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Supplenze ATA 2026/27: la guida completa su graduatorie, cambio profilo, spezzoni, part-time, sanzioni e tutte le novità operative

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Tutte le regole operative dalla circolare MIM del 6 maggio 2026 per le nomine ATA: graduatorie, riserve L. 104 e L. 68, supplenze brevi, differimento, completamento orario, pagamento festività e incarichi per ATA di ruolo


Graduatorie: l’ordine di scorrimento resta invariato

I posti che non è stato possibile coprire con immissioni in ruolo vengono assegnati attraverso un meccanismo a cascata ben definito. Si parte dalle graduatorie permanenti provinciali per titoli, le cosiddette “24 mesi“, previste dall’articolo 554 del D.Lgs. 297/1994. Se queste si esauriscono, si attinge dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 75/2001 e del D.M. 35/2004. Solo quando anche questi canali sono saturi, le disponibilità residue passano ai dirigenti scolastici, che provvedono scorrendo le graduatorie di istituto, compresa la terza fascia.

Le supplenze si distinguono in annuali, con scadenza al 31 agosto su posto vacante, e fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.

Riserve e priorità: chi ha diritto a corsie preferenziali

Un capitolo importante riguarda le tutele per le categorie protette. La riserva prevista dalla legge 68/1999 si applica esclusivamente su posti interi e nel limite del contingente provinciale: per calcolare il 50% dei posti destinati ai riservisti, si considerano infatti solo le disponibilità a orario intero.

I diritti di collocamento obbligatorio spettano, tra gli altri, agli orfani e al coniuge superstite di vittime del lavoro, nonché alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Per quanto riguarda la priorità nella scelta della sede, la legge 104/1992 stabilisce una gerarchia precisa. Il diritto spetta, nell’ordine, a chi beneficia dell’articolo 21 (disabilità anche non grave con almeno il 67% di invalidità), dell’articolo 33 comma 6 (disabilità personale grave) e dell’articolo 33 commi 5 e 7 (assistenza a familiari).

La priorità opera solo quando l’aspirante si trova in un gruppo di candidati con posti della stessa durata giuridica e consistenza economica. Per chi assiste un familiare, il beneficio si applica alle scuole del comune di residenza o domicilio della persona assistita, o in subordine nei comuni limitrofi.

Supplenze brevi: quando si può e quando no

Le supplenze da graduatorie di istituto coprono sia le disponibilità non assegnate a livello provinciale sia le sostituzioni temporanee, compresi i posti che si liberano dopo il 31 dicembre per qualsiasi causa. Tuttavia, i dirigenti scolastici devono rispettare limiti precisi.

Per gli assistenti amministrativi, le supplenze brevi sono consentite solo se l’organico di diritto prevede almeno tre posti nel profilo.

Per gli assistenti tecnici, la sostituzione è sempre possibile ma il candidato deve possedere i titoli specifici per l’accesso ai laboratori.

Per i collaboratori scolastici, invece, la nomina può avvenire solo dopo i primi sette giorni di assenza del titolare.

Esistono però deroghe significative.

Dal trentesimo giorno di assenza, le scuole possono nominare supplenti brevi anche per assistenti amministrativi e tecnici, superando i limiti ordinari.

In casi eccezionali, come previsto dalla nota MIUR n. 10073/2016, il dirigente può procedere alla nomina fin dal primo giorno di assenza qualora sia indispensabile garantire il servizio minimo e il funzionamento dell’istituto. Una disciplina a parte vale per il personale unico, come guardarobieri, cuochi e infermieri: in caso di assenza, il dirigente può provvedere alla sostituzione per comprovate necessità operative.

Sanzioni: cosa si rischia davvero

Il sistema sanzionatorio distingue tra le diverse tipologie di graduatoria. I

n caso di rinuncia o mancata assunzione senza giustificato motivo da graduatorie provinciali, si perde la possibilità di ulteriori convocazioni da quelle stesse graduatorie per l’anno in corso, ma restano aperte le chances dalle graduatorie di istituto.

L’abbandono del servizio senza giustificato motivo è invece più severo: comporta la perdita di qualsiasi supplenza da tutte le graduatorie, sempre limitatamente all’anno scolastico in corso.

Per le supplenze da graduatorie di istituto, la rinuncia non produce effetti, mentre l’abbandono mantiene la sanzione dell’esclusione totale.

La circolare precisa inoltre che, non ricorrendo le condizioni dell’articolo 3 del D.M. 430/2000, le sanzioni dell’articolo 7 non si applicano.

Differimento della presa di servizio

Una delle particolarità più utili da conoscere è la possibilità di differire la presa di servizio, valida per tutte le tipologie di supplenza.

Il differimento è ammesso solo per motivi non imputabili alla volontà del supplente, come malattia o infortunio documentabili.

Il contratto produce effetti giuridici immediati, ma la decorrenza economica scatta solo dal giorno effettivo di inizio del servizio.

