🔵 Vai al gruppo Telegram dedicato – Clicca Qui 👈
Cosa verifica la scuola al primo contratto ATA, quali attestati servono e cosa succede se il punteggio non corrisponde. La guida al D.M. 89/2024
Il primo contratto è il momento della verità
Ottenere una supplenza dalle graduatorie ATA di terza fascia è un traguardo, ma è anche il momento in cui la documentazione presentata viene passata al setaccio.
L’articolo 6, commi da 11 a 15, del D.M. 89/2024 — il decreto che regola le graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2024-2027 — stabilisce con chiarezza che la scuola in cui l’aspirante firma il primo contratto è tenuta ad avviare le verifiche su tutto quanto dichiarato nella domanda:
- titoli di studio
- titoli culturali
- certificazioni informatiche
- servizi pregressi
- posizione in ciascuna graduatoria di inserimento.
Non si tratta quindi di un controllo limitato al singolo titolo che ha determinato la convocazione, ma di uno scrutinio a tutto campo.
Quali documenti tenere a portata di mano
Il consiglio pratico è semplice: non aspettare la chiamata per cercare le carte. Tenete pronti in formato digitale e cartaceo gli attestati del titolo di accesso, le certificazioni informatiche e digitali, gli eventuali titoli culturali e professionali valutati ai fini del punteggio e, soprattutto, la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), obbligatoria per tutti i profili ATA ad eccezione del collaboratore scolastico. Anche i servizi dichiarati dovranno essere documentabili su richiesta.
Esito positivo: convalida valida anche per il futuro
Se la verifica conferma la corrispondenza tra dichiarato e posseduto, il dirigente scolastico convalida i dati a sistema e ne dà comunicazione all’interessato.
Un dettaglio importante: ai sensi del comma 14, la convalida dei titoli di servizio e di cultura resta efficace anche per i successivi aggiornamenti delle graduatorie, alleggerendo gli adempimenti futuri.
Esito negativo: dal ricalcolo all’esclusione
Quando emergono difformità, il dirigente procede alla rideterminazione del punteggioe della posizione in graduatoria, oppure — nei casi più gravi previsti dall’articolo 7 — all’esclusione dall’elenco. Il provvedimento viene comunicato all’aspirante e a tutte le scuole indicate nella domanda.
Se dal controllo emergono dichiarazioni mendaci, il comma 13 richiama l’articolo 76 del D.P.R. 445/2000: oltre alle sanzioni amministrative sulla graduatoria, si apre la strada alla responsabilità penale per falso in autocertificazione.
Il servizio “di fatto e non di diritto”
C’è un’ultima conseguenza da non sottovalutare.
Il comma 15 prevede che, qualora l’aspirante abbia lavorato senza possedere il titolo di studio richiesto o sulla base di dichiarazioni false, il servizio prestato venga dichiarato “di fatto e non di diritto”.
In pratica quel periodo non comparirà negli attestati, non darà punteggio e non varrà per anzianità o progressione di carriera.

Le immagini presenti su sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI
Segui il nostro canale
Segui la nostra pagina
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
👉 TELEGRAM
Per inviare notizie, comunicati, lettere aperte, video, segnalazioni varie e proposte di collaborazione scrivi a:
redazione@infoscuola24.it
