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Guida pratica aggiornata con esempi per personale di ruolo e supplente
Le assenze per visite mediche, terapie ed esami specialistici sono regolate da norme precise, diverse per docenti e ATA. Con il nuovo CCNL 2019/21 sono state introdotte novità per il personale ATA, sia di ruolo che a tempo determinato. Ecco una guida chiara con riferimenti normativi ed esempi pratici.
Quadro normativo
La disciplina generale nasce dall’articolo 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 101/2013.
Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 7457 del 6 maggio 2015, ha confermato che le assenze per visite mediche e prestazioni sanitarie vanno gestite in base a questa norma, senza applicare la Legge 125/2013.
📌 Regola base: l’assenza va sempre giustificata con un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, pubblica o privata, anche privata convenzionata.
Personale ATA: cosa cambia con il nuovo CCNL
Con l’art. 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21 (che abroga e sostituisce l’art. 33 del CCNL 2016/18) è stato introdotto un regime chiaro e unitario:
- 18 ore annue di permessi per visite mediche, terapie e prestazioni specialistiche, per personale ATA di ruolo e a tempo determinato (supplenze al 31/8, 30/6 e supplenze brevi).
- Ore comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
- Fruibili sia su base oraria che giornaliera.
- Riproporzionati in caso di part-time.
Condizioni e vincoli
- Se utilizzati per l’intera giornata lavorativa, i permessi sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
- La richiesta deve essere presentata con almeno 3 giorni di preavviso. In caso di comprovata urgenza è possibile entro le 24 ore precedenti, e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.
- L’assenza va giustificata con attestazione di presenza, anche con riferimento all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura. In caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria.
- Restano utilizzabili anche altri strumenti: permessi brevi a recupero, permessi per motivi familiari e personali, riposi compensativi per lavoro straordinario.
Esempi pratici per ATA
- Esempio 1: un collaboratore scolastico a tempo pieno deve fare una visita cardiologica alle 10:00. Richiede 3 ore di permesso. Verranno scalate dalle 18 ore annue senza decurtazioni.
- Esempio 2: un assistente tecnico part-time al 50% ha diritto a 9 ore complessive di permessi. Se chiede un giorno intero di assenza (6 ore), il permesso sarà soggetto a decurtazione economica.
- Esempio 3: un supplente con contratto al 30/6 necessita di fisioterapia settimanale. Può usare i permessi fino a esaurimento delle 18 ore, al pari del personale di ruolo.
Docenti di ruolo e supplenti al 31/8 o 30/6
Per i docenti di ruolo o con contratto annuale/fino al termine delle attività didattiche, non esiste un monte ore dedicato come per gli ATA.
Le possibilità alternative sono:
- Permesso breve (art. 16 CCNL 2006/09): fino a 18 ore annue, con obbligo di recupero.
- Fino a 3 giorni di permesso retribuito, a cui si aggiunge la possibilità di convertire fino a 6 giorni di ferie in ulteriori permessi retribuiti. In totale, fino a 9 giorni annui.
- Assenza per malattia (artt. 17 CCNL 2006/09 e art. 35ommi 3 e 4 CCNL 2019/21), conteggiata nel periodo di comporto e soggetta a decurtazione economica nei primi 10 giorni (Legge 133/2008).
Esempi pratici per docenti di ruolo o 31/8-30/6
- Esempio 1: un docente di ruolo ha una visita oculistica di due ore → chiede un permesso breve, che recupererà con attività aggiuntive.
- Esempio 2: un insegnante con contratto al 30/6 deve affrontare una giornata intera di esami clinici → può chiedere un permesso per motivi personali retribuito (fino a 3 giorni annui + 6 detraibili dalle ferie).
- Esempio 3: un docente di ruolo deve sottoporsi a terapia oncologica settimanale → può chiedere assenza per malattia, con conteggio nel periodo di comporto e decurtazione stipendiale nei primi 10 giorni.
Docenti con supplenze brevi e saltuarie
Per i supplenti brevi e saltuari, le possibilità sono più limitate:
- Permessi brevi (art. 16 CCNL 2006/09), con recupero obbligatorio.
- Fino a 9 giorni di permesso retribuito (3+6) per motivi personali (art. 35 CCNL 2019/21).
- Assenza per malattia (art. 17 CCNL 2006/09 e art. 35, comma 6 CCNL 2019/21), con decurtazione prevista dalla Legge 133/2008 e valutazione nel periodo di comporto.
Esempi pratici per supplenti brevi
- Esempio 1: un supplente di 15 giorni deve fare un controllo dermatologico di due ore → può chiedere un permesso breve, da recuperare.
- Esempio 2: un supplente di un mese ha una visita specialistica lunga → può utilizzare un permesso retribuito tra i 9 giorni disponibili.
- Esempio 3: un supplente con influenza e visita medica con certificazione → l’assenza è considerata malattia, con trattenuta stipendiale.
Viaggi per cure fuori sede
Resta valido quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996: i giorni necessari per recarsi in altra città per cure mediche vanno considerati assenza per malattia.
Esempio pratico
Un docente di Napoli deve recarsi a Milano per una risonanza magnetica: chiede due giorni (viaggio + visita). Entrambi i giorni sono coperti come malattia, con certificazione sanitaria allegata.
Cosa succede se si superano le 18 ore di permessi retribuiti?
Una domanda frequente riguarda proprio il superamento delle 18 ore annuali di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. In questi casi non significa che il lavoratore perda il diritto ad assentarsi, ma semplicemente che non potrà più utilizzare questo istituto specifico.
La normativa prevede infatti che, una volta esaurite le 18 ore, le ulteriori assenze per visite specialistiche confluiscano nelle assenze per malattia, con le stesse regole e gli stessi limiti previsti per quest’ultima tipologia.
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