La legge 104 non dà un diritto automatico a evitare i pomeriggi, ma scuola e datore di lavoro devono valutare accomodamenti ragionevoli. Cassazione e Corte UE rafforzano le tutele dei genitori caregiver
Per il personale ATA e, più in generale, per i lavoratori caregiver di figli con disabilità grave, la turnazione non può essere applicata automaticamente ignorando le esigenze di assistenza familiare. La tutela assume particolare rilievo quando il figlio ha meno di 12 anni, fascia d’età per la quale il D.Lgs. 151/2001 prevede anche specifiche misure di conciliazione e assistenza.
La legge 104/1992 non attribuisce un diritto assoluto a scegliere il turno del mattino. Tuttavia, quando il lavoratore documenta la necessità di assistere il figlio con disabilità grave nelle ore pomeridiane, il datore deve valutare concretamente una diversa collocazione dell’orario come possibile “accomodamento ragionevole”.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza dell’11 settembre 2025, causa C-38/24 Bervidi. La Corte ha chiarito che la tutela contro la discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si estende anche al lavoratore che assiste un figlio disabile, pur non essendo egli stesso disabile. Il datore deve quindi prendere in considerazione soluzioni organizzative ragionevoli, salvo che comportino un onere sproporzionato.
Su questa linea si è pronunciata la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9104 del 10 aprile 2026. Il caso riguardava una madre caregiver che chiedeva un turno fisso mattutino. Per la Suprema Corte non sono sufficienti soluzioni temporanee protratte nel tempo né il semplice richiamo alla normale turnazione: occorre verificare soluzioni stabili e compatibili con l’assistenza, mentre spetta al datore dimostrare l’eventuale onere organizzativo o economico sproporzionato.
Il Tribunale di Rimini, con decreto del 29 giugno 2026, R.G. 793/2026, ha poi applicato questi principi ordinando l’assegnazione stabile al turno del mattino a una lavoratrice caregiver di un figlio minore con disabilità, ritenendo discriminatorio il rifiuto in assenza di adeguate ragioni organizzative.
Per il personale ATA esiste inoltre una tutela contrattuale specifica. L’art. 64, comma 2, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce che i dipendenti nelle situazioni previste dalla legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001, se lo richiedono, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. L’art. 66 precisa che alla turnazione si ricorre quando le altre forme di orario ordinario non sono sufficienti a garantire il servizio.
Si aggiungono l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, che impone alle pubbliche amministrazioni di evitare discriminazioni e favorire forme flessibili in presenza di situazioni familiari meritevoli di tutela, e l’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003 sugli accomodamenti ragionevoli.
La conseguenza è importante: il dirigente scolastico non è obbligato ad accogliere automaticamente ogni richiesta di turno mattutino, ma non può respingerla con formule generiche come “esigenze di servizio” o “tutti devono turnare”. Il diniego deve poggiare su esigenze concrete e dimostrare che la soluzione richiesta non è praticabile senza un sacrificio organizzativo sproporzionato. Per i caregiver di figli minori con disabilità grave la valutazione deve quindi essere individuale e sostanziale, non meramente formale.
Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI
Segui il nostro canale
Segui la nostra pagina
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
👉 YOUTUBE
Segui il nostro Canale
👉 TELEGRAM
