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Legge 104 e trasferimenti nella scuola: cosa succede se l’assistito muore dopo la mobilità

Se il familiare assistito muore quando i movimenti sono già stati pubblicati, il trasferimento ottenuto con la precedenza della legge 104 non viene automaticamente annullato. Un principio che può assumere rilievo anche per docenti e ATA, ma con alcune importanti distinzioni

Il momento del decesso è decisivo

Il caso riguarda un dirigente scolastico che ottiene il trasferimento avvalendosi della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/1992. Dopo la pubblicazione dei movimenti e la conclusione della procedura, il familiare assistito muore.

È proprio la collocazione temporale dell’evento a fare la differenza. Se, quando l’Amministrazione doveva verificare il requisito, il familiare era in vita e l’assistenza effettivamente prestata, la dichiarazione era veritiera e la precedenza aveva già svolto la propria funzione.

Il successivo decesso costituisce quindi un fatto sopravvenuto: non rende retroattivamente falsa la dichiarazione originaria e non determina, da solo, la cancellazione del movimento.

Anche l’art. 75 del d.P.R. 445/2000 collega la decadenza dai benefici alla non veridicità della dichiarazione, situazione diversa dalla perdita successiva di un requisito che esisteva quando era stato dichiarato.

Trasferimento e benefici 104 non sono la stessa cosa

Il decesso deve comunque essere comunicato all’Amministrazione. L’art. 33, comma 7-bis, della legge 104/1992 prevede infatti la decadenza dai diritti quando vengono meno le condizioni per la loro legittima fruizione.

Devono quindi cessare permessi, congedi e gli altri benefici assistenziali ancora in corso.

Diverso è il trasferimento già perfezionato. La Cassazione, con la sentenza n. 34090 del 6 dicembre 2023, richiamata nel documento, ha valorizzato il principio secondo cui il venir meno sopravvenuto del presupposto non comporta necessariamente la cancellazione retroattiva di una situazione già consolidata.

Il principio vale anche per docenti e ATA?

È questo l’aspetto più interessante. Il medesimo ragionamento può essere richiamato anche per i trasferimenti territoriali di docenti e personale ATA, quando la 104 opera come precedenza all’interno della procedura di mobilità.

Se il requisito era valido nei termini previsti e il trasferimento è stato già definito e pubblicato, il decesso successivo dell’assistito non dovrebbe comportare automaticamente il rientro nella precedente sede.

Non si può però trasformare questo principio in una regola assoluta valida per qualsiasi movimento nella scuola. Occorre sempre verificare la disciplina della specifica procedura. Particolare cautela va quindi utilizzata per assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e altri istituti temporanei, nei quali il requisito assistenziale può avere una funzione diversa.

La regola fondamentale resta dunque temporale: se il decesso interviene prima della conclusione delle operazioni può incidere sulla precedenza; se interviene dopo il perfezionamento del trasferimento, cessano i benefici assistenziali ancora in corso, ma non scatta automaticamente la perdita della nuova sede.

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