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Art. 47 CCNL e supplenze da GPS: la guida pratica per docenti di ruolo

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Sei di ruolo ma vuoi accettare una supplenza dalle GPS? Ecco come funziona l’articolo 47 del CCNL: requisiti, passaggi da seguire e cosa succede alla tua sede di titolarità


Partiamo da una situazione che in questi giorni sta vivendo tantissimi colleghi.

Hai presentato domanda di assegnazione provvisoria, sperando di ottenere una sede più vicina a casa, ma la risposta è stata negativa, posti disponibili non ce n’erano. A questo punto, però, hai ancora una carta da giocare.

Se avevi compilato anche l’istanza per le 150 preferenze dalle GPS, potresti essere individuato dall’algoritmo per una supplenza annuale o fino al termine delle lezioni.

La domanda che ci arriva più spesso in redazione è sempre la stessa: Ma se accetto, che fine fa il mio posto di ruolo?. La risposta breve è: il tuo posto è al sicuro. Quella più lunga la trovi qui sotto.

Chi può accettare una supplenza da GPS se è di ruolo

Non tutti i docenti a tempo indeterminato possono accedere a questa possibilità. Prima di fare qualsiasi calcolo, verifica di rientrare in tutti questi requisiti:

  • Hai superato l’anno di prova. L’art. 47 si applica solo a chi ha completato con esito positivo il periodo di formazione e prova, come previsto dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017. Se sei ancora in anno di prova, questa strada non è percorribile.
  • La supplenza è su una classe di concorso o un grado diverso dal tuo. Questo è il punto su cui si fanno più errori. Non puoi accettare una supplenza sulla stessa materia o sullo stesso tipo di posto per cui sei in ruolo. Esempio pratico: se sei titolare su A012 nella scuola secondaria di secondo grado, puoi accettare una supplenza su A022 (lettere alle medie) o su un posto di sostegno, ma non su un’altra cattedra di A012.
  • La cattedra deve essere al 31 agosto o al 30 giugno. Supplenze brevi o saltuarie non rientrano in questa disciplina.
  • Attenzione se sei stato immesso da GPS sostegno. Per i colleghi entrati in ruolo tramite le procedure straordinarie da GPS su sostegno, la norma prevede un vincolo ulteriore: devi aver maturato almeno tre anni di servizio effettivo nella scuola di assunzione prima di poter accettare supplenze in un altro ruolo.

Come funziona nella pratica: i 3 passaggi da seguire

Se l’algoritmo del Ministero ti individua per una supplenza tra le preferenze che hai espresso, ecco cosa devi fare concretamente.

Passo 1 – L’assegnazione è automatica. Non devi fare nulla per “accettare” nel senso tradizionale del termine. Una volta che il sistema ministeriale elabora le graduatorie e ti colloca su una sede, l’attribuzione dell’incarico avviene d’ufficio.

Passo 2 – Chiedi l’aspettativa alla tua scuola di titolarità. Questo è il passaggio più importante e va fatto subito, senza perdere tempo. Devi inviare alla segreteria della scuola dove sei titolare una domanda di aspettativa non retribuita per accettazione di incarico a tempo determinato, citando espressamente l’articolo 47 del CCNL 2019-2021. La durata dell’aspettativa coincide con la scadenza del contratto che ti è stato assegnato: fino al 30 giugno se la cattedra è al termine delle lezioni, fino al 31 agosto se è annuale. Un consiglio pratico: manda la richiesta via PEC o protocollo, così hai traccia certa della data di presentazione.

Passo 3 – Prendi servizio nella nuova scuola. Presentati nell’istituto che ti è stato assegnato nella data indicata dal provvedimento, firma il contratto a tempo determinato e inizia a lavorare. Da quel momento, per tutta la durata dell’incarico, si applicano le regole contrattuali del personale a tempo determinato, ferie e permessi compresi.

Cosa succede alla tua sede di titolarità (e al tuo stipendio)

Qui arriviamo al cuore delle preoccupazioni. Andiamo con ordine.

Il posto è conservato per tre anni. La legge ti garantisce la titolarità della sede di provenienza per un massimo di tre anni scolastici complessivi. Significa che puoi ripetere l’operazione per più anni, ma il contatore non può superare il triennio. Se nel frattempo ottieni una nuova sede tramite mobilità, il conteggio riparte da zero.

Lo stipendio segue il contratto a termine.Durante la supplenza, la tua retribuzione mensile sarà quella prevista per i contratti a tempo determinato, non quella del ruolo. È un aspetto da mettere in conto, soprattutto se hai scatti di anzianità maturati.

L’anzianità non si perde. Questa è la buona notizia. Il servizio che presti durante la supplenza viene interamente riconosciuto ai fini dell’anzianità giuridica e della progressione nelle fasce stipendiali. Quando tornerai nella tua sede di ruolo, il periodo trascorso in supplenza varrà come se non ti fossi mai mosso.

Da tenere a mente

  • La domanda delle 150 preferenze va presentata entro i termini stabiliti dal Ministero, di solito in estate. Se non l’hai fatta, non puoi essere individuato.
  • L’aspettativa ex art. 47 è non retribuita dalla scuola di titolarità, ma ovviamente percepisci lo stipendio dalla scuola dove presti servizio.
  • Se hai dubbi sulla classe di concorso o sul grado di istruzione, confrontati con la segreteria della tua scuola o con un sindacato prima di prendere decisioni. Meglio un controllo in più che un errore che potrebbe costare caro.

In definitiva, l’articolo 47 è uno strumento pensato proprio per situazioni come la tua: ti dà la possibilità di avvicinarti a casa o di cambiare contesto senza mettere a rischio il posto fisso. L’importante è conoscere le regole, muoversi nei tempi giusti e non dimenticare la domanda di aspettativa.

Buon anno scolastico a tutti.


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