La scuola inserisce il contratto a sistema ai soli fini giuridici e comunica alla Ragioneria Territoriale dello Stato di bloccare gli effetti economici. Nel frattempo, può nominare un supplente breve per coprire l’assenza.

Un caso particolare riguarda la maternità e l’interdizione per gravi complicanze: la lavoratrice non è tenuta a presentarsi fisicamente, il contratto ha effetti giuridici ed economici immediati e la scuola non può rifiutare il perfezionamento.

Per chi è impegnato in dottorato, borsa di studio o assegno di ricerca, il differimento vale solo per supplenze al 30 giugno o al 31 agosto e comporta un’aspettativa non retribuita con soli effetti giuridici.

Part-time e completamento orario

Il part-time è ammesso esclusivamente al momento dell’assunzione e solo per contratti al 30 giugno o al 31 agosto.

I posti part-time sono vacanti di fatto e non di diritto, quindi non possono essere oggetto di immissione in ruolo. Le ore residue vengono coperte con supplenze temporanee fino al 30 giugno.

Per quanto riguarda il completamento orario, il personale su spezzone ha diritto a raggiungere l’orario ordinario del proprio profilo, purché in posizione utile in graduatoria. Il completamento può avvenire in massimo due scuole, tenendo conto della facile raggiungibilità, e anche presso istituti non statali, con oneri a carico di questi ultimi.

Il vincolo fondamentale è che il completamento resti all’interno dello stesso profilo professionale: non è possibile, ad esempio, completare un orario da collaboratore scolastico con ore da assistente amministrativo, né combinare servizio ATA e docenza, neppure in scuole diverse o tra statale e non statale.

Tuttavia, nello stesso anno scolastico è possibile svolgere incarichi diversi, a condizione che non siano contemporanei.

Sabati, domeniche e festività: quando vengono pagati

Il supplente ha diritto al pagamento del sabato e della domenica se ha completato l’orario settimanale ordinario di 36 ore e ha prestato servizio in almeno cinque giorni della settimana.

Quando il completamento avviene su più scuole, il pagamento è effettuato dall’istituto dell’ultima nomina, previa verifica degli orari e delle comunicazioni tra le scuole coinvolte.

Attenzione a non confondere questo istituto con la proroga: il pagamento del fine settimana scatta quando il titolare rientra il lunedì e il supplente ha lavorato regolarmente da lunedì a venerdì; la proroga, invece, si applica quando il titolare non rientra e l’assenza continua, generando un nuovo contratto senza soluzione di continuità.

Per le festività, come le vacanze di Natale, il pagamento spetta al supplente se l’assenza del titolare è continuativa per almeno sette giorni prima e sette giorni dopo la sospensione delle lezioni. Ciò che conta è la continuità oggettiva dell’assenza, indipendentemente dal tipo di giustificazione: anche se i titoli cambiano, ad esempio da malattia a congedo parentale, il diritto resta acquisito.

Cambio di supplenza: tutti i casi possibili

La circolare delinea con precisione quando è possibile lasciare un incarico per accettarne un altro.

Chi è su supplenza breve o temporanea può lasciarla in qualsiasi momento per accettare un incarico almeno fino al 30 giugno. Il passaggio da una graduatoria di istituto a una provinciale è sempre consentito, a prescindere da durata e orario.

Chi ha già una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto può accettarne una di pari durata su un profilo diverso, ad esempio passando da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo, a condizione che la nuova proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni.

Infine, chi è su spezzone orario può lasciarlo per un posto intero, purché al momento della convocazione iniziale il posto intero non fosse disponibile.

Proroghe: dalle supplenze brevi a quelle oltre il 30 giugno

Quando l’assenza del titolare prosegue senza interruzione, anche se cambia la tipologia di giustificazione, la supplenza breve viene prorogata automaticamente in capo allo stesso supplente, con un nuovo contratto che decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente.

È inoltre possibile prorogare il contratto oltre il 30 giugno quando la scuola è sede di esami di Stato o di abilitazione e non è possibile coprire il servizio con personale di ruolo o supplenti annuali già in servizio. La proroga dura il tempo strettamente necessario a garantire le attività.

ATA di ruolo: l’incarico a tempo determinato

Anche il personale ATA già di ruolo può accettare un incarico a tempo determinato, a patto che sia su posto intero e di durata almeno fino al 30 giugno o al 31 agosto.

L’incarico può riguardare un’area superiore, ad esempio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo, oppure un profilo diverso nella stessa area.

Per accettare, è obbligatorio richiedere l’aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico. Durante questo periodo si conserva la titolarità della sede di ruolo, ma il diritto può essere esercitato per un massimo di tre anni scolastici complessivi: al quarto incarico si perde la titolarità.

La sostituzione del DSGA

Per il profilo di DSGA, oggi inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, la copertura dei posti disponibili segue le modalità dell’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028, integrato dalle disposizioni del CCNL 2019/21 e dal D.M. 132 del 4 luglio 2024, che definisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione del titolare.


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