L’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 tutela genitorialità, famiglia e minori fino a tre anni. Non va confuso con l’assegnazione provvisoria: requisiti, durata, limiti e motivi di diniego devono essere valutati secondo regole diverse
L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 è un istituto ancora poco conosciuto nel mondo della scuola, ma di grande rilievo per il personale docente, educativo e ATA che si trovi nella necessità di conciliare lavoro e cura dei figli nei primi anni di vita.
La norma nasce con una finalità precisa: favorire il ricongiungimento del nucleo familiare quando un dipendente pubblico, genitore di un figlio minore fino a tre anni, presta servizio lontano dalla sede in cui si concentra la vita familiare o lavorativa dell’altro genitore. Non si tratta, quindi, di un semplice beneficio individuale concesso al lavoratore, ma di una misura posta a tutela del minore, della genitorialità e dell’unità familiare.
Nel comparto scuola, l’istituto può assumere un ruolo particolarmente importante per quei lavoratori che, a seguito di immissione in ruolo, mobilità, assegnazione di sede o altri provvedimenti amministrativi, si trovino a prestare servizio in una provincia distante dal luogo in cui vive la famiglia o lavora l’altro genitore.
I requisiti per chiedere l’assegnazione temporanea
L’art. 42-bis consente al dipendente pubblico genitore di figli minori fino a tre anni di chiedere l’assegnazione temporanea presso una sede di servizio ubicata nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore oppure, dopo l’intervento della Corte costituzionale n. 99/2024, nella provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia.
I requisiti principali sono:
- essere dipendente di una pubblica amministrazione;
- avere un figlio minore fino a tre anni di età al momento della domanda;
- richiedere una sede coerente con il luogo di lavoro dell’altro genitore o con la residenza familiare;
- verificare la presenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva;
- ottenere l’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.
La durata dell’assegnazione temporanea può arrivare fino a tre anni complessivi, anche in modo frazionato. Il posto temporaneamente lasciato libero dal dipendente non diventa disponibile per una nuova assunzione, proprio perché l’assegnazione non determina un trasferimento definitivo della titolarità.
Differenza con l’assegnazione provvisoria
Uno degli errori più frequenti è confondere l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis con l’assegnazione provvisoria disciplinata dalla contrattazione integrativa sulla mobilità annuale.
Si tratta, invece, di due istituti diversi.
L’assegnazione provvisoria segue le regole del CCNI, è collegata alla mobilità annuale, prevede finestre temporali precise per la presentazione delle domande, graduatorie, precedenze, punteggi e disponibilità definite nell’ambito delle operazioni annuali.
L’assegnazione temporanea ex art. 42-bis, invece, trova la propria fonte direttamente nella legge. Non è una procedura di mobilità annuale ordinaria, non si fonda su una valutazione comparativa tra più aspiranti e non può essere respinta applicando automaticamente le regole previste per l’assegnazione provvisoria.
Questo aspetto è centrale: eventuali vincoli, scadenze o limitazioni propri dell’assegnazione provvisoria non possono essere utilizzati, da soli, per negare una domanda presentata ai sensi dell’art. 42-bis.
Il diniego deve essere motivato e non generico
L’amministrazione conserva certamente un potere di valutazione. L’assegnazione temporanea non è automatica e richiede la verifica del posto vacante e disponibile, oltre all’assenso delle amministrazioni coinvolte.
Tuttavia, l’eventuale diniego non può essere generico. La giurisprudenza ha chiarito che il dissenso deve essere motivato in modo puntuale e riferito a casi o esigenze eccezionali. Non basta richiamare in maniera astratta difficoltà organizzative, esigenze di servizio o carenze di organico non adeguatamente dimostrate.
La ratio della norma è infatti collegata a beni di rilievo costituzionale: tutela della famiglia, protezione dell’infanzia, diritto-dovere dei genitori di prendersi cura dei figli e interesse del minore a una crescita equilibrata nei primi anni di vita.
Per questo motivo, l’amministrazione è tenuta a svolgere una vera istruttoria, verificando concretamente la disponibilità dei posti e motivando in modo specifico l’eventuale impossibilità di accogliere la domanda.
La tutela del minore al centro dell’istituto
L’art. 42-bis non va letto come una semplice agevolazione lavorativa. Il suo nucleo essenziale è la protezione del minore.
La misura serve a evitare che la distanza tra sede di servizio e nucleo familiare comprometta, nei primi anni di vita del bambino, la presenza effettiva di entrambi i genitori. La tutela non riguarda solo la madre o il padre lavoratore, ma soprattutto il figlio, considerato il soggetto debole che la norma intende proteggere.
Da qui deriva anche la particolare attenzione richiesta alle amministrazioni scolastiche nella gestione delle istanze: la domanda non può essere liquidata come una normale richiesta di mobilità o come una pretesa organizzativa del dipendente.
Quando può intervenire il giudice
In presenza di un diniego ritenuto illegittimo, il lavoratore può valutare, con il supporto del proprio legale o dell’organizzazione sindacale, la possibilità di impugnare il provvedimento.
Nei casi in cui vi sia urgenza e il decorso del tempo rischi di rendere inutile la tutela, può essere utilizzato anche lo strumento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., davanti al giudice del lavoro.
In una recente vicenda riguardante il personale scolastico, una docente madre di una figlia minore di tre anni si era vista negare l’assegnazione temporanea sulla base di motivazioni riconducibili, in realtà, al diverso istituto dell’assegnazione provvisoria. Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso, ribadendo che l’art. 42-bis ha una disciplina autonoma, non è soggetto alle regole della mobilità annuale e risponde a finalità costituzionalmente protette.
Il caso conferma un principio importante: quando sono in gioco genitorialità, tutela del minore e unità familiare, l’amministrazione non può limitarsi a risposte formali o a motivazioni standard. Serve una valutazione reale, concreta e rispettosa della specificità dell’istituto.
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