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Ricostruzione di carriera ATA: quando presentare la domanda. Collaboratori scolastici, via libera dopo due mesi di prova

Una volta superato il periodo di prova, l’istanza può essere inoltrata su Istanze Online tra il 1° settembre e il 31 dicembre, anche senza il decreto di conferma in ruolo

Il CCNL 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ha ridefinito in modo puntuale le disposizioni relative al periodo di prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
La novità principale riguarda i Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex DSGA), per i quali la durata passa da quattro a sei mesi, ma il principio resta invariato per gli altri profili.

Durata del periodo di prova

La durata del periodo di prova varia in base all’area di inquadramento:

  • Due mesi per collaboratori scolastici e operatori scolastici;

  • Quattro mesi per assistenti amministrativi e tecnici;

  • Sei mesi per funzionari ed elevate qualificazioni.

Viene considerato valido solo il servizio effettivamente prestato: eventuali assenze (malattia, permessi, aspettativa, sospensione cautelare, ecc.) interrompono la decorrenza e fanno slittare la conclusione del periodo di prova.

Sospensione del periodo di prova

Il periodo di prova si sospende in caso di:

  • malattia;

  • infortunio sul lavoro;

  • congedi o assenze previste da norme di legge o contratto.

Durante la sospensione il dipendente mantiene il diritto al posto, fino a un massimo di sei mesi complessivi di assenza.
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia da causa di servizio, l’assenza non viene computata nel limite dei sei mesi e il dipendente conserva l’intera retribuzione.

Esonero dal periodo di prova

Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, coloro che lo abbiano già superato nello stesso profilo o in un profilo equivalente di altra amministrazione pubblica, anche di comparto diverso.

Recesso e conferma in ruolo

Trascorsa la metà del periodo di prova, entrambe le parti (Amministrazione o dipendente) possono recedere senza preavviso né indennità sostitutiva.
Se il periodo di prova si conclude regolarmente, il dipendente viene confermato in servizio con decorrenza dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.
È ammessa una sola proroga o rinnovo del periodo di prova, in casi eccezionali.

Dopo la prova: via libera alla ricostruzione di carriera. Il caso dei collaboratori scolastici

Una volta superato il periodo di prova, il personale ATA — e in particolare i collaboratori scolastici — può presentare l’istanza di ricostruzione di carriera.
Ed è importante chiarire un punto spesso frainteso: non serve attendere il decreto di conferma in ruolo.

Ricordiamo che l’istanza di ricostruzione di carriera può essere presentata ogni anno tra il 1 settembre e il 31 dicembre.

Nel caso dei collaboratori scolastici, però, il diritto a presentare la domanda scatta subito dopo il superamento effettivo dei due mesi di prova, purché il servizio sia stato continuativo e privo di interruzioni.

Esempio pratico: il caso di Mario

Mario, collaboratore scolastico, entra di ruolo il 1° settembre 2025.
Presta servizio ininterrotto e termina il periodo di prova il 31 ottobre 2025, trascorsi i due mesi senza alcuna assenza.

  • Tra il 1° e il 30 settembre 2025, Mario presenta la dichiarazione dei servizi (passaggio indispensabile per ricostruire la carriera).

  • Una volta terminata la prova, potrà presentare la domanda di ricostruzione di carriera già da novembre 2025.

  • Il termine ultimo per inoltrare l’istanza è il 31 dicembre 2025.

In sostanza, chi supera la prova entro l’autunno non deve attendere il decreto di conferma in ruolo: l’Amministrazione potrà verificarlo successivamente, ma la domanda può essere presentata entro l’anno di riferimento. In mancanza, l’istanza di ricostruzione potrà essere presentata tra settembre e dicembre dell’anno 2026.

Come presentare la domanda

L’istanza di ricostruzione di carriera si presenta esclusivamente tramite il portale “Istanze Online” (POLIS) del Ministero dell’Istruzione, tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
È fondamentale che l’aspirante abbia:

  • completato e inoltrato la dichiarazione dei servizi;

  • superato il periodo di prova senza interruzioni.

La scuola di titolarità procederà poi alla verifica e all’invio del fascicolo alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la registrazione del decreto.

Leggi il comunicato ufficiale dell’ARAN >>> CLICCA QUI
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