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Anno di prova docenti, quando non va ripetuto: esonero tra posto comune e sostegno nello stesso grado

Il docente che ha già superato positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di istruzione non deve ripeterlo in caso di passaggio tra posto comune e sostegno. Il principio è espressamente richiamato nelle indicazioni ministeriali e consente di evitare adempimenti formativi e amministrativi non dovuti.

Il quadro normativo

La disciplina del periodo di formazione e prova dei docenti è contenuta nel D.M. 16 agosto 2022, n. 226, che si inserisce nel quadro definito dall’articolo 1, commi 115-120, della legge 107/2015. A queste disposizioni si sono aggiunte le modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, con particolare riferimento alle attività formative collegate agli obiettivi della Missione 4 del PNRR.

Un chiarimento particolarmente importante è contenuto nella Nota MIM prot. n. 95371 dell’11 dicembre 2025, relativa alle attività di formazione e prova.

Il Ministero specifica espressamente che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

“che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su posto di sostegno”.

La stessa Nota aggiunge un’ulteriore ipotesi di esclusione:

“che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado di istruzione”.

Si tratta di due passaggi particolarmente chiari: ciò che rileva è il grado di istruzione nel quale il periodo di prova è già stato superato, non la diversa tipologia di posto successivamente acquisita.

Posto comune e sostegno: quando non cambia il grado

Il punto centrale è distinguere il cambio della tipologia di posto dal vero e proprio passaggio verso un diverso grado di istruzione.

Il trasferimento da posto comune a sostegno, o da sostegno a posto comune, all’interno dello stesso grado di scuola non determina di per sé l’obbligo di ripetere l’anno di prova.

Facciamo un esempio concreto.

Un docente già confermato in ruolo nella scuola secondaria di primo grado su posto comune ottiene successivamente il trasferimento su posto di sostegno ADMM, sempre nella secondaria di primo grado.

In questo caso il grado di istruzione non cambia. Il docente ha già superato positivamente il periodo di formazione e prova nella secondaria di primo grado e, sulla base delle indicazioni ministeriali, non è tenuto a ripeterlo soltanto perché passa dal posto comune al sostegno.

Lo stesso principio opera in senso inverso per chi, già confermato sul sostegno, ottiene successivamente un posto comune nello stesso grado.

Diversa è invece la situazione di chi passa, ad esempio, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado oppure dalla secondaria di primo alla secondaria di secondo grado: in questi casi cambia il grado di istruzione e occorre verificare l’obbligo di svolgimento del nuovo periodo di prova.

Cosa comporta l’esonero

Quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa e dalle istruzioni ministeriali, il docente non deve essere inserito in un nuovo percorso di formazione e prova.

Non sono quindi dovuti, ai fini di un percorso che non deve essere ripetuto, i requisiti dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica, né le 50 ore di formazione previste per i docenti effettivamente sottoposti all’anno di prova.

Non devono inoltre essere nuovamente attivati gli adempimenti propri del percorso: nomina del tutor, peer to peer, bilancio delle competenze, portfolio professionale INDIRE, attività formative e valutazione finale da parte del Comitato di valutazione.

Il docente resta pertanto nella condizione di personale già confermato in ruolo, senza che il semplice cambio tra posto comune e sostegno nello stesso grado comporti una nuova procedura valutativa.

Cosa deve fare il docente

Dal punto di vista operativo è consigliabile comunicare tempestivamente alla scuola di destinazione di avere già superato positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di istruzione.

Alla dichiarazione può essere allegato, se disponibile, il decreto di conferma in ruolo o altra documentazione presente nel fascicolo personale.

La comunicazione serve soprattutto a evitare errori amministrativi, come l’assegnazione di un tutor o l’inserimento del docente tra il personale tenuto ad aprire il percorso INDIRE.

Non si tratta però di una concessione discrezionale del dirigente scolastico: quando ricorrono le condizioni previste dalle disposizioni ministeriali, l’esonero deriva direttamente dalla situazione giuridica del docente.

Il principio da ricordare

La regola può essere sintetizzata in modo semplice: chi ha già superato positivamente l’anno di prova nello stesso grado di istruzione non deve ripeterlo per il solo passaggio tra posto comune e sostegno.

Il discrimine fondamentale è quindi il grado di scuola. Se questo resta invariato, e il precedente periodo di prova è stato regolarmente superato, le indicazioni ministeriali prevedono espressamente l’esonero dal nuovo percorso.

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