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Graduatorie ATA terza fascia: controlli alla prima supplenza, documenti pronti e rischi esclusione

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Cosa verifica la scuola al primo contratto ATA, quali attestati servono e cosa succede se il punteggio non corrisponde. La guida al D.M. 89/2024


Il primo contratto è il momento della verità

Ottenere una supplenza dalle graduatorie ATA di terza fascia è un traguardo, ma è anche il momento in cui la documentazione presentata viene passata al setaccio.

L’articolo 6, commi da 11 a 15, del D.M. 89/2024 — il decreto che regola le graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2024-2027 — stabilisce con chiarezza che la scuola in cui l’aspirante firma il primo contratto è tenuta ad avviare le verifiche su tutto quanto dichiarato nella domanda:

  • titoli di studio
  • titoli culturali
  • certificazioni informatiche
  • servizi pregressi
  • posizione in ciascuna graduatoria di inserimento.

Non si tratta quindi di un controllo limitato al singolo titolo che ha determinato la convocazione, ma di uno scrutinio a tutto campo.

Quali documenti tenere a portata di mano

Il consiglio pratico è semplice: non aspettare la chiamata per cercare le carte. Tenete pronti in formato digitale e cartaceo gli attestati del titolo di accesso, le certificazioni informatiche e digitali, gli eventuali titoli culturali e professionali valutati ai fini del punteggio e, soprattutto, la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), obbligatoria per tutti i profili ATA ad eccezione del collaboratore scolastico. Anche i servizi dichiarati dovranno essere documentabili su richiesta.

Esito positivo: convalida valida anche per il futuro

Se la verifica conferma la corrispondenza tra dichiarato e posseduto, il dirigente scolastico convalida i dati a sistema e ne dà comunicazione all’interessato.

Un dettaglio importante: ai sensi del comma 14, la convalida dei titoli di servizio e di cultura resta efficace anche per i successivi aggiornamenti delle graduatorie, alleggerendo gli adempimenti futuri.

Esito negativo: dal ricalcolo all’esclusione

Quando emergono difformità, il dirigente procede alla rideterminazione del punteggioe della posizione in graduatoria, oppure — nei casi più gravi previsti dall’articolo 7 — all’esclusione dall’elenco. Il provvedimento viene comunicato all’aspirante e a tutte le scuole indicate nella domanda.

Se dal controllo emergono dichiarazioni mendaci, il comma 13 richiama l’articolo 76 del D.P.R. 445/2000: oltre alle sanzioni amministrative sulla graduatoria, si apre la strada alla responsabilità penale per falso in autocertificazione.

Il servizio “di fatto e non di diritto”

C’è un’ultima conseguenza da non sottovalutare.

Il comma 15 prevede che, qualora l’aspirante abbia lavorato senza possedere il titolo di studio richiesto o sulla base di dichiarazioni false, il servizio prestato venga dichiarato “di fatto e non di diritto”.

In pratica quel periodo non comparirà negli attestati, non darà punteggio e non varrà per anzianità o progressione di carriera.


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