🔵 Vai al gruppo Telegram dedicato – Clicca Qui 👈
L’OM 27/2026 introduce un regime sanzionatorio più severo per le supplenze da GPS e GAE. Ecco cosa cambia, quando scattano le sanzioni, le differenze con le Graduatorie di Istituto e le risposte ai dubbi più frequenti.
Supplenze 2026/27: perché è fondamentale compilare con attenzione le 150 preferenze
Dal 16 luglio alle ore 14.00 al 29 luglio 2026 alle ore 14.00 gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze sono chiamati a compilare l’istanza per la scelta delle massimo 150 preferenze, indicando scuole, comuni, distretti o l’intera provincia ai fini dell’assegnazione degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche.
Quest’anno, però, la compilazione della domanda richiede una prudenza ancora maggiore.
L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina le GPS 2026-2028, introduce infatti un regime sanzionatorio molto più severo rispetto ai bienni precedenti.
La stretta normativa è strettamente collegata a una delle principali innovazioni introdotte dalla nuova Ordinanza: l’algoritmo ministeriale non si limita più a un solo turno di nomina, ma può effettuare ulteriori scorrimenti consentendo agli aspiranti di partecipare ai turni successivi sulla base delle preferenze espresse.
Per garantire il corretto funzionamento del sistema e limitare le rinunce dopo le assegnazioni, il Ministero ha previsto sanzioni particolarmente pesanti.
Il messaggio è chiaro: nelle 150 preferenze devono essere inserite esclusivamente sedi realmente gradite e concretamente raggiungibili.
Rinuncia o mancata presa di servizio: cosa prevede l’OM 27/2026
L’articolo 15, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 disciplina la prima tipologia di sanzione.
Quando un aspirante riceve una nomina da GPS o GAE e:
- rinuncia all’incarico;
- comunica la rinuncia attraverso il link presente nel decreto di nomina;
- oppure non prende servizio entro i termini previsti,
scatta automaticamente una penalizzazione molto importante.
Il docente non potrà più ottenere supplenze annuali al 31 agosto né supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno per tutto il biennio di validità delle GPS 2026-2028.
Resta invece possibile ricevere esclusivamente eventuali supplenze brevi e temporanee da GI.
Rispetto al passato il legislatore ha quindi irrigidito notevolmente il sistema, rendendo la rinuncia una scelta che produce effetti per due interi anni scolastici.
L’abbandono del servizio comporta la sanzione più grave
Ancora più severa è la disciplina prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), dell’OM n. 27/2026.
L’abbandono del servizio si verifica quando il docente prende regolarmente servizio nella scuola assegnata e successivamente decide di interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro.
In questo caso la sanzione diventa totale.
Il docente viene escluso, per l’intero biennio di validità delle graduatorie:
- dalle supplenze annuali al 31 agosto;
- dalle supplenze fino al termine delle attività didattiche;
- dalle supplenze brevi;
- dalle nomine conferite tramite GPS;
- dalle nomine conferite tramite GAE;
- dalle convocazioni delle Graduatorie di Istituto.
L’obiettivo perseguito dal Ministero è garantire la continuità didattica agli alunni ed evitare frequenti cambi di docente durante l’anno scolastico.
Le Graduatorie di Istituto seguono regole differenti
Per le supplenze attribuite direttamente dalle Graduatorie di Istituto il sistema sanzionatorio presenta alcune differenze.
La rinuncia ad una convocazione o ad un eventuale rinnovo del contratto comporta la perdita della possibilità di ricevere ulteriori incarichi dalla medesima Graduatoria di Istituto per il solo anno scolastico in corso.
Anche la mancata risposta alla convocazione è considerata rinuncia.
Diverso, invece, il caso dell’abbandono del servizio.
Se il docente lascia un incarico già iniziato, la sanzione si estende anche alle GPS e alle GAE con la conseguente esclusione da tutte le supplenze.
Resta confermata una importante eccezione prevista dalla normativa: chi è già in servizio con una supplenza da Graduatoria di Istituto può lasciare quell’incarico per accettarne uno attribuito da GPS o GAE senza subire alcuna penalizzazione.
Le altre principali novità delle GPS 2026-2028
Il nuovo biennio introduce anche importanti modifiche nella valutazione dei titoli.
Tra le principali novità figurano:
- piena equiparazione del punteggio dell’abilitazione degli ITP rispetto ai docenti teorici;
- maggiore valorizzazione del dottorato di ricerca e degli assegni di ricerca;
- riconoscimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN);
- nuove regole per le certificazioni informatiche, valutabili soltanto se rilasciate da soggetti accreditati ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu, fatti salvi i titoli già valutati nei precedenti aggiornamenti.
Un’altra novità riguarda gli aspiranti già presenti nelle GPS 2024-2026.
