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Posizioni economiche ATA: le 20 ore di recupero vanno sempre riconosciute

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Le segreterie, non possono negare il riconoscimento delle 20 ore dei corsi per posizioni economiche ATA, anche se svolte durante le ferie: lo prevedono CCNL e decreto ministeriale.


Formazione ATA per le posizioni economiche: le ore devono essere riconosciute anche se svolte durante le ferie

In queste settimane in virtù dell’organizzazione per le festività natalizie, molte scuole stanno gestendo un flusso crescente di richieste da parte del personale ATA per il recupero delle 20 ore di formazione previste per la prima posizione economica. Purtroppo ci giunge notizia che diverse segreterie oppongono resistenze, arrivando a negare il riconoscimento delle ore svolte chiedendo addirittura rendicontazioni improprie. Una situazione che sta creando non pochi disagi, specialmente per chi tenta di conciliare impegni familiari e obblighi professionali.

La normativa, però, sul punto è chiara. E lascia poco spazio alle interpretazioni.

Una circolare che fissa tempi rigidi e chiarisce: La formazione è “servizio a tutti gli effetti”

La circolare ministeriale n. 34744 del 15 luglio 2025 ha programmato l’avvio dei corsi sulla piattaforma “Scuola Futura” in pieno periodo estivo:

  • dal 15 luglio per collaboratori e operatori scolastici;
  • dal 30 luglio per assistenti amministrativi e tecnici.

Il Ministero aveva stabilito che i percorsi dovevano concludersi entro 45 giorni dall’avvio. Inevitabile, quindi, che parte del personale allora, si trovavi in ferie già autorizzate, spesso programmate mesi prima. La sovrapposizione non dipendente dalla volontà degli ATA.

A fugare ogni dubbio è il quadro normativo vigente. L’articolo 36 del CCNL Scuola 2019/2021, comma 5, afferma che la partecipazione ai corsi di formazione:

“avviene, di norma, durante l’orario di servizio e, in ogni caso, fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.”

La stessa formula ricorre nel Decreto Ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024, dedicato alle posizioni economiche, che all’articolo 11 ribadisce:

“La frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.”

Due riferimenti normativi coerenti, che chiariscono e attribuiscono alla formazione lo stato giuridico di servizio, indipendentemente dal fatto che il lavoratore si trovi formalmente in servizio o in ferie.

Nessun automatismo può negare le 20 ore

Alla luce di queste disposizioni, non può essere introdotto alcun automatismo per cui un ATA non dovrebbe vedersi riconosciute le ore di formazione.

Ricordiamo poi che richiedere report dettagliati, prove aggiuntive o rendicontazioni non previste dalla normativa significa andare oltre quanto stabilito da legge e contratto. Le ore sono forfettarie, previste dal percorso formativo ministeriale, e il loro riconoscimento discende direttamente dalla partecipazione alla formazione.


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