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Presa di servizio differita a scuola: quando è possibile, come richiederla e quali effetti produce

Malattia, maternità, infortunio, dottorato, incompatibilità e cause di forza maggiore: tutti i casi in cui docenti e personale ATA possono rinviare l’assunzione in servizio

La presa di servizio può essere differita quando l’interessato è impossibilitato a presentarsi per una causa seria, documentata e non meramente dipendente dalla propria volontà.

La circolare ministeriale sulle supplenze 2026/27 richiama espressamente la possibilità di differire l’assunzione in servizio nei casi previsti dalla legge, indicando, a titolo esemplificativo:

  • malattia;
  • infortunio;
  • maternità;
  • altre situazioni giuridicamente tutelate.

Il differimento non opera automaticamente. L’interessato deve comunicare l’impedimento prima della scadenza fissata per la presa di servizio, salvo un’impossibilità assoluta, e chiedere formalmente all’Amministrazione di essere autorizzato ad assumere servizio in una data successiva.

Come presentare la richiesta

La richiesta dovrebbe essere inviata alla scuola assegnata e, quando opportuno, anche all’Ufficio scolastico che ha disposto la nomina.

È consigliabile indicare:

  • gli estremi del provvedimento di nomina;
  • la sede assegnata;
  • la data prevista per la presa di servizio;
  • il motivo dell’impedimento;
  • la durata presumibile;
  • la data proposta per l’assunzione effettiva;
  • la documentazione allegata;
  • un recapito immediatamente utilizzabile.

L’invio tramite PEC o protocollo permette di dimostrare data e contenuto della comunicazione. Una telefonata può essere utile per avvisare la scuola, ma non dovrebbe sostituire la richiesta scritta.

Differimento per malattia o infortunio

La malattia, il ricovero ospedaliero o l’infortunio possono costituire un giustificato motivo quando impediscono concretamente di raggiungere la sede.

Il certificato o la documentazione sanitaria devono essere trasmessi secondo le modalità comunicate dalla scuola. L’Amministrazione deve valutare la situazione e formalizzare il differimento.

Occorre distinguere tra:

  • rapporto già costituito, nel quale l’assenza è gestita come malattia secondo il contratto;
  • rapporto non ancora perfezionato, nel quale il rinvio può incidere sulla decorrenza economica.

Per la malattia insorta prima della costituzione del rapporto non può essere dato per scontato il diritto alla retribuzione dal 1° settembre. Il trattamento dipende dal tipo di contratto, dal momento del perfezionamento e dal provvedimento adottato dall’Amministrazione.

Maternità obbligatoria e interdizione anticipata

La lavoratrice in congedo obbligatorio di maternità o in interdizione anticipata per gravi complicanze della gravidanza non può essere obbligata a prestare attività lavorativa.

La nomina può essere accettata e il rapporto può essere perfezionato senza una presenza fisica in servizio, trasmettendo alla scuola la documentazione necessaria. La tutela deriva dal D.Lgs. n. 151/2001, che vieta l’adibizione al lavoro durante i periodi di congedo obbligatorio e disciplina l’interdizione anticipata.

In questa situazione non si tratta di un’assenza ingiustificata né di una rinuncia alla nomina. La scuola deve registrare il contratto e applicare il trattamento giuridico ed economico previsto per la specifica tipologia di rapporto.

La lavoratrice deve comunque comunicare tempestivamente la propria condizione: la tutela non esonera dagli adempimenti documentali.

Congedo parentale o altra assenza tutelata già in corso

Quando il rapporto di lavoro è già esistente e il dipendente si trova in congedo parentale o in un’altra assenza regolarmente autorizzata che comprende il 1° settembre, il periodo non deve essere interrotto per una presa di servizio puramente formale.

Se, invece, si tratta di una nuova assunzione, occorre distinguere il perfezionamento del contratto dalla successiva richiesta di congedo. La scuola deve verificare che sussistano i requisiti e stabilire gli adempimenti necessari. Il dipendente non dovrebbe limitarsi a non presentarsi, ma deve acquisire una risposta formale.

Dottorato di ricerca

Il dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato può chiedere il collocamento in congedo straordinario, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione e alle condizioni stabilite dall’articolo 2 della legge n. 476/1984.

Il congedo non è sempre automatico. Deve essere richiesto e concesso sulla base della normativa vigente e della posizione individuale. La disciplina attuale dei dottorati è contenuta anche nel D.M. n. 226/2021.

Il neoassunto deve accettare la nomina nei termini e presentare immediatamente la richiesta di congedo alla scuola. Non è prudente presumere che l’iscrizione al dottorato consenta da sola di non presentarsi.

Borse, assegni e contratti di ricerca

Per borse di studio, assegni o contratti di ricerca non esiste un’unica soluzione valida per tutte le situazioni.

È necessario verificare:

  • l’esatta natura giuridica del rapporto di ricerca;
  • se è prevista un’incompatibilità;
  • se il rapporto comporta contribuzione o subordinazione;
  • la possibilità di sospensione o rinuncia;
  • l’eventuale diritto a un’aspettativa;
  • la disciplina vigente al momento dell’assunzione.

