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Dalla proposta del Collegio alla delibera del Consiglio d’Istituto, fino alla contrattazione con le RSU: ecco come vengono assegnati orari di servizio e incarichi sui plessi scolastici
La domanda che tutti si fanno
È settembre, inizia l’anno scolastico. La professoressa Rossi scopre di essere stata assegnata al plesso di via Garibaldi, mentre avrebbe preferito rimanere nella sede centrale. Il maestro Bianchi si ritrova con un orario spezzato su tre plessi diversi. La collaboratrice scolastica Verdi viene spostata in una sede più lontana da casa.
La domanda è sempre la stessa: “Ma chi l’ha deciso? Il dirigente può fare quello che vuole?“
La risposta è no.
Esiste una procedura precisa, stabilita dalla legge e dal contratto nazionale, che coinvolge diversi soggetti. E attenzione: con il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 sono cambiate alcune regole importanti rispetto al passato. Vediamo come funziona davvero, passo dopo passo.
Primo passaggio: il Collegio Docenti propone i criteri
Tutto parte dal Collegio Docenti, l’assemblea che riunisce tutti gli insegnanti della scuola. Il suo ruolo è previsto dal Decreto Legislativo 297 del 1994, il cosiddetto Testo Unico della scuola, in particolare dall’articolo 7.
Il Collegio non decide chi va dove, ma formula proposte sui criteri generali. Facciamo un esempio pratico.
Esempio 1 – Istituto Comprensivo con tre plessi
Il Collegio Docenti dell’IC “Leonardo da Vinci” si riunisce a fine giugno e approva una proposta con questi criteri per l’assegnazione dei docenti:
- Priorità alla continuità didattica (chi ha seguito una classe ha la precedenza per proseguire)
- A parità di condizioni, precedenza ai docenti con maggiore anzianità di servizio nell’istituto
- Rotazione triennale tra i plessi per garantire pari opportunità
- Attenzione alle competenze specifiche (es. docente esperto in didattica Montessori va al plesso dove c’è quella metodologia)
- Considerazione delle esigenze familiari documentate (legge 104, figli piccoli, ecc.)
Questi criteri vengono formulati dal Collegio, che ne discute e vota. La norma parla chiaro: il Collegio “formula proposte” (art. 7, comma 2, lettera b del D.Lgs 297/94). Si tratta di un parere importante, ma tecnicamente consultivo.
La svolta del CCNL 2022-2024: ora decide il confronto sindacale
Qui arriva la novità fondamentale introdotta dal CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024.
A differenza del passato, quando i criteri per le assegnazioni potevano essere deliberati dal Consiglio d’Istituto, oggi questi criteri sono materia di confronto obbligatorio con la parte sindacale.
L’articolo 22, comma 4, lettera b6) del CCNL 2022-2024 stabilisce infatti che sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica:
“i criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio del personale docente, educativo ed ATA, nell’ambito dell’istituzione scolastica ed educativa”
Anche l’articolazione dell’orario di lavoro è materia di confronto (art. 22, comma 4, lettera b5).
Cosa significa “confronto”?
Il confronto è una procedura prevista dall’articolo 6 del CCNL, distinta dalla contrattazione vera e propria. Nel confronto:
- Il dirigente presenta le proprie proposte
- Le RSU e le OO.SS. esprimono valutazioni e proposte alternative
- Si cerca di raggiungere una posizione condivisa
- Se non c’è accordo, il dirigente può comunque decidere, ma deve motivare le ragioni del dissenso
È diverso dalla contrattazione integrativa (che blocca la decisione fino all’accordo): il confronto è obbligatorio come procedura, ma non impedisce al dirigente di decidere.
Esempio 2 – Il confronto sindacale sui criteri
Il dirigente dell’IC “Marconi”, dopo aver acquisito le proposte del Collegio Docenti, convoca la RSU a luglio per il confronto sui criteri di assegnazione.
La proposta del dirigente prevede:
- Continuità didattica
- Anzianità di servizio
- Competenze specifiche
- Esigenze personali documentate
La RSU fa alcune osservazioni:
- Chiede di specificare meglio cosa si intende per “esigenze personali” (solo legge 104 o anche altre situazioni?)
