Quando l’audizione è equiparata a servizio e quando si deve fruire di ferie o permessi: norme, circolari e pareri ARAN
Testimonianza in giudizio: quali regole per i lavoratori della Scuola?
Essere chiamati a rendere una testimonianza davanti a un’autorità giudiziaria è un obbligo civico che, per i dipendenti pubblici e, quindi, anche per il personale della scuola, risponde alle regole contrattuali tipiche sulle assenze dal servizio.
È importante ricordare — come ribadito anche dall’ARAN — che non esiste un permesso speciale “per citazione a testimoniare”: la giustificazione dell’assenza avviene utilizzando le modalità contrattuali già previste.
Lo stesso principio è riportato nelle Circolari n. 7 ed 8 del 2008 della Funzione Pubblica, che hanno chiarito l’applicazione dell’art. 71 del D.L. 112/2008.
Fatta questa doverosa premessa si può dunque distinguere tra:
1 – Testimonianza resa a favore o per conto dell’amministrazione
Se il lavoratore è citato in giudizio per fatti inerenti l’attività lavorativa e la deposizione è svolta per conto o nell’interesse dell’amministrazione, la regola è semplice: il tempo impiegato è considerato servizio effettivo.
Questo significa che non serve fare domanda di ferie o di permesso: l’assenza è giustificata come se il lavoratore fosse in servizio ordinario. L’unico onere a carico del dipendente è comunicare tempestivamente l’impegno e presentare copia della convocazione.
A ribadire questo principio sono intervenute anche la Circolare n. 7 del 2008 e la Circolare n. 8 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, le quali chiariscono che non esiste una tipologia di permesso “ad hoc” per la citazione a testimoniare, ma si utilizza il regime ordinario di assenza solo quando la testimonianza non è resa nell’interesse dell’ente.
2 – Testimonianza resa per fini privati
Diverso è il caso in cui il dipendente sia citato a testimoniare in un procedimento che non riguarda l’attività dell’amministrazione, come per esempio una causa tra privati, un processo civile o penale di natura personale o familiare.
In queste circostanze, l’assenza non è riconducibile a motivi di servizio: pertanto il tempo trascorso in tribunale dovrà essere coperto attraverso:
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ferie ordinarie;
-
permessi a recupero orario;
-
oppure permessi retribuiti per motivi personali, come previsto dai CCNL vigenti (in particolare dal CCNL del 29 novembre 2007 e dal CCNL del 19 aprile 2018).
In pratica, l’interessato dovrà programmare l’assenza con congruo anticipo, compatibilmente con le esigenze di servizio, e imputarla a una delle forme di assenza giustificata già previste.
Testo integrale del parere ARAN
“Al riguardo questa Agenzia ritiene utile evidenziare che non vi sono norme contrattuali che prevedono un permesso specifico “per citazione a testimoniare”. Fatta questa premessa occorre fare una distinzione:
− nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell’amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite;
− nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell’interesse dell’amministrazione l’assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.
Per completezza si richiamano anche le circolari n. 7 ed 8 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, fornendo chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n. 112/08, riportano “Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).”
Conclusioni
Quando si è citati a testimoniare, è bene informarsi per tempo sul tipo di procedimento, valutare se l’interesse sia o meno dell’amministrazione e concordare con l’ufficio del personale l’inquadramento dell’assenza. Solo così si eviteranno contestazioni e malintesi sulla gestione delle giornate di servizio.
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