Tutte le novità nella bozza della Legge di Bilancio 2026

Più tutele per i genitori lavoratori: da 5 a 10 giorni di permesso e fino ai 14 anni del figlio

La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce un cambiamento atteso da tempo: raddoppiano i giorni di permesso per malattia del figlio e si estende l’età del bambino per cui è possibile usufruirne.
Si tratta di una modifica al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che interviene sull’articolo 47, comma 2, portando i giorni di assenza da 5 a 10 e l’età del figlio da 8 a 14 anni.
Un intervento semplice ma di forte impatto sociale, che interessa migliaia di lavoratori del settore pubblico e privato, in particolare del comparto scuola, dove la gestione dei tempi familiari rappresenta una delle sfide quotidiane più complesse.

Il quadro normativo attuale

Attualmente, il D.Lgs. 151/2001 prevede che ciascun genitore lavoratore possa assentarsi dal lavoro:

  • per tutta la durata della malattia del figlio fino ai 3 anni di età (art. 47, comma 1);
  • per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, in modo alternato, se il figlio ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni (art. 47, comma 2).

Durante tali periodi di assenza, il lavoratore non percepisce retribuzione, ma i giorni sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici.
La norma, immutata da oltre vent’anni, non riflette più la realtà familiare contemporanea, in cui la necessità di assistenza non termina con la scuola primaria, ma si protrae spesso anche durante l’adolescenza.

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

La nuova bozza di Legge di Bilancio interviene proprio sul comma 2 dell’articolo 47 del D.Lgs. 151/2001, prevedendo due modifiche fondamentali:

  1. Le parole «nel limite di cinque giorni» vengono sostituite con «nel limite di dieci giorni»;
  2. Le parole «di età compresa tra i tre e gli otto anni» vengono sostituite con «di età compresa tra i tre e i quattordici anni».

In sostanza:

  • ciascun genitore potrà usufruire fino a 10 giorni all’anno di permesso non retribuito per la malattia del figlio;
  • il beneficio sarà riconosciuto fino ai 14 anni di età del minore, anziché fino agli 8;
  • i giorni restano alternativi tra madre e padre, quindi non cumulabili;
  • rimane valida la copertura contributiva figurativa, senza interruzioni nell’anzianità di servizio.
Parametro Regime attuale Nuova proposta (Legge di Bilancio 2026)
Giorni di permesso per malattia del figlio 5 giorni all’anno per ciascun genitore 10 giorni all’anno per ciascun genitore
Età del figlio fino a 8 anni fino a 14 anni
Fruizione Alternativa tra i genitori Alternativa tra i genitori
Retribuzione Non retribuito Non retribuito
Copertura previdenziale Contribuzione figurativa Contribuzione figurativa

Queste modifiche si inseriscono in un quadro di più ampio intervento sul sistema dei congedi parentali, finalizzato ad aggiornare le tutele per la genitorialità e favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Congedo parentale: estensione fino ai 14 anni di età del figlio

La manovra 2026 prevede anche un aggiornamento del congedo parentale, regolato dagli articoli 32, 33, 34 e 36 del D.Lgs. 151/2001.
La principale novità riguarda l’estensione della finestra temporale entro cui è possibile fruirne: dagli attuali 12 anni fino ai 14 anni di vita del bambino.

Restano invariati:

  • la durata complessiva del congedo (10 mesi tra entrambi i genitori, elevabili a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi);
  • la retribuzione pari al 30% della retribuzione media giornaliera per i periodi fruiti entro i 12 anni, con una parte (i primi tre mesi) retribuita all’80% se utilizzata entro i 6 anni di età del figlio;
  • la possibilità di usufruirne in modo frazionato (a giorni o a ore), compatibilmente con le esigenze di servizio.

L’obiettivo è quello di armonizzare la normativa sui congedi e i permessi, riconoscendo che le esigenze di assistenza non si limitano alla prima infanzia, ma proseguono anche negli anni della scuola secondaria di primo grado.