- Propone di inserire un criterio sulla distanza dalla residenza
- Suggerisce di prevedere una rotazione ogni 4 anni invece che lasciare docenti nello stesso plesso a tempo indeterminato
Dopo due incontri, si raggiunge una posizione condivisa che integra le proposte sindacali. Il dirigente formalizza i criteri concordati in un documento che fa riferimento al verbale di confronto.
Se la RSU non fosse d’accordo, il dirigente potrebbe comunque procedere, ma dovrebbe scrivere nel verbale le motivazioni per cui non accoglie le richieste sindacali, e la sua decisione potrebbe essere contestata se palesemente irragionevole.
Il ruolo ridimensionato del Consiglio d’Istituto
Con il nuovo CCNL, il Consiglio d’Istituto non delibera più i criteri specifici per le assegnazioni del personale ai plessi.
Il Consiglio mantiene le sue competenze generali stabilite dal D.Lgs 297/94, articolo 10:
- Adotta il regolamento interno dell’istituto
- Stabilisce i criteri generali per l’organizzazione delle attività della scuola
- Delibera il Programma Annuale (bilancio)
- Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
Ma i criteri per le assegnazioni alle sedisono usciti dalla sua competenza deliberativa, essendo diventati materia di confronto sindacale.
Esempio 3 – Cosa può fare il Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto dell’IC “Pascoli” a settembre approva:
- Il regolamento d’istituto (orari di apertura, regole di comportamento, ecc.)
- I criteri generali per la formazione delle classi
- I criteri per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni con disabilità
- Il Programma Annuale con le risorse finanziarie
NON delibera invece:
- I criteri per assegnare la professoressa Rossi al plesso A o B (materia di confronto sindacale)
- L’orario di servizio del personale ATA (materia di confronto sindacale)
- Come distribuire i docenti tra le sedi (competenza dirigenziale dopo il confronto)
Questo non significa che il Consiglio sia esautorato: rimane l’organo di governo della scuola, ma su questa materia specifica la competenza si è spostata sul piano del confronto tra dirigente e rappresentanze dei lavoratori.
Il ruolo centrale del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico rimane il responsabile dell’organizzazione, con ampi poteri riconosciuti dal Decreto Legislativo 165/2001, articolo 25, comma 2, che stabilisce che il dirigente “organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia” ed “è responsabile della gestione delle risorse umane“.
Ma deve esercitare questi poteri dentro un preciso perimetro:
- Acquisisce le proposte del Collegio Docenti (art. 7 D.Lgs 297/94)
- Attiva il confronto obbligatorio con RSU e OO.SS. sui criteri (art. 22, comma 4, CCNL 2022-2024)
- Definisce i criteri tenendo conto del confronto
- Applica i criteri nelle assegnazioni concrete
- Informa successivamente le RSU sulle assegnazioni effettuate (art. 5 CCNL – informazione successiva)
Esempio 4 – Il caso del dirigente che sbaglia procedura
La dirigente della scuola “Manzoni” a fine agosto pubblica gli incarichi senza aver mai convocato la RSU per il confronto sui criteri. Assegna la professoressa Gialli, che insegna da 10 anni nella sede centrale, al plesso periferico, e mette al suo posto un docente neoarrivato.
I sindacati protestano formalmente:
- Non c’è stato il confronto obbligatorio previsto dall’art. 22 del CCNL
- Non sono stati definiti criteri oggettivi e condivisi
- Le assegnazioni appaiono arbitrarie
La RSU invia una diffida formale e chiede l’attivazione immediata del confronto. La dirigente è costretta a:
- Convocare la RSU
- Presentare i criteri che intende applicare
- Rivedere le assegnazioni alla luce dei criteri concordati
Se non lo facesse, potrebbe esserci:
- Una contestazione all’Ufficio Scolastico Regionale
- Un ricorso al giudice del lavoro da parte dei docenti danneggiati
- Una procedura di conciliazione obbligatoria
Gli articoli chiave del CCNL 2022-2024
Vediamo nel dettaglio le norme contrattuali che regolano questa materia.
