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Docenti e ATA, superate le 18 ore annue, possono imputare l’assenza a malattia senza obbligo di certificato del medico curante. Lo confermano CCNL 2019/21 e ARAN.
Visite specialistiche a scuola: per docenti e ATA basta l’attestazione della struttura sanitaria
Docenti e personale ATA si trovano spesso di fronte allo stesso problema: dopo aver esaurito le 18 ore annue per visite o esami specialistici, molte segreterie chiedono anche il certificato medico del curante per giustificare ulteriori assenze.
Un obbligo che, però, non trova alcun fondamento normativo.
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, valido per tutto il personale scolastico, è molto chiaro su questo punto e non prevede la presentazione del certificato del medico di base per le visite specialistiche.
Cosa prevede il CCNL per docenti e ATA
L’articolo 69 comma 1 del CCNL 2019/21 disciplina in modo unitario le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sia per docenti che per ATA.
Il comma 9 stabilisce che:
la giustificazione del permesso avvenga tramite attestazione della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, riportante data e orario della prestazione.
Il comma 10 aggiunge che:
tale attestazione è sufficiente a giustificare l’assenza, senza ulteriori certificazioni.
👉 Fino alle 18 ore non è mai richiesto il certificato del medico curante.
Una volta superato questo limite, entra in gioco i commi 11 e 12, che precisa:
“Qualora il dipendente abbia necessità di assentarsi per l’intera giornata per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’assenza è imputata a malattia, previa presentazione della documentazione giustificativa anche attestante l’orario di effettuazione della prestazione.”
Dunque, la regola è la stessa per docenti e ATA:
superate le 18 ore di permesso, le giornate di assenza rientrano tra le malattie, ma è sufficiente presentare l’attestazione della struttura sanitaria dove si è svolta la visita, con data e orario.
Non serve il certificato medico del curante
Il contratto collettivo non menziona mai l’obbligo del certificato medico telematico del medico di base.
Quel documento è necessario solo in caso di malattia vera e propria, cioè quando il lavoratore è impossibilitato a prestare servizio per motivi clinici, non quando deve recarsi a una visita o prestazione sanitaria programmata.
La differenza sostanziale è questa:
- Malattia clinica: serve il certificato medico telematico del curante (MMG o specialista convenzionato);
- Visita specialistica o terapia documentata: basta l’attestazione della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata.
Il chiarimento dell’ARAN
A eliminare ogni dubbio è l’ARAN, con l’orientamento applicativo RAL_1435, che stabilisce:
“In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni
specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente
della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno
effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive”
Un principio che si applica a tutto il personale scolastico, ed è vincolante per le amministrazioni pubbliche.
In pratica
- Docenti e ATA hanno diritto a 18 ore annue retribuite per visite o terapie;
- Superate le 18 ore, l’assenza si può imputare a malattia;
- Non serve il certificato del medico curante;
- Basta l’attestazione sanitaria con data e orario;
- Se la scuola chiede documenti aggiuntivi, si tratta di un adempimento non previsto dal CCNL e dalle indicazioni ARAN.
Esempio di caso reale
Un collaboratore scolastico o un docente che abbia già utilizzato le 18 ore di permesso e debba assentarsi un’intera giornata per una visita specialistica può semplicemente consegnare alla segreteria l’attestazione della struttura sanitaria.
Non è tenuto a recarsi dal medico curante per farsi rilasciare un certificato telematico.
Se l’amministrazione insiste, il lavoratore può richiamare — anche per iscritto — le fonti ufficiali:
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, art. 69, commi 9, 10, 11 e 12
- Orientamento ARAN RAL_2172
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