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Il tempo mensa è parte integrante dell’attività educativa: ecco perché docenti e ATA hanno diritto al pasto gratuito.
Mensa scolastica, il pasto gratuito spetta a chi è in servizio: cosa dice la normativa
Molti dirigenti scolastici continuano a negare il pasto gratuito a docenti e collaboratori scolastici impegnati durante la refezione, sostenendo che non ne abbiano diritto. Tuttavia, la normativa, il contratto collettivo e la giurisprudenza chiariscono con precisione che il tempo mensa è parte integrante dell’attività educativa e che chi è in servizio in quel momento ha diritto a consumare gratuitamente il pasto.
Il tempo mensa è “tempo scuola”
Il Ministero dell’Istruzione lo ha chiarito sin dal 2002. La nota MIUR prot. n. 1845 del 4 ottobre 2002 afferma infatti che:
“Il tempo dedicato alla mensa è a tutti gli effetti tempo scuola e parte integrante del progetto educativo e formativo.”
Questo principio è stato confermato più volte, da ultimo con la nota MIUR prot. n. 2270 del 9 dicembre 2019, nella quale si ribadisce che la refezione scolastica fa parte del tempo scuola e deve essere esplicitamente inserita nel PTOF.
Il personale docente e ATA presente durante il pasto, dunque, non è in pausa ma in servizio effettivo, con compiti di assistenza, vigilanza e continuità educativa.
Cosa prevede il CCNL per docenti e ATA
Il diritto al pasto gratuito è disciplinato in modo preciso dall’articolo 21 del CCNL Scuola 2006-2009, tuttora valido nella parte normativa.
Ecco il testo completo:
Art. 21 – Individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita
“1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa.
3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del D.Lgs. n. 297/1994.
5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.”
“L’insegnamento comprende anche la vigilanza sugli alunni durante il tempo mensa.”
Il successivo art. 28, comma 5 del CCNL Scuola 2007 aggiunge:
Ciò significa che chi presta servizio durante la refezione è in orario di lavoro e non in pausa, e quindi deve poter usufruire del pasto, così come avviene in tutte le attività lavorative che prevedono un servizio continuativo a contatto con l’utenza.
La giurisprudenza conferma: non è un “benefit”, ma uno strumento di lavoro
La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 38/2006, ha chiarito che:
“Il pasto agli insegnanti impegnati nel tempo mensa non costituisce trattamento di favore, ma è funzionale allo svolgimento del servizio educativo.”
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 ha stabilito che:
“Il servizio mensa è parte del tempo scuola, in quanto condivide le finalità educative proprie del progetto formativo di cui esso è parte.”
Più recentemente, con l’ordinanza n. 2844/2025, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che:
“Il diritto al pasto gratuito sussiste per il personale in servizio durante la refezione, ma non si estende automaticamente al ‘pasto completo’ con tutte le portate; l’erogazione deve essere proporzionata alle esigenze di servizio e all’organizzazione scolastica.”
Tali orientamenti sono coerenti con numerose sentenze del Giudice del Lavoro (Tribunali di Firenze, 2005; Milano, 2012), che riconoscono al personale ATA e docente impegnato in mensa il diritto al pasto gratuito o, in alternativa, al rimborso equivalente, quando la scuola non dispone del servizio per gli adulti.
Il diritto anche per i collaboratori scolastici
Il personale ATA non va escluso: i collaboratori scolastici che svolgono vigilanza, assistenza e pulizia durante la mensa sono in servizio effettivo e pertanto devono essere ammessi al pasto gratuito, come previsto dall’art. 21, comma 5 del CCNL.
Negare tale diritto rappresenterebbe una disparità di trattamento, contraria ai principi di parità e correttezza contrattuale sanciti dall’art. 51, comma 10 del CCNL 2018.
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