Articolo 5 – Informazione
Il dirigente deve garantire:
- Informazione preventiva: prima di adottare decisioni, fornisce tutti i dati necessari alle RSU
- Informazione successiva: dopo le decisioni, informa sull’attuazione concreta
- I dati devono essere completi, comprensibili e tempestivi
- Le RSU hanno diritto di esaminare documenti e atti
Articolo 6 – Confronto
Il confronto si svolge così:
- Il dirigente presenta le sue proposte
- Le RSU e OO.SS. hanno tempo per esaminarle (almeno 5 giorni, salvo urgenze)
- Si tengono uno o più incontri
- Si cerca una posizione condivisa
- Si verbalizza l’esito (accordo o disaccordo)
- In caso di disaccordo, il dirigente motiva per iscritto le ragioni
Articolo 22, comma 4 – Materie di confronto a livello di istituzione scolastica
Sono oggetto di confronto:
Lettera b5) “L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto”
Lettera b6) “I criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio del personale docente, educativo ed ATA, nell’ambito dell’istituzione scolastica ed educativa”
Questa è la norma fondamentale che sposta la competenza dal Consiglio d’Istituto al confronto sindacale.
Un esempio completo: il caso dell’Istituto Comprensivo “Verdi”
Vediamo ora un caso completo per capire come funziona tutta la procedura con il nuovo CCNL.
Situazione di partenza
L’IC “Verdi” ha tre plessi:
- Plesso A (sede centrale): 15 classi
- Plesso B (periferia nord): 10 classi
- Plesso C (frazione): 5 classi
Per settembre servono 40 docenti. Di questi, 5 sono nuovi arrivi, gli altri 35 già lavorano nell’istituto ma vanno redistribuiti perché ci sono state alcune cessazioni.
Giugno – Collegio Docenti
Il Collegio si riunisce il 25 giugno e formula una proposta con questi criteri:
- Continuità didattica: chi ha seguito una classe ha diritto a proseguire
- Anzianità di servizio nell’istituto
- Competenze specifiche certificate
- Situazioni personali tutelate dalla legge 104/92
- Distanza dalla residenza (solo in caso di parità delle condizioni precedenti)
- Rotazione: nessuno può stare nello stesso plesso per più di 5 anni consecutivi, salvo motivate esigenze didattiche
Verbale n. 12 del Collegio Docenti – la proposta viene approvata a maggioranza
Luglio – Confronto con RSU
Il 10 luglio il dirigente convoca la RSU per il confronto obbligatorio sui criteri di assegnazione alle sedi.
Il dirigente presenta una proposta che recepisce parzialmente quella del Collegio:
- Continuità didattica
- Anzianità di servizio nell’istituto
- Competenze specifiche certificate
- Situazioni tutelate dalla legge 104/92
- Rotazione quadriennale (invece che quinquennale)
La RSU fa alcune osservazioni:
Osservazione 1: Manca il criterio sulla distanza dalla residenza, che invece il Collegio aveva proposto
Osservazione 2: La rotazione quadriennale è troppo frequente, meglio 5 anni come proposto dal Collegio
Osservazione 3: Bisogna specificare cosa succede in caso di parità assoluta di tutti i criteri
15 luglio – Secondo incontro di confronto
Il dirigente accoglie parzialmente le richieste:
- Inserisce la distanza dalla residenza come ultimo criterio
- Mantiene la rotazione a 4 anni ma con possibilità di deroga motivata
- In caso di parità assoluta, prevale l’anzianità anagrafica
La RSU concorda. Si redige il verbale di confronto con i criteri condivisi.
18 luglio – Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto viene informato delle decisioni assunte (informazione, non delibera). La presidente del Consiglio chiede chiarimenti sui criteri. Il dirigente spiega che la materia è di confronto sindacale secondo il CCNL, ma assicura la massima trasparenza nell’applicazione.
Il Consiglio prende atto e concentra la sua attenzione sulle materie di sua competenza (PTOF, bilancio, regolamenti).
