Congedo fino a 24 mesi, 10 ore di permesso retribuito in più e priorità per lo smart working

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, è entrata in vigore la Legge 18 luglio 2025, n. 106 (clicca qui per scaricare il testo), che introduce importanti misure di tutela per i lavoratori dipendenti – sia pubblici che privati – affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La normativa stabilisce nuovi diritti in materia di conservazione del posto di lavoro, permessi per visite e cure mediche e priorità per il lavoro agile.

Chi ha diritto alle nuove tutele

Sono destinatari delle misure:

  • I lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da:

    • malattie oncologiche;

    • malattie croniche o invalidanti, anche rare;

    • che comportino un’invalidità pari o superiore al 74%;

  • I genitori lavoratori di figli minorenni affetti da queste stesse patologie.

 

1. Congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto

L’art. 1 della legge consente ai lavoratori interessati di richiedere:

  • un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi;

  • senza retribuzione e senza possibilità di svolgere altra attività lavorativa;

  • il posto di lavoro è conservato, ma il periodo non è utile né ai fini dell’anzianità né per la pensione;

  • è possibile riscattare il periodo ai fini previdenziali tramite contributi volontari.

Il congedo decorre dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata spettanti a qualsiasi titolo. Restano salve eventuali disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

Certificazione: deve essere rilasciata dal medico curante o da uno specialista di struttura pubblica o privata accreditata.

 

Lavoro agile

Alla fine del congedo, se compatibile con la mansione, il lavoratore ha diritto prioritario al lavoro agile.

 

2. 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per visite ed esami

L’art. 2 riconosce 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per:

  • visite mediche,

  • esami strumentali e analisi cliniche,

  • cure mediche frequenti.

Requisiti:

  • Invalidità pari o superiore al 74%;

  • Malattia oncologica (fase attiva o follow-up precoce), cronica o invalidante;

  • Prescrizione medica da MMG o specialista del SSN o convenzionato.

Destinatari:

  • Il lavoratore stesso;

  • Il genitore di figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche.

Retribuzione:

  • Le 10 ore aggiuntive sono indennizzate come malattia per gravi patologie.

  • Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata con conguaglio INPS.

  • Nel settore pubblico, è prevista anche la sostituzione del personale scolastico (docenti e ATA) attraverso il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, incrementato per questo scopo.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

 

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