sanzione al posto del dirigente.

Anche il cosiddetto rimprovero verbale, quando assume natura disciplinare, non deve essere confuso con un semplice richiamo organizzativo.

In conclusione, all’interno della scuola il riferimento principale per l’esercizio del potere disciplinare è il dirigente scolastico. L’UPD interviene per le fattispecie più gravi o comunque sottratte alla competenza del DS. DSGA, vicepreside e altri collaboratori possono vigilare, coordinare e segnalare, ma non diventano per questo titolari autonomi del potere disciplinare.

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