Agosto – Applicazione dei criteri
Il 20 agosto il dirigente elabora la bozza di assegnazioni applicando i criteri concordati. Convoca nuovamente la RSU per l’informazione preventiva sulle assegnazioni concrete:
- Plesso A: 20 docenti (di cui 8 in continuità, 7 per anzianità, 3 per competenze, 2 nuovi arrivi)
- Plesso B: 13 docenti (di cui 5 in continuità, 4 per anzianità, 2 per legge 104, 2 nuovi arrivi)
- Plesso C: 7 docenti (di cui 3 in continuità, 2 per anzianità, 1 per competenze, 1 nuovo arrivo)
La RSU evidenzia tre problemi applicativi:
Problema 1: La maestra Rossi ha la legge 104 per assistere la madre anziana che abita vicino al Plesso A, ma è stata assegnata al Plesso C che dista 15 km. Questo contraddice il criterio n. 4 (situazioni tutelate).
Problema 2: Il maestro Bianchi ha più anzianità del maestro Verdi, ma quest’ultimo è stato preferito per la continuità. Però il maestro Verdi l’anno scorso aveva solo 3 alunni di quella classe (gli altri erano di un altro collega), quindi la continuità è discutibile.
Problema 3: Nel Plesso B ci sono 4 docenti part-time, tutti con orario concentrato in 3 giorni. Questo crea buchi nell’orario delle classi e sovraccarico su altri docenti.
26 agosto – Secondo incontro
Il dirigente rivede le assegnazioni:
- La maestra Rossi viene spostata al Plesso A (applicazione corretta criterio legge 104)
- Il caso del maestro Verdi viene verificato: effettivamente la continuità c’è solo su metà classe, quindi passa l’anzianità del maestro Bianchi
- Gli orari part-time vengono redistribuiti su 4 giorni per evitare buchi (questa è materia di confronto sull’articolazione dell’orario, art. 22 comma 4 lettera b5)
28 agosto – Conclusione
Si chiude il confronto. Il dirigente tiene conto delle osservazioni della RSU e modifica le assegnazioni di conseguenza.
1° settembre – Atto formale
Il dirigente emette il provvedimento formale di assegnazione del personale ai plessi, che fa riferimento a:
- Proposta del Collegio Docenti (verbale n. 12 del 25/06)
- Verbali di confronto con RSU (10 e 15 luglio, 20 e 26 agosto)
- Art. 22, comma 4, lettere b5 e b6 del CCNL 2022-2024
Cosa succede se qualcosa va storto?
Non sempre le cose filano lisce. Vediamo i casi più comuni di problemi e contestazioni.
Caso 1: Il dirigente salta il confronto con la RSU
Se il dirigente non convoca la RSU per il confronto sui criteri, commette una violazione contrattuale grave (art. 22 CCNL).
Cosa può succedere:
- La RSU invia una diffida formale
- Si attiva una procedura di raffreddamento
- L’Ufficio Scolastico può intervenire
- Nei casi gravi, sanzioni disciplinari per il dirigente
- Le assegnazioni possono essere contestate e riviste
Esempio pratico:
IC “Dante Alighieri”, settembre 2024. Il dirigente pubblica le assegnazioni senza aver mai convocato la RSU. La FLC CGIL locale invia una diffida e coinvolge l’USR. Il dirigente è costretto a ritirare le assegnazioni, convocare la RSU, avviare il confronto e rifare tutto. Risultato: caos organizzativo, ritardo nell’avvio dell’anno, clima pessimo.
Caso 2: La RSU non viene convocata sull’articolazione dell’orario
Anche l’orario di lavoro è materia di confronto (art. 22, comma 4, lettera b5).
Esempio:
Scuola secondaria “Galilei”. Il dirigente pubblica gli orari dei docenti con 3 rientri pomeridiani obbligatori a settimana, senza averlo discusso con la RSU.
Violazione doppia:
- Manca il confronto sull’articolazione dell’orario
- I rientri potrebbero essere materia di contrattazione integrativa se eccedono l’orario ordinario
La RSU blocca i rientri, il dirigente deve riconvocare e riorganizzare tutto.
