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Docente assente allo scrutinio: il Tribunale annulla la censura

La scuola non ha dimostrato che la professoressa fosse stata informata della convocazione. Il provvedimento conteneva inoltre un addebito mai contestato in precedenza

Una docente di scuola secondaria di secondo grado ha ottenuto l’annullamento della sanzione disciplinare della censura irrogata dal dirigente scolastico per la mancata partecipazione a uno scrutinio.

A pronunciarsi è stato il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che con la sentenza n. 3048/2026, depositata il 1° luglio 2026, ha accolto il ricorso della professoressa e condannato l’amministrazione scolastica al pagamento delle spese processuali.

L’assenza allo scrutinio del 3 settembre

La vicenda risale al 3 settembre 2025, data nella quale era stato programmato lo scrutinio degli studenti con sospensione del giudizio.

La docente non si era presentata alla riunione e, per tale comportamento, aveva ricevuto dal dirigente scolastico una sanzione disciplinare.

Nel ricorso, la professoressa ha sostenuto di non essere mai stata informata della convocazione, né attraverso il sito istituzionale della scuola né tramite posta elettronica. Ha inoltre dichiarato di aver accusato un malore proprio quel giorno e di essersi rivolta a un medico.

Non avendo trovato impegni lavorativi a proprio carico nel calendario delle attività, non avrebbe comunicato tempestivamente alla scuola il proprio stato di salute.

La posizione della scuola

L’amministrazione scolastica ha fornito una ricostruzione differente.

Secondo la difesa della scuola, la circolare contenente la convocazione sarebbe stata regolarmente pubblicata attraverso i canali informatici istituzionali. La comunicazione sarebbe stata inoltre inviata all’account Gmail della docente e visualizzata più volte, sia prima sia dopo la data dello scrutinio.

La vicepreside avrebbe anche contattato telefonicamente la professoressa. Durante la conversazione, tuttavia, la docente non avrebbe fatto riferimento a problemi di salute, limitandosi a dichiarare di trovarsi fuori sede e di non poter raggiungere l’istituto.

Il certificato medico sarebbe stato trasmesso soltanto successivamente.

Contestazione disciplinare modificata: violato il diritto di difesa

Il Tribunale ha annullato la sanzione sulla base di due elementi principali.

Il primo riguarda il principio di immutabilità della contestazione disciplinare. Nel provvedimento conclusivo, il dirigente scolastico aveva inserito anche la mancata comunicazione dell’indirizzo di residenza a Bari ai fini della reperibilità.

Tale circostanza, però, non era stata indicata nella contestazione iniziale.

Il lavoratore può essere sanzionato esclusivamente per fatti che gli siano stati preventivamente e chiaramente contestati, in modo da consentirgli di presentare le proprie difese. Non è quindi possibile aggiungere nel provvedimento finale nuovi addebiti sui quali il dipendente non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto fondate le contestazioni della docente relative all’indirizzo di reperibilità.

La scuola non prova l’avvenuta convocazione

Il secondo elemento decisivo ha riguardato la prova della convocazione.

L’amministrazione scolastica si era costituita in giudizio oltre i termini previsti dal rito del lavoro, incorrendo nelle conseguenti preclusioni processuali. Non ha quindi potuto produrre tempestivamente la documentazione necessaria a dimostrare che la docente avesse effettivamente ricevuto o letto la comunicazione relativa allo scrutinio.

Secondo il Tribunale, dagli elementi acquisiti regolarmente nel processo non emergeva la prova che la professoressa fosse stata messa a conoscenza dell’impegno lavorativo previsto per il 3 settembre.

In assenza di tale dimostrazione, non poteva esserle attribuita una responsabilità disciplinare per non aver partecipato allo scrutinio o per non aver comunicato preventivamente l’assenza.

Sanzione annullata e amministrazione condannata alle spese

Il giudice ha esaminato anche la proporzionalità della sanzione, senza rilevare ragioni autonome per censurare, sotto questo specifico profilo, la scelta compiuta dal dirigente.

L’annullamento è stato quindi determinato dalla modifica degli addebiti nel corso del procedimento e dalla mancata prova dell’effettiva conoscenza della convocazione.

La scuola è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.030 euro, oltre rimborso forfettario e ulteriori accessori previsti dalla legge.

La sentenza ribadisce due garanzie fondamentali nei procedimenti disciplinari: gli addebiti devono essere formulati in modo preciso e non possono essere modificati nel provvedimento finale; inoltre, spetta all’amministrazione dimostrare che il dipendente sia stato regolarmente informato dell’obbligo lavorativo contestato.

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