La proposta Furfaro prevede assenze scolastiche fuori dal computo della frequenza e fino a tre giorni mensili di astensione dal lavoro con retribuzione al 100%. Il testo è stato assegnato alla Commissione Affari sociali, ma non è ancora legge
Tre giorni al mese di congedo mestruale per le lavoratrici e altrettanti giorni di assenza “protetta” per le studentesse che soffrono di dismenorrea particolarmente dolorosa. È quanto prevede la proposta di legge A.C. 1523, presentata alla Camera il 31 ottobre 2023 dal deputato Marco Furfaro e dedicata all’“Introduzione del congedo mestruale per le studentesse e le donne lavoratrici che soffrono di dismenorrea”.
Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla XII Commissione Affari sociali nell’aprile 2026, dopo essere rimasto per oltre due anni in attesa di calendarizzazione. È però necessario precisare un punto: il congedo mestruale non è oggi un diritto previsto dalla legislazione nazionale italiana. L’assegnazione alla Commissione rappresenta un passaggio dell’iter parlamentare e non significa che la proposta sia già stata approvata.
Cos’è la dismenorrea
La dismenorrea è il dolore associato alle mestruazioni, generalmente caratterizzato da crampi nella parte inferiore dell’addome, talvolta irradiati alla schiena e alle cosce. L’Istituto superiore di sanità ricorda che, mentre per molte donne il disturbo è lieve o comunque gestibile, in altri casi il dolore può essere così intenso da limitare per alcuni giorni le normali attività quotidiane.
La relazione che accompagna la proposta di legge cita studi secondo i quali nel 5-15% delle donne con dismenorrea i crampi raggiungono un’intensità tale da interferire con le attività quotidiane e determinare assenze da scuola o dal lavoro.
Studentesse: fino a tre giorni che non pesano sulla frequenza
Per la scuola la parte centrale è contenuta nell’articolo 2. La studentessa affetta da dismenorrea o da altri sintomi che rendano il ciclo particolarmente doloroso e incompatibile con la regolare frequenza delle lezioni avrebbe diritto ad assentarsi per non più di tre giorni al mese.
La novità più importante è che queste assenze non sarebbero computate ai fini dell’obbligo di frequenza. Il tema è particolarmente rilevante nella scuola secondaria, dove per la validità dell’anno scolastico è normalmente richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste.
Per ottenere il beneficio, all’inizio di ogni anno scolastico dovrebbe essere presentata al dirigente scolastico una certificazione del medico curante. Per ogni singola assenza resterebbe comunque necessaria la normale giustificazione della famiglia, se la studentessa è minorenne, o dell’interessata se maggiorenne. Le modalità operative dovrebbero poi essere definite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito entro 60 giorni dall’eventuale entrata in vigore della legge.
Lavoratrici: tre giorni al mese con retribuzione al 100%
L’articolo 3 interviene invece sul lavoro. La lavoratrice che, a causa della dismenorrea o di altri sintomi particolarmente dolorosi, non riesca a svolgere le normali mansioni giornaliere avrebbe diritto ad assentarsi per massimo tre giorni al mese.
Il testo riconosce per queste giornate una contribuzione piena e un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera. L’assenza, inoltre, non sarebbe assimilata alla normale malattia e la relativa indennità non potrebbe essere cumulata o conteggiata economicamente e contributivamente nell’indennità di malattia.
La certificazione medica dovrebbe essere consegnata al datore di lavoro entro il 30 gennaio di ogni anno oppure, in caso di nuova assunzione, entro sette giorni dall’inizio del rapporto.
La formulazione della proposta comprende rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, full time e part time, a tempo determinato e indeterminato. Non viene operata una distinzione tra lavoratrici pubbliche e private: se il testo venisse approvato nella formulazione attuale, la tutela sarebbe quindi destinata a interessare anche le dipendenti della scuola, ferma restando la necessità di definire le modalità applicative attraverso il previsto decreto ministeriale.
Informazione e prevenzione nelle scuole
Il provvedimento non si limita alle assenze. L’articolo 4 affida a Regioni e Province autonome il compito di promuovere, anche attraverso aziende sanitarie ed enti del Terzo settore, campagne informative nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
L’obiettivo è aumentare la conoscenza delle disfunzioni del ciclo mestruale, dei percorsi diagnostici e delle possibili cure, ma anche combattere stereotipi e pregiudizi che possono determinare disparità di trattamento.
I 10 milioni previsti dal testo dovranno essere aggiornati?
La proposta originaria individua una copertura massima di 10 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2023. È una previsione che risente evidentemente della data in cui il testo è stato presentato. Qualora l’iter parlamentare proseguisse nel 2026, le disposizioni finanziarie dovrebbero necessariamente essere valutate e coordinate con l’attuale quadro di bilancio.
È uno degli aspetti che potranno essere modificati durante l’esame parlamentare: fino all’approvazione definitiva, infatti, numero dei giorni, requisiti, certificazioni, copertura economica e platea dei beneficiari possono ancora cambiare.
La Spagna ha già introdotto una tutela, ma funziona diversamente
Il precedente europeo più importante è quello della Spagna, che nel 2023 ha introdotto una specifica situazione di incapacità temporanea collegata alla cosiddetta “menstruación incapacitante secundaria”. La legislazione spagnola la collega però a una dismenorrea derivante da una patologia precedentemente diagnosticata.
Anche il trattamento economico è diverso dalla proposta italiana: la Seguridad Social prevede, per questa particolare incapacità temporanea, l’erogazione del sussidio a carico della previdenza sociale fin dal primo giorno, con il 60% della base regolatrice dal primo al ventesimo giorno e il 75% successivamente. Non si tratta quindi dello stesso modello del 100% della retribuzione previsto dall’A.C. 1523.
Congedo mestruale: cosa succede adesso
La proposta riapre un confronto che coinvolge contemporaneamente salute, scuola, lavoro e parità di trattamento. L’elemento più innovativo, soprattutto per il mondo dell’istruzione, sarebbe il riconoscimento normativo della dismenorrea severa come condizione capace di giustificare specificamente l’assenza senza incidere sul requisito della frequenza scolastica.
Per il momento, tuttavia, non cambia nulla per studentesse e lavoratrici: si tratta di una proposta parlamentare e non di una legge in vigore. Sarà l’iter nelle Commissioni e, successivamente, nelle due Camere a stabilire se e con quali modifiche il congedo mestruale potrà entrare nell’ordinamento italiano.
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