Il candidato deve trasmettere alla scuola il contratto o il bando di ricerca e chiedere una valutazione formale. Non è corretto considerare qualsiasi attività di ricerca automaticamente compatibile con l’impiego scolastico.

Preavviso presso un altro datore di lavoro

La necessità di rispettare il periodo di preavviso presso un precedente datore di lavoro non attribuisce automaticamente il diritto a rinviare la presa di servizio.

L’interessato deve attivarsi immediatamente per rimuovere l’incompatibilità e può chiedere un breve differimento motivato, indicando i tempi tecnici necessari. La decisione spetta all’Amministrazione.

Non è possibile accettare la nomina scolastica, mantenere contemporaneamente un lavoro incompatibile e utilizzare preventivamente un’aspettativa soltanto per proseguire l’altro rapporto.

Cause di forza maggiore

Possono essere valutate situazioni eccezionali quali ricoveri improvvisi, incidenti, provvedimenti dell’autorità o eventi che rendano oggettivamente impossibile raggiungere la sede.

Un semplice disagio organizzativo, la distanza, la difficoltà nel trovare un alloggio, un viaggio programmato o impegni personali ordinari non costituiscono automaticamente un giustificato motivo.

La valutazione è concreta e deve essere effettuata dall’Amministrazione sulla base della documentazione presentata.

Differimento e decorrenza economica

Il differimento non produce sempre gli stessi effetti.

Quando il rapporto viene perfezionato e il dipendente si trova in un’assenza già tutelata dalla legge, come il congedo obbligatorio di maternità, possono decorrere regolarmente gli effetti previsti dalla disciplina dell’assenza.

Quando, invece, viene rinviata la costituzione effettiva del rapporto per un impedimento personale, la decorrenza economica può essere posticipata al giorno dell’effettiva assunzione in servizio.

Per questo motivo l’autorizzazione dovrebbe precisare:

  • se la nomina resta valida;
  • la nuova data di presa di servizio;
  • la decorrenza giuridica;
  • la decorrenza economica;
  • il trattamento dell’assenza;
  • gli eventuali effetti sul periodo di prova.

Non è corretto affermare indistintamente che ogni differimento conserva lo stipendio dal 1° settembre.

Mancata presa di servizio e decadenza dalla nomina

Chi non assume servizio entro il termine fissato, senza un giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, può decadere dalla nomina.

Il principio è previsto dall’articolo 9 del D.P.R. n. 3/1957 ed è normalmente richiamato nei decreti di assunzione e nelle istruzioni operative. Anche gli atti ministeriali relativi alle assunzioni precisano che la mancata presentazione senza giustificato motivo determina la decadenza.

Per il personale a tempo determinato possono inoltre applicarsi le specifiche sanzioni previste dalla disciplina delle supplenze.

Non è sufficiente comunicare unilateralmente che ci si presenterà in un altro giorno. Il differimento deve essere richiesto e riconosciuto.

Incompatibilità con altri lavori e incarichi

Al momento dell’assunzione, il dipendente deve dichiarare di non trovarsi in una situazione incompatibile con il pubblico impiego.

L’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 vieta, salvo le eccezioni previste, di esercitare attività commerciali o industriali, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società aventi fini di lucro.

L’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce inoltre che gli incarichi retribuiti non compresi nei compiti d’ufficio richiedono, nei casi previsti, la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.

Per i docenti, l’articolo 508 del D.Lgs. n. 297/1994 disciplina specificamente le incompatibilità e consente l’esercizio della libera professione previa autorizzazione del dirigente scolastico, purché non pregiudichi l’attività didattica e sia compatibile con l’orario di servizio.

Non tutte le attività esterne sono vietate. Alcune attività editoriali, creative, scientifiche o occasionali possono essere escluse dal regime autorizzatorio; altre richiedono comunque una preventiva autorizzazione.

La verifica deve essere effettuata caso per caso, considerando anche l’eventuale rapporto a tempo parziale.

Quali documenti portare o trasmettere

Le scuole possono adottare modelli propri, ma normalmente chiedono:

  • documento di identità e codice fiscale;
  • decreto o comunicazione di individuazione;
  • estremi del conto corrente per l’accredito dello stipendio;
  • dichiarazione relativa ad altri rapporti di lavoro e alle incompatibilità;
  • autocertificazione dei titoli e dei dati anagrafici;
  • dichiarazione dei servizi;
  • recapiti personali;
  • eventuale documentazione relativa a congedi, maternità o aspettative;
  • attestazioni richieste dalla specifica procedura di reclutamento.

Le dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione può effettuare controlli e le dichiarazioni false comportano decadenza dai benefici e responsabilità previste dalla legge.

È consigliabile contattare preventivamente la scuola per conoscere orario, ufficio competente e modulistica. L’invio di una PEC, da solo, non equivale necessariamente alla presa di servizio, salvo che tale modalità sia stata espressamente autorizzata.

 
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