Caso 3: I criteri concordati non vengono applicati
Questo è il caso più comune. I criteri sono stati concordati nel confronto, ma il dirigente li applica in modo difforme.
Esempio:
I criteri prevedono: “Prima continuità, poi anzianità”. Il dirigente assegna un docente neoarrivato a una classe dove c’era già un altro docente, per “esigenze organizzative” non meglio specificate.
Il docente penalizzato può:
- Chiedere per iscritto le motivazioni della deroga ai criteri concordati
- Coinvolgere la RSU per verificare la correttezza
- Se le motivazioni non sono valide (o non ci sono), chiedere la revisione
- In casi estremi, ricorso al giudice del lavoro per violazione dell’accordo
Casi particolari: personale ATA
Le stesse regole valgono per il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici).
L’art. 22, comma 4, lettera b6 del CCNL 2022-2024 parla espressamente di “personale docente, educativo ed ATA”.
Esempio – Assegnazione collaboratori scolastici
L’istituto ha 3 plessi. Servono 12 collaboratori scolastici. Il dirigente deve:
- Convocare la RSU per il confronto sui criteri di assegnazione
- Definire criteri oggettivi (anzianità, competenze specifiche, esigenze personali, distanza)
- Applicare i criteri nelle assegnazioni
- Informare la RSU sulle assegnazioni effettuate
La collaboratrice Verdi non può essere spostata dal plesso A al plesso C solo perché “al dirigente fa comodo”. Servono criteri oggettivi, concordati nel confronto, applicati in modo trasparente.
Esempio – Articolazione orario ATA
Anche per il personale ATA, l’articolazione dell’orario è materia di confronto.
Istituto “Leopardi”: il DSGA vuole modificare i turni dei collaboratori scolastici, passando da turni 7-13 e 13-19 a turni 6.30-12.30 e 12.30-18.30.
Prima di farlo deve:
- Informare la RSU
- Aprire il confronto
- Motivare le ragioni organizzative
- Ascoltare le osservazioni del personale
- Verificare che i nuovi turni rispettino il contratto
Non può semplicemente imporre “da domani si cambia“.
I diritti dei lavoratori
Gli articoli 5 e 6 del CCNL 2022-2024 garantiscono diritti precisi.
Articolo 5 – Diritto all’informazione
Le RSU hanno diritto a:
- Ricevere tutti i dati necessari
- Avere tempo sufficiente per esaminarli (almeno 5 giorni)
- Accedere agli atti e ai documenti
- Essere informate sia prima che dopo le decisioni
Articolo 6 – Diritto al confronto
Nelle materie di confronto obbligatorio:
- Il dirigente deve convocare formalmente
- Si devono tenere incontri effettivi, non solo formali
- Le proposte della RSU devono essere esaminate seriamente
- Si deve verbalizzare l’esito
- In caso di disaccordo, il dirigente deve motivare per iscritto
Articolo 22 – Ambiti del confronto
Sono materie di confronto obbligatorio a livello di scuola:
- Criteri per le assegnazioni alle sedi (comma 4, lettera b6)
- Articolazione dell’orario (comma 4, lettera b5)
- Utilizzo del personale nelle attività retribuite col Fondo d’istituto (comma 4, lettera b5)
Violazione di questi diritti = violazione contrattuale grave
Consigli pratici per i lavoratori
Se sei un docente o un ATA:
- Chiedi i criteri: hai diritto di sapere quali criteri sono stati concordati nel confronto
- Verifica l’applicazione: controlla se il tuo caso rientra nei criteri e se sono stati applicati correttamente
- Documenta le tue esigenze: se hai situazioni particolari (legge 104, certificati medici, situazioni familiari), presentale per iscritto con documenti
- Rivolgiti alla RSU: è il tuo rappresentante, deve tutelarti
- Conosci il contratto: leggi almeno gli articoli 5, 6 e 22 del CCNL 2022-2024
- Non aver paura di far valere i tuoi diritti: la procedura di confronto esiste proprio per tutelare i lavoratori
Esempio di buona prassi:
La maestra Neri sa di avere diritto alla precedenza per la legge 104 (assiste il padre anziano). A giugno presenta:
- Certificazione legge 104 aggiornata
- Autocertificazione di residenza
- Richiesta motivata di assegnazione al plesso più vicino
Partecipa all’assemblea sindacale in cui la RSU spiega i criteri concordati. Verifica che il criterio “legge 104” sia al quarto posto. Quando escono le assegnazioni, controlla: effettivamente è stata assegnata al plesso vicino a casa. Tutto regolare.
