La carenza di ore di sostegno non può ridurre il diritto alla frequenza. Il docente specializzato non è il sorvegliante esclusivo dell’alunno
Un alunno con disabilità veniva fatto uscire ogni giorno alle 14.30, mentre i compagni della scuola dell’infanzia restavano fino alle 16. La riduzione non dipendeva da motivi di salute o da una scelta della famiglia, ma dall’insufficienza delle ore di sostegno e assistenza.
Con la sentenza n. 23363/2026, pubblicata il 16 luglio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori, annullando la decisione della Corte d’appello di Venezia e rinviando la causa a un nuovo giudizio.
La vicenda
Il caso risale all’anno scolastico 2019/2020 e riguarda un bambino con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria.
La scuola aveva collegato la durata della frequenza alla presenza del docente di sostegno e dell’assistente, sostenendo che, senza adeguato supporto, il comportamento del minore avrebbe potuto creare situazioni di pericolo.
Il Tribunale di Treviso aveva giudicato discriminatoria la condotta, riconoscendo un risarcimento di 10mila euro. La Corte d’appello aveva però ribaltato la decisione, ritenendo l’orario ridotto coerente con il PEI.
Il diritto all’intero orario
Per la Cassazione, l’alunno con disabilità ha diritto a frequentare per lo stesso tempo previsto per gli altri bambini. Una riduzione può essere giustificata soltanto da eccezionali esigenze cliniche, certificate e disposte nell’interesse esclusivo del minore.
Non può invece essere decisa unilateralmente dalla scuola per carenza di personale o difficoltà organizzative. È l’organizzazione scolastica che deve adattarsi alle esigenze dell’alunno, non il contrario.
La frequenza non consiste soltanto nella partecipazione alle attività didattiche. Il tempo trascorso a scuola comprende anche gioco, socializzazione, relazione con i compagni e sviluppo dell’autonomia, aspetti particolarmente importanti nella scuola dell’infanzia.
Il docente di sostegno non è un sorvegliante esclusivo
La Corte chiarisce che l’insegnante di sostegno non è un “sorvegliante speciale” del bambino con disabilità. È un docente contitolare della classe e partecipa alla progettazione educativa rivolta all’intero gruppo.
La sua assenza per una parte della giornata non può quindi determinare automaticamente l’uscita dell’alunno. L’inclusione è responsabilità dell’intera istituzione scolastica, non del solo docente specializzato.
Il PEI non può ridurre i diritti
Anche il Piano educativo individualizzato non può essere utilizzato per legittimare una riduzione dell’orario dovuta alla mancanza di risorse. Se le ore previste risultano insufficienti, la scuola e l’amministrazione devono individuare le misure necessarie a garantire la piena frequenza.
Il principio vale anche per le scuole paritarie, che fanno parte del sistema nazionale di istruzione e sono tenute a rispettare gli stessi obblighi di inclusione.
La Cassazione non ha confermato definitivamente il risarcimento, ma ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia. Il principio resta però chiaro: far uscire prima un alunno con disabilità per mancanza di sostegno può costituire discriminazione.
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