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Condotta antisindacale a scuola, Tribunale condanna l’istituto: “Riaprire la contrattazione sul Fondo”

Il giudice del Lavoro di Caltagirone accoglie il ricorso di Cobas e Snals: la scuola dovrà riprendere il confronto con i sindacati secondo correttezza e buona fede. Spese processuali per 2.610 euro

Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone ha riconosciuto la condotta antisindacale dell’Istituto comprensivo “Arcoleo-Da Feltre”, accogliendo il ricorso promosso da Cobas e Snals. Al centro della controversia, la gestione della contrattazione integrativa e delle risorse destinate a remunerare le attività aggiuntive del personale.

Secondo quanto ricostruito nel provvedimento del 22 agosto 2026, la dirigenza avrebbe ostacolato il regolare svolgimento delle trattative, nonostante le ripetute richieste delle organizzazioni sindacali di conoscere una proposta puntuale sulla destinazione delle somme disponibili. La scuola avrebbe comunicato sostanzialmente il totale delle risorse, senza però presentare una proposta che consentisse di individuare con chiarezza la loro destinazione.

Fondo d’Istituto, cosa prevede il CCNL

Il punto è particolarmente rilevante perché il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, all’articolo 30, stabilisce che a livello di singola scuola sono oggetto di contrattazione i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi, oltre ai criteri per l’attribuzione di ulteriori compensi accessori al personale docente e ATA. Non è quindi sufficiente una semplice informazione sull’ammontare complessivo delle somme: sulle materie riservate alla contrattazione deve svolgersi un effettivo confronto negoziale.

Il giudice ha ordinato alla scuola di cessare la condotta antisindacale, di non reiterarla e di riaprire il tavolo negoziale, proseguendo le trattative secondo i principi di correttezza e buona fede. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 2.610 euro di spese processuali, oltre agli oneri di legge, e alla pubblicazione del provvedimento nella bacheca sindacale dell’istituto.

La decisione si inserisce nella tutela prevista dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che consente al giudice di ordinare la cessazione dei comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale e la rimozione dei loro effetti.

Per Cobas e Snals il pronunciamento rappresenta un risultato importante per il ripristino di corrette relazioni sindacali. Il principio che emerge supera però il singolo caso: l’autonomia e i poteri del dirigente scolastico non possono estendersi alle materie che il contratto collettivo affida espressamente alla negoziazione con RSU e organizzazioni sindacali.

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