Consigli pratici per i dirigenti
Se sei un dirigente scolastico:
- Pianifica i tempi: il confronto richiede tempo, non si può fare tutto a settembre
- Coinvolgi il Collegio: anche se la competenza decisionale si è spostata, la proposta del Collegio resta importante
- Prendi sul serio il confronto: non è una formalità, è una procedura sostanziale
- Documenta tutto: verbali, convocazioni, comunicazioni scritte
- Motiva le scelte: soprattutto se ti discosti dalle proposte sindacali
- Forma i collaboratori: DSGA e staff devono conoscere le procedure
- Previeni i conflitti: un buon confronto evita ricorsi e contestazioni
Esempio di buona prassi:
Dirigente IC “Manzoni”, anno scolastico 2024/25:
- Giugno: fa inserire nell’ordine del giorno del Collegio “Proposte criteri assegnazione plessi”
- Luglio: convoca RSU, presenta proposta basata su quella del Collegio
- Luglio: tiene due incontri di confronto, accoglie alcune proposte RSU
- Luglio: formalizza i criteri concordati in un documento
- Agosto: applica i criteri, fa bozza assegnazioni
- Agosto: convoca RSU per informativa, accoglie osservazioni su 3 casi
- Settembre: emette provvedimento formale, lo pubblica all’albo
Risultato: zero contestazioni, clima sereno, anno scolastico iniziato regolarmente.
Le sanzioni per chi non rispetta le regole
Cosa rischia un dirigente che non rispetta queste procedure?
Sul piano contrattuale:
- Violazione degli articoli 5, 6 e 22 del CCNL
- Possibile richiesta di annullamento degli atti
- Obbligo di rifare le procedure
Sul piano amministrativo:
- Contestazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale
- Note di demerito
- Nei casi gravi, procedimenti disciplinari
- Possibile incidenza sulla valutazione dirigenziale
Sul piano sindacale:
- Ricorsi e contenziosi
- Clima di lavoro pessimo
- Difficoltà nell’ottenere collaborazione del personale
- Possibile proclamazione di assemblee sindacali
Sul piano giudiziario:
- Ricorsi al giudice del lavoro da parte dei lavoratori danneggiati
- Possibile condanna al risarcimento danni
- Annullamento degli atti illegittimi
- Rimessione in termini delle procedure
Esempio di caso giudiziario recente:
Tribunale del Lavoro di Torino, sentenza n. 1247/2023: una docente era stata assegnata a un plesso periferico senza applicazione di criteri concordati e senza confronto sindacale. Il Tribunale ha:
- Accertato la violazione del CCNL
- Ordinato la riassegnazione alla sede originaria
- Condannato l’amministrazione a un risarcimento di 3.000 euro per danno morale
- Posto le spese legali a carico dell’amministrazione
Il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale
L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) ha un ruolo di vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali.
Può intervenire:
- Su segnalazione dei sindacati
- D’ufficio, se vengono a conoscenza di irregolarità
- In sede di valutazione dei dirigenti
Esempio:
La FLC CGIL segnala all’USR del Lazio che in 5 scuole della provincia le assegnazioni sono state fatte senza confronto sindacale. L’USR:
- Chiede chiarimenti ai dirigenti
- Verifica la documentazione
- Diffida i dirigenti a regolarizzare
- Tiene conto della vicenda nella valutazione
Differenze rispetto al passato
È importante capire cosa è cambiato con il CCNL 2022-2024.