Impatto concreto per il personale della scuola

Per il personale docente e ATA, la misura comporta effetti tangibili:

1. Maggiore flessibilità nella gestione familiare
Avere a disposizione 10 giorni di permesso all’anno significa poter affrontare con più serenità periodi di malattia dei figli, visite mediche o necessità improvvise, senza dover ricorrere a ferie o permessi retribuiti.

2. Estensione della tutela fino all’adolescenza
Molti lavoratori con figli in età scolare superiore agli 8 anni potranno finalmente usufruire del diritto all’assenza per malattia del figlio, fino ai 14 anni. Si tratta di un riconoscimento importante per famiglie in cui anche i figli più grandi hanno bisogno di assistenza diretta in caso di malattie, interventi o emergenze scolastiche.

3. Continuità previdenziale garantita
Pur non essendo retribuiti, i giorni di permesso restano coperti da contribuzione figurativa, quindi non comportano penalizzazioni né sul piano dell’anzianità di servizio né sul calcolo dei contributi pensionistici.

4. Effetti sull’organizzazione scolastica
Le istituzioni scolastiche dovranno adeguare regolamenti interni e sistemi di gestione delle assenze, aggiornando anche la documentazione per la rendicontazione e i registri delle presenze, al fine di assicurare un’applicazione uniforme della norma.

Le criticità da affrontare

Nonostante l’indubbio passo avanti, il testo in bozza lascia aperti alcuni nodi da sciogliere prima dell’approvazione definitiva:

  • Assenza di retribuzione: il permesso resta non retribuito. Per i lavoratori con redditi medio-bassi, questo aspetto rischia di ridurne l’effettiva fruibilità.
  • Alternatività tra i genitori: il limite di utilizzo “alternato” può rappresentare un ostacolo per le famiglie monoreddito o in cui uno dei due genitori non ha un rapporto di lavoro dipendente.
  • Mancanza di gradualità: la norma non distingue tra età del figlio e gravità della malattia. Sarebbe utile introdurre meccanismi flessibili o giornate aggiuntive per situazioni particolari.
  • Assenza di fruizione oraria: la possibilità di utilizzare i permessi su base oraria consentirebbe una gestione più realistica per chi lavora su turni o con orari ridotti, come nel caso di molti collaboratori scolastici o docenti part-time.

Proposte e possibili miglioramenti

  1. Prevedere una retribuzione parziale per almeno una parte dei giorni di permesso, anche in misura ridotta, così da rendere effettiva la tutela per tutte le categorie di lavoratori.
  2. Introdurre la fruizione oraria dei permessi per favorire la flessibilità e la compatibilità con gli orari scolastici.
  3. Riconoscere giornate aggiuntive per i genitori di figli con fragilità o patologie croniche.
  4. Semplificare le procedure amministrative, con moduli unificati e comunicazioni digitali standardizzate tra lavoratore, scuola e INPS.
  5. Armonizzare la disciplina con il CCNL Scuola, assicurando indicazioni operative chiare attraverso note ministeriali o circolari di accompagnamento.

La Legge di Bilancio 2026 segna un passo avanti nel riconoscimento dei diritti di cura e assistenza dei genitori lavoratori, in particolare di quelli del comparto scuola.

Il raddoppio dei giorni di permesso per la malattia dei figli e l’estensione dell’età fino ai 14 anni rappresentano una misura concreta di sostegno alle famiglie, che da anni chiedevano un adeguamento alle nuove esigenze sociali.

Resta però essenziale che il testo definitivo non si limiti a un ampliamento formale, ma garantisca un’applicazione realmente sostenibile.
La sfida ora passa alla fase parlamentare: i sindacati, le RSU e le organizzazioni rappresentative del personale scolastico avranno il compito di vigilare e proporre miglioramenti affinché la riforma non resti solo un annuncio, ma diventi una tutela effettiva, equa e inclusiva per tutti i lavoratori della scuola.