Chi non presenta domanda di aggiornamento, permanenza o trasferimento ma presenta l’istanza delle 150 preferenze rimane inserito nelle GPS 2026-2028 con lo stesso punteggio e nella stessa provincia.
Chi invece non presenta né l’aggiornamento né la domanda delle 150 preferenze decade completamente dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto per l’intero biennio.
FAQ – Le domande che tutti i docenti si stanno ponendo
Posso inserire una scuola che in realtà non vorrei accettare?
No.
Ogni preferenza inserita equivale ad una disponibilità reale. Se quella sede viene assegnata dall’algoritmo e successivamente si rinuncia, scatteranno le sanzioni previste dall’articolo 15 dell’OM n. 27/2026.
Se ricevo una nomina e rinuncio cosa succede?
La rinuncia comporta:
- esclusione dalle supplenze al 31 agosto;
- esclusione dalle supplenze al 30 giugno;
- validità della sanzione per tutto il biennio 2026-2028.
Rimangono possibili soltanto le supplenze brevi.
La mancata presa di servizio equivale alla rinuncia?
Sì.
Se il docente non si presenta nella scuola assegnata entro i termini previsti, senza una causa giustificata prevista dalla normativa, la sanzione è identica a quella della rinuncia.
Cosa succede se prendo servizio e poi lascio l’incarico?
È la situazione più grave.
L’abbandono del servizio determina l’esclusione da tutte le supplenze, comprese quelle brevi, e riguarda GPS, GAE e Graduatorie di Istituto.
Le sanzioni riguardano soltanto la classe di concorso interessata?
No.
La penalizzazione interessa tutte le graduatorie nelle quali il docente è inserito, tutte le classi di concorso, tutti i posti e tutti i gradi di istruzione.
Se sono inserito sia su posto comune sia sul sostegno, la sanzione vale per entrambe?
Sì.
L’esclusione opera su tutte le graduatorie dell’aspirante.
Dopo una rinuncia posso ancora ottenere supplenze brevi?
Sì.
Solo in caso di rinuncia o mancata presa di servizio restano possibili esclusivamente le supplenze brevi.
Dopo un abbandono posso ricevere supplenze brevi?
No.
L’abbandono del servizio determina l’esclusione anche dalle supplenze temporanee conferite dalle Graduatorie di Istituto.
Se rinuncio ad una convocazione della Graduatoria di Istituto cosa succede?
La rinuncia comporta la perdita della possibilità di ricevere ulteriori convocazioni dalla stessa Graduatoria di Istituto per il solo anno scolastico in corso.
Se non rispondo alla convocazione della scuola?
La mancata risposta equivale a rinuncia.
Posso lasciare una supplenza da Graduatoria di Istituto per accettarne una da GPS?
Sì.
Questa possibilità continua ad essere consentita dalla normativa e non comporta alcuna sanzione.
Se non aggiorno le GPS ma presento le 150 preferenze rimango inserito?
Sì.
L’aspirante già presente nelle GPS 2024-2026 mantiene l’inserimento con il medesimo punteggio e nella stessa provincia.
Se non presento né l’aggiornamento né la domanda delle 150 preferenze?
Si decade completamente dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto per tutto il biennio 2026-2028.
Se rinuncio perché ho trovato un lavoro nel settore privato o per motivi personali posso evitare la sanzione?
No, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa. La semplice scelta personale o professionale di non accettare l’incarico non esclude l’applicazione delle sanzioni.
Se ricevo una nomina che non avevo previsto perché l’algoritmo è tornato a scorrere le graduatorie posso rinunciare senza conseguenze?
No.
Proprio perché il nuovo algoritmo effettua più turni di assegnazione, ogni preferenza inserita deve essere considerata come una reale disponibilità all’assunzione. La rinuncia determina comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’Ordinanza.
Il consiglio: compilare le 150 preferenze senza improvvisare
L’inasprimento del regime sanzionatorio rappresenta una delle novità più significative delle GPS 2026-2028. Se da un lato il nuovo algoritmo aumenta le possibilità di ottenere un incarico grazie ai successivi turni di assegnazione, dall’altro richiede ai candidati una maggiore responsabilità nella compilazione della domanda.
Inserire preferenze “di prova”, confidando di poter successivamente rinunciare senza conseguenze, non è più una strategia percorribile.
Per questo motivo è opportuno valutare attentamente ogni singola sede, considerando distanza, tempi di percorrenza, organizzazione familiare e reale disponibilità ad assumere servizio.
Una compilazione consapevole delle 150 preferenze resta il modo migliore per evitare pesanti sanzioni e affrontare con serenità l’assegnazione delle supplenze per il biennio 2026-2028.
Le immagini presenti su sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI
Segui il nostro canale
Segui la nostra pagina
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
👉 TELEGRAM
Per inviare notizie, comunicati, lettere aperte, video, segnalazioni varie e proposte di collaborazione scrivi a:
redazione@infoscuola24.it
