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Servizio nelle scuole paritarie, nuovo stop della Cassazione: niente riconoscimento per carriera e mobilità

L’ordinanza n. 24243/2026 conferma l’orientamento contrario all’equiparazione del servizio pre-ruolo svolto nelle paritarie con quello prestato nelle scuole statali. Sulla stessa linea Corte costituzionale e Corte di Giustizia UE

Nuova pronuncia della Corte di Cassazione sul riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie. Con l’ordinanza n. 24243 del 30 luglio 2026, la Suprema Corte conferma l’orientamento secondo cui il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo presso una scuola paritaria non può essere automaticamente equiparato a quello prestato nella scuola statale, né ai fini della ricostruzione di carriera né, in linea generale, ai fini della mobilità.

Dal primo grado alla Cassazione

La controversia nasce dal ricorso di un docente che chiedeva la valutazione del servizio svolto presso istituti paritari. In primo grado la domanda era stata parzialmente accolta, riconoscendo il servizio nei limiti dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 e anche ai fini della mobilità. La Corte d’Appello aveva però ribaltato la decisione, escludendo l’equiparazione tra servizio statale e paritario.

La Cassazione conferma sostanzialmente questa impostazione: manca una disposizione legislativa che consenta di estendere in via generale alle scuole paritarie il regime previsto dall’art. 485 per il servizio riconoscibile nella scuola statale.

Non si tratta, peraltro, di un orientamento nuovo. Già con l’ordinanza n. 32576/2023, la Sezione Lavoro della Cassazione aveva stabilito che, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti statali, il servizio pre-ruolo nelle paritarie non è riconoscibile proprio per la diversa natura dello status giuridico del personale e per l’assenza di una norma che ne disponga l’equiparazione.

Essere parte del sistema nazionale non significa piena equiparazione

La questione è particolarmente delicata perché la legge n. 62/2000 stabilisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Le paritarie svolgono dunque un servizio pubblico e devono rispettare precisi requisiti organizzativi e didattici.

Questo, tuttavia, secondo la giurisprudenza, non comporta una completa assimilazione dei rapporti di lavoro.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485, sottolineando le differenze esistenti, soprattutto nei sistemi di selezione e reclutamento del personale. L’assimilazione tra scuola statale e paritaria, ha chiarito la Consulta, resta quindi soltanto parziale e spetta al legislatore stabilirne forme e limiti.

Anche la Corte di Giustizia UE chiude all’equiparazione automatica

A rafforzare ulteriormente questo orientamento è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 4 settembre 2025, causa C-543/23.

La Corte ha stabilito che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non impedisce a uno Stato membro di non conteggiare, ai fini dell’anzianità e della retribuzione nella scuola statale, il servizio precedentemente svolto presso istituzioni scolastiche non organizzate dallo Stato, anche quando queste siano equiparate alle scuole statali sotto altri profili.

La differenza di trattamento, infatti, non dipende dalla natura a tempo determinato o indeterminato del precedente contratto, ma dal fatto che il servizio sia stato prestato all’interno o all’esterno dell’organizzazione scolastica statale.

Anche il vigente CCNI Mobilità 2025/2028 collega la valutazione di diverse tipologie di servizio pre-ruolo alla loro riconoscibilità ai fini della carriera.

Il quadro che emerge è quindi sempre più netto: salvo specifiche fattispecie espressamente previste dalla normativa, il servizio nelle scuole paritarie non può essere fatto valere automaticamente come servizio statale per ottenere maggiore anzianità economica o punteggio nella mobilità. Un eventuale cambiamento generale, alla luce dell’orientamento ormai consolidato dei giudici nazionali ed europei, dovrebbe passare principalmente attraverso un intervento del legislatore.

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