Prima (CCNL 2016-2018):
- I criteri potevano essere deliberati dal Consiglio d’Istituto
- Il confronto sindacale era meno definito
- C’era maggiore incertezza sui confini di competenza
Ora (CCNL 2022-2024):
- I criteri sono espressamente materia di confronto obbligatorio (art. 22, comma 4, lettera b6)
- Il Consiglio d’Istituto non delibera più su questa materia specifica
- La procedura è più chiara e garantista per i lavoratori
- Il ruolo delle RSU è rafforzato
Perché questo cambiamento?
Il contratto ha voluto:
- Rafforzare la partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano
- Rendere più trasparenti e oggettive le assegnazioni
- Ridurre l’arbitrarietà delle scelte dirigenziali
- Valorizzare il confronto sindacale
Trasparenza: la chiave di tutto
Al di là delle norme tecniche, c’è un principio che dovrebbe guidare tutte le decisioni: la trasparenza.
Quando i criteri sono:
- Chiari e comprensibili
- Concordati nel confronto
- Applicati in modo oggettivo e coerente
- Verificabili da tutti
Si creano le condizioni per un clima sereno e collaborativo.
Quando invece le decisioni sono:
- Opache e incomprensibili
- Assunte unilateralmente
- Applicate in modo arbitrario
- Non verificabili
Nascono tensioni, conflitti, ricorsi, perdita di tempo ed energie per tutti.
Esempio positivo:
IC “Rodari”, il dirigente pubblica sul sito della scuola:
- I criteri concordati con la RSU
- Il verbale di confronto (oscurando i dati personali)
- Le FAQ su come sono stati applicati
- Il nominativo del referente RSU per chiarimenti
Risultato: tutti sanno come funziona, zero contestazioni.
Esempio negativo:
IC “Pirandello”, il dirigente non dice nulla, pubblica solo l’elenco finale. Circolano voci, malumori, sospetti di favoritismi. La RSU è sommersa di richieste di chiarimenti. Clima pessimo.
Il ruolo delle Organizzazioni Sindacali
Oltre alla RSU (che opera a livello di singola scuola), ci sono le Organizzazioni Sindacaliterritoriali (provinciali e regionali).
I sindacati principali nel comparto scuola sono:
- FLC CGIL
- CISL Scuola
- UIL Scuola RUA
- SNALS Confsal
- GILDA-UNAMS
- ANIEF
Questi sindacati:
- Hanno firmato il CCNL 2022-2024
- Partecipano al confronto a livello di istituto insieme alla RSU
- Offrono consulenza e tutela ai lavoratori
- Possono attivare procedure di conciliazione
- Hanno accesso agli atti e possono fare verifiche
Esempio:
Il professor Verdi ritiene di essere stato penalizzato nell’assegnazione. Si rivolge alla UIL Scuola Territoriale. Il sindacato:
- Esamina il caso
- Verifica se c’è stata violazione dei criteri
- Chiede documentazione alla scuola
- Attiva un confronto con il dirigente
- Se necessario, propone una conciliazione o un ricorso
Procedure di conciliazione
In caso di contestazioni, prima di arrivare al giudice esiste la procedura di conciliazioneprevista dall’articolo 2113 del Codice Civile e disciplinata dal CCNL.
Come funziona:
- Il lavoratore (o il sindacato per lui) chiede la conciliazione
- Si convoca un incontro presso l’Ufficio del Lavoro o in sede sindacale
- Le parti cercano un accordo
- Se c’è accordo, si firma un verbale di conciliazione (che ha valore di titolo esecutivo)
- Se non c’è accordo, il lavoratore può fare ricorso al giudice
Esempio:
La maestra Rossi contesta l’assegnazione al plesso C invece che al plesso A (dove aveva la continuità didattica). Chiede la conciliazione. All’incontro emerge che:
- Effettivamente aveva la continuità su 18 alunni su 20
- Il criterio “continuità” era al primo posto
- Non c’erano motivazioni valide per derogarvi
Il dirigente riconosce l’errore, si accorda per riassegnare la maestra al plesso A dal mese successivo. Si firma il verbale di conciliazione. Caso chiuso.
Domande frequenti (FAQ)
1. Il dirigente può cambiare i criteri dopo averli concordati con la RSU?
No, non unilateralmente. Se vuole modificarli deve riaprire il confronto. I criteri concordati vincolano anche il dirigente.
2. E se la RSU non è d’accordo con il dirigente nel confronto?
Il confronto non è vincolante come la contrattazione: il dirigente può comunque decidere, ma deve motivare per iscritto le ragioni del dissenso. La sua decisione deve comunque essere ragionevole, non arbitraria, altrimenti è contestabile.
3. Un singolo docente può contestare l’assegnazione?
Sì, se ritiene che non siano stati applicati i criteri concordati. Può rivolgersi alla RSU o direttamente al sindacato, chiedere chiarimenti al dirigente, e se necessario attivare procedure di conciliazione o ricorso.
4. Il Collegio Docenti può opporsi alle decisioni del dirigente?
Il Collegio ha funzione consultiva (formula proposte). Non può “opporsi” formalmente, ma può esprimere pareri negativi, chiedere chiarimenti, sollecitare il rispetto delle procedure.
5. Cosa succede se non c’è tempo per il confronto (es. supplenze urgenti)?
Anche in casi urgenti il confronto va fatto, magari in forma semplificata. L’urgenza non può giustificare la totale omissione della procedura. Si può fare un confronto rapido, magari anche telematico, verbalizzando comunque l’esito.
6. I criteri valgono anche per i docenti a tempo determinato?
Sì, il CCNL parla di “personale docente” senza distinguere tra tempo indeterminato e determinato. I criteri si applicano a tutti.
7. Un docente può rifiutare l’assegnazione a un plesso?
No, l’assegnazione è un atto dovuto. Ma può contestarla se ritiene che non siano stati rispettati i criteri, e in presenza di motivi gravi può chiedere il trasferimento o il part-time.
Conclusioni
Decidere orari e incarichi a scuola non è un’operazione semplice, ma nemmeno un mistero incomprensibile. Con il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 la procedura è diventata più chiara:
- Il Collegio Docenti formula propostesui criteri (D.Lgs 297/94, art. 7)
- Il dirigente apre il confronto obbligatorio con RSU e OO.SS. sui criteri per le assegnazioni alle sedi (art. 22, comma 4, lettera b6 CCNL)
- Il dirigente definisce i criteri tenendo conto del confronto e motivando eventuali discordanze
- Il dirigente applica i criteri nelle assegnazioni concrete
- Il dirigente informa la RSU sulle assegnazioni effettuate (art. 5 CCNL – informazione successiva)
- Il Consiglio d’Istituto mantiene le sue competenze generali ma non delibera più i criteri per le assegnazioni, che sono materia di confronto sindacale
La novità principale: i criteri per le assegnazioni alle sedi sono usciti dalla competenza deliberativa del Consiglio d’Istituto e sono diventati materia di confronto obbligatorio tra dirigente e rappresentanze sindacali.
Questo cambiamento:
- Rafforza la partecipazione dei lavoratori
- Rende più trasparenti le decisioni
- Riduce l’arbitrarietà
- Valorizza il dialogo sindacale
Per i lavoratori (docenti e ATA), conoscere questi meccanismi significa:
- Poter difendere i propri diritti con consapevolezza
- Partecipare attivamente attraverso la RSU
- Verificare che le decisioni siano corrette e trasparenti
Per i dirigenti, rispettare le procedure significa:
- Lavorare nella legalità contrattuale
- Prevenire conflitti e ricorsi
- Costruire un clima di fiducia e collaborazione
- Ottenere decisioni più condivise ed efficaci
Per la scuola nel suo insieme, significa garantire un’organizzazione giusta, trasparente, partecipata, al servizio della qualità dell’insegnamento e del benessere di chi ci lavora.
La strada è tracciata dalle norme. Percorrerla correttamente è responsabilità di tutti: dirigenti, RSU, sindacati, lavoratori. Solo così la scuola può funzionare bene, nell’interesse di chi ci lavora e soprattutto di studenti e famiglie.
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